Attività 77


Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.

DM 16/05/1987, n. 246 coordinato completo

DM 03/08/2015 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
77Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 mFino a 32 mOltre 32 m e fino a 54 mOltre 54 m
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
94Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
Principali differenze fra le attività di equiparazione
Cambia il termine di destinazione da “a civile abitazione” a “a uso civile”  e, al posto di “altezza in gronda”, viene considerata l’“altezza antincendio” come definita dal DM 30/11/1983.

Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida a sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel DM 16/05/1987 n° 246. Tale decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli edifici con altezza antincendi superiore a 12 m., anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.

Argomenti trattati:
– Procedure
– Norme tradizionali
– DM 03/08/2015

Normativa principale
Tradizionale
DM 16/05/1987 n° 246

Codice di prevenzione incendi
DM 03/08/2015
DM 19/05/2022

PROCEDURE

DATANORMAARGOMENTO
26/09/2005CHIARIMENTO 26/09/2005, n° P1014/4122 sott. 67D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.
17/08/2001CHIARIMENTO 17/08/2001, n° P924/4122 sott. 67Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell’edificio di civile abitazione sito in Cremona, Via XXXXX – Condominio XXXXX  – Quesito. – (Sui criteri di assoggettabilità degli edifici e degli ascensori a loro servizio. N.d.R.)
28/03/1987Lettera Circolare 28/03/1987, n° 6140/4122Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m. (Su quale sia l’altezza da considerare, in gronda o ai fini antincendi, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)

NORME TRADIZIONALI

DATANORMAARGOMENTO
14/08/2020 13/10/2020DL 14/08/2020, n° 104 convertito con   L 13/10/2020, n° 126Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.(Proroga di termine per l’adeguamento di misure antincendio per gli edifici di civile abitazione. N.d.R.)
25/01/2019DM 25/01/2019Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (Introduce le misure per la gestione della sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione ed i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli stessi. N.d.R.
27/06/2014 02/09/2010CHIARIMENTO 27/06/2014, n° 8379 e CHIARIMENTO 02/09/2010, n° 12581Edifici di civile abitazione – Porte di piano. (Relativo alla larghezza che devono avere le porte di comunicazione tra “filtri a prova di fumo” e vani scale. N.d.R.)
14/05/2014CHIARIMENTO 14/05/2014, n° 6532Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo “b”. (Relativa all’obbligo di permanenza, possibilità di sostituzione con naspi e caratteristiche, degli impianti idrici antincendio esistenti negli edifici di tipo “b”. N.d.R.)
15/04/2013Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. – AGGIORNAMENTO
31/03/2010Lettera Circolare 31/03/2010, n° DCPS/A5/5643Guida Tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. (Sostituita dalla LC 15/04/2013, n° 5043. N.d.R.)
12/12/2008CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1566/4122 sott. 67Rete idrica antincendio in edificio di civile abitazione – D.M. 06/05/1987 n. 246 ¬ Quesito.
05/11/2007CHIARIMENTO 05/11/2007, n° P868/4108 sott. 22/20Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano in apposito locale e autorimesse. Accesso dall’interno. Quesito (Il secondo quesito è inerente l’accesso a locali caldaia di potenza termica > 35 kW installati in edifici civili di altezza antincendio > 54 m. N.d.R.)
24/08/2004Lettera Circolare 24/08/2004, n° P1362/4122 sott. 67D.M. 16 maggio 1987 n. 246 -”Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.
24/03/2004CHIARIMENTO 24/03/2004, n° P558/4122 sott. 67Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30  novembre 1983
17/02/2003CHIARIMENTO 17/02/2003, n° P118/4135 sott. 5Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.
24/12/2002CHIARIMENTO 24/12/2002, n° P1424/4122 sott. 67Larghezza delle scale di edifici esistenti. (Sulla possibilità di restringimento delle scale per inserire un ascensore. N.d.R.)
28/08/2002CHIARIMENTO 28/08/2002, n° P1052/4135 sott. 5Provvedimento edilizio ai sensi dell’art. 1 della L. 10/1977 – Condominio di Via XXXXX – Milano – Installazione ascensore. – Quesito. –
18/04/2002CHIARIMENTO 18/04/2002, n° P331/4122 sott. 67D.M. 16 maggio 1987, n 246. – Quesito. (Sulla obbligatorietà o meno di installazione dell’impianto idrico antincendio negli edifici di tipo “b”. N.d.R.)
23/04/1998CHIARIMENTO 23/04/1998, n° P401/4101 sott. 106/33Quesiti vari di prevenzione incendi. (Inerenti a: punto 4) att. 94 e 95, ascensori in edifici civili: a) quale misure di prevenzione incendi considerare, per ascensori esistenti, alla luce di quanto riportato nel DPR 1497 del 29/05/63, del DM 246/87 e del DM 08/03/85; b) se possano essere accettati ascensori con cabina e/o porte di accesso in legno. N.d.R.)
26/07/1988Lettera Circolare 26/07/1988, n° 14795/4101Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) la possibilità di comunicazione fra locali di ubicazione forni di panificazione e locale vendita; 2) la possibilità di installazione di impianti termici di tipo a modulo senza osservare la prescritta distanza di 0,6 m tra un lato dell’involucro ed il muro; 3) sulla definizione di condutture principali delle tubazioni del gas di cui al DM 16/05/1987, n. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, e sulla possibilità di attraversamenti delle stesse all’interno degli edifici. N.d.R.)
22/12/1987Lettera Circolare 22/12/1987, n° 24648/4122Art. 4 D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione” – Chiarimenti. (Spiega quale sono gli impianti di produzione di calore da considerare per l’applicazione delle disposizioni contenute nella tabella “C” dell’art. 4 del decreto. N.d.R.)
16/05/1987DM 16/05/1987, n° 246Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
02/06/1982Circolare 02/06/1982, n° 25Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi – Chiarimenti e criteri applicativi. (Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b). N.d.R.)

DM 03/08/2015

DATANORMAARGOMENTO
03/08/2015DM 03/08/2015Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
19/05/2022DM 19/05/2022Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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