Attività 75


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Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1.000 m2.

DM 31/07/1934 (per i natanti) coordinato completo

DM 01/02/1986 coordinato completo (abrogato dal DM 15/05/2020)

DM 03/08/2015 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
75Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.Autorimesse fino a 1.000 m2– Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2;
– ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2
– Autorimesse oltre 3.000 m2;
– ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m2;
– depositi di mezzi rotabili
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
92Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività utilizza, quale parametro, la superficie complessiva coperta dell’autorimessa o dei locali adibiti a ricovero e non più il numero di autoveicoli, di natanti o di aeromobili ricoverati. È il caso di notare che, la precedente attività, considerava assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi, le autorimesse pubbliche, i ricovero natanti e i ricovero aeromobili, anche per un solo mezzo parcheggiato.

Gli autoveicoli, includendo dei serbatoi per il carburante, hanno avuto la loro regolamentazione nelle norme che disciplinano gli oli minerali ed in particolare nel DM 31/07/1934 al titolo VII (art. 87 – 102); in seguito la norma di riferimento è stato il DM 20/11/1981, poi il DM 01/02/1986 che è stato successivamente abrogato dal DM 15/05/2020 per cui, per tali attività di nuova realizzazione, è obbligatorio l’uso del DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
È da sottolineare che nessuno dei due decreti emanati successivamente al DM 31/07/1934 ha posto l’obbligo di adeguamento al nuovo regolamento, per cui, tutti e tre i decreti, sono da considerare validi in relazione all’epoca della realizzazione delle autorimesse.
Il DM 29 dicembre 2005 obbliga le attività in possesso di NOP ad ottenere il CPI e dà la possibilità, per l’attività 92, di adeguarsi solo ad alcuni punti del DM 01/02/1986.
Giova ricordare che, mentre per gli autoveicoli era stato fissato un numero limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, per le autorimesse pubbliche, per i natanti e gli aeromobili, come espresso con chiarimenti, non esisteva un valore minimo.
Per il ricovero natanti sono ancora valide le misure richiamate nel titolo VII del D.M. 31/07/1934 come ricordato dal chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12 febbraio 2001.
Il DM 01/02/1986 riportava pure le misure di prevenzione incendi per le autorimesse non soggette a controllo da parte dei VV.F..
Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.
Per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/2018, n. 2 – prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.”
Come detto, con l’entrata in vigore del DM 15/05/2020 (19/11/2020),  il professionista è obbligato all’uso del codice di prevenzione incendi anche per le autorimesse di nuova realizzazione in quanto viene abrogato il DM 01/02/1986.
Per venire incontro alle esigenze dei professionisti per le attività di autorimesse non soggette ai controlli di prevenzione incendi è stata emanata NOTA 18/12/2020, n° 17496.

Non si riporta l’elenco delle circolari e dei chiarimenti tecnici relativi al DM 01/02/1986 in quanto non più utilizzabili ma presenti nel testo coordinato richiamato in questa pagina.

Si riportano invece le circolari ed i chiarimenti relativi alle procedure/assoggettabilità all’attività 75 sia perché in parte ancora valide che utili per verifiche di autorimesse esistenti.

Si ritiene utile riportare anche le precedenti norme tecniche in quanto, per le autorimesse realizzate con le stesse, come detto, non è stato necessario l’adeguamento con l’entrata in vigore delle norme successive.

Argomenti trattati:
– Procedure
– DM 03/08/2015 (Attività di nuova realizzazione)
– Autorimesse (Norme precedenti)
– Ricovero natanti (Norme precedenti)
– Ricovero aeromobili
– Deposito di mezzi rotabili

Normativa principale
Metodo tradizionale
–  DM 01/02/1986: Norma specifica di prevenzione incendi per le autorimesse e simili
–  DM 31/07/1934: Titolo VII (art. 87 – 102)
 
 Codice di prevenzione incendi 
– DM 03/08/2015 –  Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
– DM 15/05/2020 (RTV) –  Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per le attività di autorimessa. 

PROCEDURE  

DATANORMAARGOMENTO
18/02/2010CHIARIMENTO 18/02/2010, n° 2262-032101 01 4108 022 008DM 01/02/1986 – Classificazione ai fini antincendi di un autorimessa condominiale. (Relativo a due autorimesse su livelli differenti collegati da una rampa con caratteristiche di spazio scoperto. N.d.R.)
16/06/2008CHIARIMENTO 16/06/2008, n° P491/4108 sott. 22/15Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione XX XXXX XXX. Risposta al quesito. (Relativo alla possibilità di considerare come tre autorimesse singole un’autorimesse con corsello di manovra avente, in alcuni tratti, caratteristiche di spazio scoperto. N.d.R.)
12/07/2002CHIARIMENTO 12/07/2002, n° P600/4101 sott. 106.25Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.
18/01/2002CHIARIMENTO 18/01/2002, n° P64/4108 sott. 22/85Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. (Sul numero di autoveicoli da considerare per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle “autorimesse pubbliche” ed i parcheggi all’aperto. N.d.R.)
12/02/2001CHIARIMENTO 12/02/2001, n° P115/4146 sott. 35/BRicovero natanti di cui al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 – Requisiti per l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. (Riporta anche la validità delle misure antincendio riportate al titolo VII del DM 31/03/1934. N.d.R.)
01/02/2000CHIARIMENTO 01/02/2000, n° P27/4108 sott. 22(21)Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili.
26/02/1997CHIARIMENTO 26/02/1997, n° P267/4108 sott. 22/11D.M. 1 febbraio 1986 – Richiesta chiarimento. (Inerente: 1) la possibilità di comprenderei vani scala nel sistema di vie d’uscita; 2) la possibilità di comunicazione con le cantine; 3) evidenziazione con strisce a terra dei posti auto; 4) quale attività individuare quale soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi per i ricoveri di autoveicoli privi di carburante con superficie sup. a 1000 m2. N.d.R.)
01/02/1988Lettera Circolare 01/02/1988, n° 1800/4108Autorimessa a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove
03/11/1986CHIARIMENTO 03/11/1986, n° 15620/4108 sott. 22Autorimesse, suddivise in boxes miste o isolate affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 – Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).
DM 03/08/2015 (attivitÀ di nuova realizzazione)
DATANORMAARGOMENTO
18/12/2020NOTA 18/12/2020, n° 17496Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2.
 15/05/2020 DM 15/05/2020Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa
14/02/2020DM 14/02/2020Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (Superata dal DM 15/05/2020. N.d.R.)
21/02/2016DM 21/02/2017Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per le attività di autorimessa. (Superata dal DM 15/05/2020. N.d.R.)
03/08/2015DM 03/08/2015Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
Autorimesse (Norme precedenti)

Non si riporta l’elenco delle circolari e dei chiarimenti tecnici relativi al DM 01/02/1986 in quanto non più utilizzabili ma presenti nel testo coordinato richiamato in questa pagina.

DATANORMAARGOMENTO
31/07/1934DM 31/07/1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. (Titolo VII, art. 87 – 102,  non più utilizzabile dalla data di entrata in vigore del DM 21/02/2017, 2 aprile 2017,  N.d.R.) 
20/11/1981DM 20/11/1981Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.
01/02/1986DM 01/02/1986Norme  di  sicurezza  antincendi  per  la  costruzione  e l’esercizio di autorimesse e simili.
ricovero natanti (NORME PRECEDENTI)

Per tale attività esistono dei criteri tecnici di prevenzione incendi.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Per Tale attività, le misure richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31/07/34 sono state ancora valide fino all’entrata in vigore del DM 21/02/2017 (2 aprile 2017), che ha modificato il DM 03/08/2015 (c.d. codice di prevenzione incendi), così come ricordato dal chiarimento prot. n° P115/4146 sott. 35/B del 12 febbraio 2001. Con l’entrata in vigore del codice di prevenzione incendi, e le successive modifiche, ciò non è più possibile a meno che non ci si trovi nelle condizioni di modifiche previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019; per tale aspetto per si riporta anche la normativa precedente.

NORME PRECEDENTI

DATANORMAARGOMENTO
31/07/1934DM 31/07/1934Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. ( Titolo VII. N.d.R. )
12/02/2001CHIARIMENTO 12/02/2001, n° P115/4146 sott. 35/BRicovero natanti di cui al punto 92 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 – Requisiti per l’assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi. – (Riporta qual è la norma di riferimento. N.d.R.) 
ricovero AEROMOBILI

Per tale attività esistono dei chiarimenti sulla loro assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

PROCEDURE

DATANORMAARGOMENTO
12/07/2002CHIARIMENTO 12/07/2002, n° P600/4101 sott. 106.25Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.
01/02/2000CHIARIMENTO 01/02/2000, n° P27/4108 sott. 22(21)Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili.

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)



–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Deposito di mezzi rotabili

Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)



–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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