Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.

DM 16/05/1987, n. 246 coordinato completo
DM 03/08/2015 coordinato completo
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
77 | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m | Fino a 32 m | Oltre 32 m e fino a 54 m | Oltre 54 m |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
94 | Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri | |||
Principali differenze fra le attività di equiparazione Cambia il termine di destinazione da “a civile abitazione” a “a uso civile” e, al posto di “altezza in gronda”, viene considerata l’“altezza antincendio” come definita dal DM 30/11/1983. |
Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida a sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel DM 16/05/1987 n° 246. Tale decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per gli edifici con altezza antincendi superiore a 12 m., anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.
Argomenti trattati:
– Procedure
– Norme tradizionali
– DM 03/08/2015
Normativa principale |
Tradizionale – DM 16/05/1987 n° 246 Codice di prevenzione incendi – DM 03/08/2015 – DM 19/05/2022 |
PROCEDURE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
26/09/2005 | CHIARIMENTO 26/09/2005, n° P1014/4122 sott. 67 | D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95. |
17/08/2001 | CHIARIMENTO 17/08/2001, n° P924/4122 sott. 67 | Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell’edificio di civile abitazione sito in Cremona, Via XXXXX – Condominio XXXXX – Quesito. – (Sui criteri di assoggettabilità degli edifici e degli ascensori a loro servizio. N.d.R.) |
28/03/1987 | Lettera Circolare 28/03/1987, n° 6140/4122 | Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m. (Su quale sia l’altezza da considerare, in gronda o ai fini antincendi, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.) |
NORME TRADIZIONALI
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
14/08/2020 13/10/2020 | DL 14/08/2020, n° 104 convertito con L 13/10/2020, n° 126 | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.(Proroga di termine per l’adeguamento di misure antincendio per gli edifici di civile abitazione. N.d.R.) |
25/01/2019 | DM 25/01/2019 | Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (Introduce le misure per la gestione della sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione ed i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli stessi. N.d.R. |
27/06/2014 02/09/2010 | CHIARIMENTO 27/06/2014, n° 8379 e CHIARIMENTO 02/09/2010, n° 12581 | Edifici di civile abitazione – Porte di piano. (Relativo alla larghezza che devono avere le porte di comunicazione tra “filtri a prova di fumo” e vani scale. N.d.R.) |
14/05/2014 | CHIARIMENTO 14/05/2014, n° 6532 | Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo “b”. (Relativa all’obbligo di permanenza, possibilità di sostituzione con naspi e caratteristiche, degli impianti idrici antincendio esistenti negli edifici di tipo “b”. N.d.R.) |
15/04/2013 | Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043 | GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. – AGGIORNAMENTO |
31/03/2010 | Lettera Circolare 31/03/2010, n° DCPS/A5/5643 | Guida Tecnica su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”. (Sostituita dalla LC 15/04/2013, n° 5043. N.d.R.) |
12/12/2008 | CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1566/4122 sott. 67 | Rete idrica antincendio in edificio di civile abitazione – D.M. 06/05/1987 n. 246 ¬ Quesito. |
05/11/2007 | CHIARIMENTO 05/11/2007, n° P868/4108 sott. 22/20 | Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano in apposito locale e autorimesse. Accesso dall’interno. Quesito (Il secondo quesito è inerente l’accesso a locali caldaia di potenza termica > 35 kW installati in edifici civili di altezza antincendio > 54 m. N.d.R.) |
24/08/2004 | Lettera Circolare 24/08/2004, n° P1362/4122 sott. 67 | D.M. 16 maggio 1987 n. 246 -”Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie. |
24/03/2004 | CHIARIMENTO 24/03/2004, n° P558/4122 sott. 67 | Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983 |
17/02/2003 | CHIARIMENTO 17/02/2003, n° P118/4135 sott. 5 | Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti. |
24/12/2002 | CHIARIMENTO 24/12/2002, n° P1424/4122 sott. 67 | Larghezza delle scale di edifici esistenti. (Sulla possibilità di restringimento delle scale per inserire un ascensore. N.d.R.) |
28/08/2002 | CHIARIMENTO 28/08/2002, n° P1052/4135 sott. 5 | Provvedimento edilizio ai sensi dell’art. 1 della L. 10/1977 – Condominio di Via XXXXX – Milano – Installazione ascensore. – Quesito. – |
18/04/2002 | CHIARIMENTO 18/04/2002, n° P331/4122 sott. 67 | D.M. 16 maggio 1987, n 246. – Quesito. (Sulla obbligatorietà o meno di installazione dell’impianto idrico antincendio negli edifici di tipo “b”. N.d.R.) |
23/04/1998 | CHIARIMENTO 23/04/1998, n° P401/4101 sott. 106/33 | Quesiti vari di prevenzione incendi. (Inerenti a: punto 4) att. 94 e 95, ascensori in edifici civili: a) quale misure di prevenzione incendi considerare, per ascensori esistenti, alla luce di quanto riportato nel DPR 1497 del 29/05/63, del DM 246/87 e del DM 08/03/85; b) se possano essere accettati ascensori con cabina e/o porte di accesso in legno. N.d.R.) |
26/07/1988 | Lettera Circolare 26/07/1988, n° 14795/4101 | Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) la possibilità di comunicazione fra locali di ubicazione forni di panificazione e locale vendita; 2) la possibilità di installazione di impianti termici di tipo a modulo senza osservare la prescritta distanza di 0,6 m tra un lato dell’involucro ed il muro; 3) sulla definizione di condutture principali delle tubazioni del gas di cui al DM 16/05/1987, n. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, e sulla possibilità di attraversamenti delle stesse all’interno degli edifici. N.d.R.) |
22/12/1987 | Lettera Circolare 22/12/1987, n° 24648/4122 | Art. 4 D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione” – Chiarimenti. (Spiega quale sono gli impianti di produzione di calore da considerare per l’applicazione delle disposizioni contenute nella tabella “C” dell’art. 4 del decreto. N.d.R.) |
16/05/1987 | DM 16/05/1987, n° 246 | Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. |
02/06/1982 | Circolare 02/06/1982, n° 25 | Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi – Chiarimenti e criteri applicativi. (Vedasi, in merito al rilasciare, per gli edifici civili con altezza in gronda > 24 m comprensivi di altre attività soggette a controllo, centrali termiche, autorimesse, differenti CPI per ogni singola attività, i commi. 2, 3 e 4 del punto 2.b). N.d.R.) |
DM 03/08/2015
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
03/08/2015 | DM 03/08/2015 | Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.) |
19/05/2022 | DM 19/05/2022 | Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. |