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Semplificazione per il COVID-19


A seguito dell’emergenza COVID-19 è stata introdotta un’ulteriore semplificazione, in via sperimentale, valida fino al 31 dicembre 2024.

Infatti: l’art. 38-bis del DL 16/07/2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120 e successivamente modificato, da ultimo il DL 30/12/2023, n. 215, convertito con legge 28/02/2024, n. 18) ha apportato la seguente semplificazione:
“Art. 38-bis – Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

A chiarimento del campo di applicazione del regime di semplificazione apportato dall’art. 38-bis del DL 16/07/2020, n. 76, è stata emanata la Nota prot. n. 15015 del 07/05/2024 da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento.

A ulteriore chiarimento e rettifica della Nota del 07/05/2015 è stata emanata la nota NOTA PS 17/07/2024, n° 24547 che in parte modifica quanto espresso nella precedente nota.

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Successivamente tale semplificazione è stata resa permanente, salvo conversione in legge, dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 27/12/2024, n. 201 che riporta:
“Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.”.


2 risposte a “Semplificazione per il COVID-19”

  1. Avatar L R
    L R

    La ringrazio per l’apprezzamento e per la segnalazione.
    Le news vanno comunque contestualizzate alla data della loro emanazione.
    Le loro modifiche sono riportate nelle sezioni specifiche, p.e. nei testi coordinati, in quanto la modifica di articoli pregressi, come le news, comporterebbe diverse difficoltà.
    Nel caso specifico non ha comportato problemi particolari ed ho apportato la modifica.
    Cordiali saluti

  2. Avatar Salvatore
    Salvatore

    Preg.mo Ing. nel ringraziarla anticipatamente per l’utilissimo servizio che mette a disposizione di tutti gli operatori che si occupano di prevenzione incendi, volevo segnalarle che alla sezione “raccolta news” risulta ancora la vecchia scadenza del decreto milleproroghe riguardante la semplificazione COVID-19, rinnovata adesso fino al 31 dicembre 2024 ed estesa fino a 2000 partecipanti.
    La saluto cordialmente

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