Tutto Prevenzione Incendi

D.LGS 25/11/2022, n. 203


Con la pubblicazione del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 sono stati rivisti diversi punti critici che erano emersi nella pubblicazione originaria del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”

È opportuno ricordare che, se anche il D. Lgs 101/2020, non tratta aspetti attinenti in modo specifico alla prevenzione incendi, il DPR 151/2011 riporta, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al n. 58, quelle per le quali è previsto il rilascio di un Nulla Osta, sia esso in categoria A o B.

È quindi necessario, per verificare l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quelle aziende che impiegano sorgenti ionizzanti, verificare l’obbligo o meno del rilascio del Nulla Osta, tali aspetti sono trattati agli articoli 50, 51 e 52 del D. Lgs 101/2020.

La modifica apportata dal D. Lgs 203/2022 all’articolo 50, comma 2 lettera b), del D. Lgs 101/2020, comporta la non più assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi nel caso di utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo di ricerca per valori che non rientrano nei limiti indicati per gli altri usi.

Infatti, la lettera b) sopra citata, è stata modificata, in relazione al comma 1 dell’articolo 50 che indica quali attività sono soggette a rilascio di Nulla Osta,  da “b) – l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;” a “b) – l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;”


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