Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
73 | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. | fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2 | oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2 | |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
— | Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione |
Per tali attività esistono alcuni chiarimenti sulla loro assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
PROCEDURE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
17/05/2023 | CHIARIMENTO 17/05/2023, n° 7322 | Quesiti in materia di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) cosa intendere per “destinazione prevalente” in relazione alla destinazione d’uso di edifici adibiti a civile abitazione di cui alla RTV.14 del DM 03/08/2015; 2): a) quale criterio adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse; b) possibilità di adottare l’attività n. 73, per gli uffici con oltre 100 persone; c) se l’ attività n. 73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone; 3) caratteristiche del camino e della ripresa d’aria del filtro a prova di fumo nella definizione della sezione S.3.5.5, comma 1.b del DM 03/08/2015. N.d.R.) |
14/05/2014 | CHIARIMENTO 14/05/2014, n° 6533 | Supermercato comprendente galleria comunale ad uso pubblico. (Relativo al considerare una galleria comunale quale parte comune dei negozi affaccianti su di essa, per cui ritenere il tutto quale centro commerciale o attività 73. N.d.R.) |
22/05/2013 | CHIARIMENTO 22/05/2013, n° 7090 | Uffici – sussistenza dell’attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito (Relativo all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un’azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate, ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300. Potrebbe però individuarsi l’attività 73. N.d.R.) |
09/04/2013 | NOTA 09/04/2013, n° 4756 | D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73. (Inerente rispettivamente: a) come intendere l’assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico – ricettive nell’aria aperta; b) le condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso; c) come intendere assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto. N.d.R.) |
NORME APPLICABILI
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI | NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLE TRADIZIONALI) | |
– DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. – DM 03/08/2015 coordinato | NORMA | ARGOMENTO |
DM 30/11/1983 | Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. | |
DM 10/03/1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. | |
DM 31/03/2003 | Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. | |
DM 03/11/2004 | Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. | |
DM 15/03/2005 | Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. | |
DM 15/09/2005 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |
DM 16/02/2007 | Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. | |
DM 09/03/2007 | Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
DM 20/12/2012 | Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |