
Creazione 25/01/2026
Il DM 26/08/1992 riporta le misure antincendio tradizionali per gli edifici scolastici; essi sono da considerare quelli che vanno dalla scuola dell’infanzia all’università. Sono esclusi gli asili nido.
Il decreto ha previsto un termine di cinque anni, dall’entrata in vigore del decreto stesso, per l’adeguamento degli edifici esistenti prima di tale data. Nel prosieguo, con la parola “esistenti”, si intenderanno gli edifici scolastici realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 26/08/1992. (Qui il testo coordinato)
Il termine per l’adeguamento è stato più volte prorogato, da ultimo dal comma 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 come convertito dalla L. 27/02/2017, n. 19 e s.m.i., fissato al 31/12/2027.
Per gli edifici esistenti sono state previste misure parziali rispetto ai nuovi, distinguendo quelli realizzati prima all’entrata in vigore del DM 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” da quelli realizzati dopo. Tali misure sono indicate al punto 13 dell’allegato al DM 26/08/1992.
Dagli annuari statistici pubblicati dal CNVVF sono stati estrapolati i seguenti dati, essi riportano gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal C.N.VV.F. inerenti ai luoghi con frequenza ≥ 0.2% rispetto al totale degli interventi per “incendi ed esplosioni. (v. Fig.1)
La percentuale degli interventi per incendi ed esplosioni, nelle scuole, si aggira intorno allo 0,3% del totale di questa tipologia di intervento.
![]() Totale interventi: 4430 | ![]() ••• • •••linea di tendenza |
Fig. 1
Sebbene la percentuale sia bassa, in termini assoluti la linea di tendenza è in crescita e, di fatto, negli ultimi due anni, si sono avuti mediamente, da parte dei VVF, due interventi al giorno per incendi nelle scuole.
Gli interventi nel 2024, rispetto al 2018, sono aumentati di circa il 34%.
Se poi si considera che gli edifici scolastici statali in Italia, escluse le università, sono circa 40.000 (Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica – Ufficio di statistica” – anno scolastico 2024/2025) e si ipotizza che gli incendi, nel periodo indicato, siano accaduti in sedi diverse, si otterrebbe che, dal 2018 al 2024, l’11% delle scuole statali ha subito un incendio nel quale sono intervenuti i vigili del fuoco.
È quindi importante adeguare le scuole alle norme antincendio e, considerando che la RTV.7 del codice di prevenzione incendi, ad esse relativa, è stata pubblicata nel 2017, ne deriva che gli edifici sono stati, nella quasi totalità dei casi, realizzati e/o approvati con le misure previste dal DM 26/08/1992.
Tale decreto, del tipo prescrittivo, ha avuto molte circolari, alcune anche con deroghe in via generale, e chiarimenti, per cui bisogna porre attenzione all’applicazione ed alla verifica delle misure adottate per tali attività.
Il DM 26/08/1992 proporziona le misure antincendio in funzione delle persone presenti, inteso come alunni più personale docente e non docente, e classifica le scuole in 6 tipi:
- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Diventa quindi necessaria un’attenta gestione in quanto, nel tempo, le presenze potrebbero variare, per esempio a seguito di accorpamenti, con conseguente passaggio al tipo di scuola successivo e relativo adeguamento delle misure antincendio.
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che le misure inerenti alla rete idranti, per gli impianti previsti dopo l’entrata in vigore del DM 20/12/2012, devono essere riferite a quelle indicate alla tabella 1 dello stesso decreto e non più al punto 9.1 dell’allegato al DM 26/08/1992.
Tale tabella prevede il livello di pericolosità 1 della norma UNI 10779 per gli edifici di tipo 1, 2 e 3, ed il livello di pericolosità 2 per gli edifici di tipo 4 e 5, il che significa che, se le presenze passano da meno di 800 a più di 800 persone, la rete idranti deve essere rivista.
Particolare attenzione deve essere posta quindi alla gestione che, oltre a quanto derivabile dal D. Lgs 09/04/2008, n. 81, deve tenere conto degli aspetti indicati al punto 12 del DM 26/08/1992.
Per le motivazioni sopra espresse, si è ritenuto utile redigere delle check-list per verificare lo stato degli edifici scolastici sull’applicazione delle misure antincendio previste dal DM 26/08/1992, specifiche in relazione al periodo di costruzione, secondo quanto indicato al punto 13 “Norme transitorie” del decreto:
- edifici preesistenti all’entrata in vigore del DM 18/12/1975: i punti del DM 26/08/1992 da realizzare sono: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10 e 12.
- (CHECK_VERIF_SCUOLA_ANTE_DM_18_12_1975_EDIT)
- edifici realizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 18/12/1975 ma prima dell’entrata in vigore del DM 26/08/1992: i punti del DM 26/08/1992 da realizzare sono: 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10 e 12.
- (CHECK_VERIF_SCUOLA_POST_DM_18_12_1975_ANTE_DM_26_08_1992_EDIT)
- edifici realizzati successivamente all’entrata in vigore del DM 1 26/08/1992: i punti del DM 26/08/1992 da realizzare sono tutti.
- (CHECK_VERIF_SCUOLA_POST_DM_26_08_1992_EDIT)
Come per tutte le check list è necessaria la conoscenza della norma adottata.

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