Ultima modifica: 17/01/2026
Il pubblico spettacolo è una delle attività alla quale si deve prestare maggiore attenzione nell’attribuzione delle misure antincendio stante il numero di persone che potrebbero essere direttamente coinvolte.
In questa pagina si cercherà di evidenziare gli aspetti tecnico/procedurali da seguire, sottolineando, fin d’ora, che le misure antincendio non possono essere considerate uguali per tutte le manifestazioni ma che il metodo per la ricerca della norma specifica, e la stessa norma, potranno condurre all’individuazione delle misure da adottare.
Premessa
Quando si trattano gli eventi è necessario precisare che se ne hanno due tipi, il pubblico spettacolo (art. 68 del TULPS) e la manifestazione pubblica (art. 18 del TULPS), la prima è gestita dalle Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo (CVLPS), Comunali (CCVLPS) o Provinciali (CPVLPS), mentre le manifestazioni pubbliche sono comunicate al Questore che le vaglierà caso per caso, eventualmente con l’ausilio del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP).
Tale dualità ha spesso generato confusione nelle procedure e nelle misure da adottare.
La tragedia di piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, avvenuta la sera del 3 giugno 2017, a Torino, ha portato all’emanazione di diverse circolari: da parte del Capo della Polizia, prot. n. 555 del 07/06/2017, da parte del Capo del CNVVF, prot. n. 9925 del 20/07/2017 e da parte del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n. 11001/110/(10) del 28/07/2017. Quest’ultima sostanzialmente racchiudeva il contenuto delle prime due e riportava un allegato con le “Linee guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni” (qui le diverse circolari/direttive emanate).
È da precisare che la sicurezza, in tali casi, si compone di due parti: la “Safety”, che è relativa alla salvaguardia della salute persone (per esempio contro gli incendi o di tipo sanitario) e la “Security” relativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica.
La circolare del Capo di gabinetto del 2017 era stata emanata in via sperimentale per cui, dopo un anno, alla luce dell’esperienza maturata, è stata sostituita dalla circolare prot. n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 che riporta in allegato le “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” (qui la circolare) in sostituzione della precedente linea guida.
Un aspetto importante da sottolineare è che la circolare del 2018 “riequilibra” le procedure e le misure indicate in quella del 2017, adottate nell’emergenza della tragedia di Torino; in particolare essa riporta, per gli aspetti procedurali:
“Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.
Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.”
Ciò comporta che l’attivazione del CPOSP non deve essere automatica ma dovrà scaturire dalla valutazione del rischio associato alla manifestazione e che dovrà essere il Sindaco, o il Presidente della CVLPS, ad interessare il CPOSP, allargata ai VVF, presso la Prefettura. In tal caso dovranno essere adottate anche le misure indicate nell’allegato alla circolare prot. n 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 quindi, la stessa, non è sempre obbligatoria e va adottata in sede di CPOSP.
Chiariti tali aspetti, nel seguito verrà trattato solo il pubblico spettacolo.
Procedure (qui la pagina con la normativa emanata)
Come detto è necessario individuare prima quello che è pubblico spettacolo (qui per l’individuazione delle manifestazioni considerabili di pubblico spettacolo) per poi seguire le procedure previste (qui per gli aspetti procedurali).
Esse, nel tempo, hanno avuto alcune semplificazioni, in ultimo, per alcuni spettacoli dal vivo, è stato emanato il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 27/12/2024, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21/02/2025, n. 16) che riporta:
“Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.”.
Tale semplificazione deve essere valutata tenendo presente che è valida per gli “interventi sul patrimonio culturale”, in particolare la danza, che non deve essere confusa con il ballo da discoteca che, quindi, rimane fuori dalla semplificazione prevista dal citato comma 2. Rimangono comunque valide le altre semplificazioni, indicate dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 773/1931 e dall’articolo 141 del Regio Decreto 635/1940.
Misure antincendio
Per gli aspetti antincendio si riportano di seguito le possibili norme tecniche da adottare.
Si sottolinea che i campi di applicazione dei decreti indicano le attività per le quali devono essere applicate le misure antincendio, che non sono necessariamente locali di pubblico spettacolo e, quindi, soggette alle CVLPS.
Allo stesso modo, le attività escluse dal campo di applicazione dei decreti, ossia dalle misure antincendio da adottare, potrebbero essere attività di pubblico spettacolo.
Le norme utilizzabili, da considerare nel proprio campo di applicazione, sono sostanzialmente tre:
- DM 18/03/1996 per gli impianti sportivi (metodo tradizionale)
- DM 19/08/1996 (metodo tradizionale)
- RTV.15 del DM 03/08/2015 (cd codice di prevenzione incendi)
Da sottolineare che le tre norme trattano anche le attività con meno di 100 persone presenti e che il DM 19/08/1996 e la RTV.15 del codice di prevenzione incendi trattano sostanzialmente le stesse attività, in particolare:
Il DM 18/03/1996 indica le misure di sicurezza dei seguenti casi:
- impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato al decreto con numero di spettatori superiore a 100 (qui l’allegato al DM 18/03/1996);
- manifestazioni occasionali in impianti sportivi, per esempio concerti: trattate dall’articolo 12 del decreto;
- manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti: aspetto generale indicato nell’articolo 12 del decreto;
- coperture pressostatiche: trattate dall’articolo 13 del decreto;
- Piscine: trattate dall’articolo 14 del decreto.
Per gli ippodromi ci si deve riferire all’art. 20 del DM 25/08/1989, che rimanda alla Circolare n. 16 del 15/02/1951, non essendo stato, tale decreto, espressamente abrogato.
Le norme di sicurezza per le piste e le strade sedi di competizioni velocistiche, per auto e motoveicoli, sono riportate nella circolare 02/07/1962, n. 68.
Il DM 19/08/1996 indica le misure di sicurezza dei seguenti casi:
a. teatri;
b. cinematografi;
c. cinema-teatri;
d. auditori e sale convegno;
e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f. sale da ballo e discoteche;
g. teatri tenda e strutture similari: trattati dal titolo VIII del decreto;
h. circhi: trattati dal titolo VII del decreto;
i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento: trattati dal titolo VII del decreto (qui le procedure per l’ottenimento del codice identificativo);
l. luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico: trattati dal titolo IX del decreto.
Il decreto precisa che:
- rientrano nel campo di applicazione del decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- ai locali di trattenimento, di cui alla lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato;
- per i locali multiuso, per esempio impianti sportivi utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e spettacoli, si applica il titolo X del decreto.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto:
a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
Il DM 03/08/2015, comprensivo di RTV.15, indica le misure di sicurezza dei seguenti casi:
- attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
Per “attività di intrattenimento e di spettacolo”, come indicato nelle definizioni della RTV.15, si devono intendere le “attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.” (ad esempio: attività quali la danza (es. sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …).
È da precisare che non tutte le attività indicate sono riconducibili ad attività di pubblico spettacolo e quindi non tutte rientrano fra quelle di competenza delle CVLPS; infatti, per esempio, le discoteche rientrano nell’art. 68 del TULPS (pubblico spettacolo) mentre le sale giochi rientrano nell’art. 86 del TULPS (pubblici esercizi).
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
a) i luoghi non delimitati;
b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
Nota Ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare.
c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Documentazione progettuale
La documentazione tecnica da produrre, per gli aspetti antincendio, è la stessa di quella necessaria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ossia una relazione che dimostri il rispetto della norma di riferimento e delle tavole grafiche esplicative.
Tale documentazione, nel caso di manifestazione con necessità di parere preventivo da parte della CVLPS, va trasmessa in tempo utile per la sua valutazione e per l’eventuale richiesta di integrazioni.
Nel caso di manifestazioni in procedura semplificata, e quindi senza necessità di parere preventivo, la relazione e le tavole grafiche devono essere accompagnate dalle dichiarazioni/certificazioni specifiche della manifestazione.
Documentazione certificativa
La documentazione che attesta il rispetto della norma adottata, per gli aspetti antincendio, è quella necessaria per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con l’eventuale aggiunta di ulteriore documentazione specifica, per esempio la verifica della solidità dei carichi sospesi (cd “americane” – Qui la nota sulla solidità dei carichi sospesi) che deve effettuare lo “strutturista” presente nella Commissione.
È naturale che la documentazione da trasmettere dipende dal tipo di attività e se la stessa è temporanea o permanente.
Si riporta un elenco di misure antincendio da certificare che possono essere richieste (qui una check list di dettaglio):
- resistenza al fuoco (PIN 2.2-2023 – Cert. REI)
- reazione al fuoco (PIN 2.3-2018 – Dich. Prod.)
- impianti (qui la dichiarazione di conformità ex DM 22/01/2008, n. 37 editabile), fra i quali:
- elettrici
- rivelazione fumo e allarme
- idrici antincendio
- evacuazione fumo e calore (PIN 2.4-2018 – Dich. Imp.)
Gestione della sicurezza
Fra le misure da adottare vi è anche quella gestionale che prevede due aspetti:
- presenza degli addetti antincendio: il numero degli addetti deriva dalla valutazione del rischio del progettista, il loro livello di formazione è previsto dall’allegato III al DM 02/09/2021 e l’eventuale necessità di attestato di idoneità è indicato dall’allegato IV allo stesso DM.
Tale misura è sempre obbligatoria. - presenza del servizio di vigilanza da parte dei Vigili del fuoco prevista dal DM 22/02/1996, n. 261.
Tale servizio è obbligatorio solo nel caso in cui l’attività rientri nelle casistiche dell’allegato allo stesso decreto o se richiesto dalla CVLPS. Esso può essere svolto solo dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non è da considerarsi sostitutivo o integrativo a quello degli addetti antincendio.
Sull’inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo è stata emanata la Circolare15/01/2026, n° 674 alla quale si rimanda.

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