Con la pubblicazione del DM 22/11/2022, che riporta la regola tecnica verticale n. 15 (RTV.15), riguardante le attività di pubblico spettacolo, si è quasi completata l’applicabilità del codice di prevenzione incendi alle attività di tipo civile già dotate di regola tecnica specifica.
La RTV.15 è applicabile sia alle nuove realizzazioni che a quelle esistenti e può essere utilizzata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi esistenti, ossia il DM 19/08/1996.
Un aspetto da tenere presente è il campo di applicazione della RTV, infatti ne sono esclusi :
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione della RTV.15 anche gli impianti e i centri sportivi e le palestre, infatti il DM 22/11/2022, nel modificare il campo di applicazione del DM 03/08/2015, inserisce l’attività 65 “limitatamente ai locali di spettacolo e trattenimento” per cui, per detti impianti, rimane in vigore il DM 18/03/1996.
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