Attività 71


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Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.

DM 22/02/2006 coordinato completo

DM 03/08/2015 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
71Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.Fino a 500 personeOltre 500 e fino a 800 personeOltre 800 persone
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
89Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, riduce il numero di individui da considerare (da 500 a 300), e, anziché agli “addetti”, fa riferimento alle “persone presenti”.

Per tali attività è stato emanato il DM 22 febbraio 2006 valido per edifici e/o locali destinati ad uffici con più di 25 presenze.

Per gli archivi cartacei in edifici non vincolati possono essere impiegati, quali utili riferimenti, i paragrafi specifici riportati nel decreto stesso.

Con la pubblicazione del DM 03/08/2015, c.d. codice di prevenzione incendi, essendo stata pubblicata la specifica RTV,  il professionista può scegliere di applicare, per le misure antincendio,  quelle previste dallo stesso codice o quelle del metodo tradizionale (norme specifiche antincendio).

Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 26/08/1992 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

Normativa principale
Metodo tradizionale 
–  DM 22/02/2006: Norma specifica di prevenzione incendi per gli uffici
 
 Codice di prevenzione incendi
– DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
–  DM 08/06/2016: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

NORME TRADIZIONALI

DATANORMAARGOMENTO
17/05/2023CHIARIMENTO 17/05/2023, n° 7322Quesiti in materia di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) cosa intendere per “destinazione prevalente” in relazione alla destinazione d’uso di edifici adibiti a civile abitazione di cui alla RTV.14 del DM 03/08/2015; 2): a) quale criterio adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse; b) possibilità di adottare l’attività n. 73, per gli uffici con oltre 100 persone; c) se l’ attività n. 73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone; 3) caratteristiche del camino e della ripresa d’aria del filtro a prova di fumo nella definizione della sezione S.3.5.5, comma 1.b del DM 03/08/2015. N.d.R.)
25/02/2019CHIARIMENTO 25/02/2019, n° 2758Quesito inerente il decreto 22 febbraio 2006 in relazione all’affollamento di edifici e/o locali destinati ad uffici.
22/05/2013CHIARIMENTO 22/05/2013, n° 7090 Uffici – sussistenza dell’attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito (Relativo all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un’azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate, ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300. N.d.R.)
21/05/2013CHIARIMENTO 21/05/2013, n° 6959Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo  a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)
11/11/2010CHIARIMENTO 11/11/2010, n° 15958D.M. 22 febbraio 2006 – fabbricati e/o locali adibiti ad uffici. (Riporta tre quesiti inerenti: 1) la possibilità di utilizzo di scale ad uso promiscuo solo per uffici di tipo 1; 2) il numero minimo di scale in edifici a più piani destinati ad uffici di tipo  2, 3, 4, 5.; 3) il modo di classificare gli uffici in base al numero delle presenze in edifici di tipo misto. N.d.R.)
31/01/2008CHIARIMENTO 31/01/2008, n° P128/4183 sott. 10/B2D.M. 12 aprile 2004 – Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano – Quesito.
03/07/2007CHIARIMENTO 03/07/2007, n° P657-751/4122 sott. 66Quesiti su attività uffici.  DM 22 febbraio 2006 (1: sul campo di applicazione; 2: sul punto 6.1: affollamento; 3: sui punti 3.1.3. e 4.1. lett. b: comunicazioni; 4: sul requisito di isolamento; 5: sugli uffici di pertinenza di altre attività. N.d.R.)
08/05/2007Lettera Circolare 08/05/2007, n°P571/4122 sott. 66/AD.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Chiarimenti. (1: sul campo di applicazione per modifiche all’esistente; 2:sul punto 3.1.3 inerente la possibilità di inserire altre attività nel caso di edifici di tipo isolato; 3: sull’ipotesi di considerare le armadiature e le pareti mobili come archivi o depositi; 4: sul dovere considerare o meno la reazione al fuoco delle pareti divisorie del tipo non a tutta altezza. N.d.R.)
19/06/2006Lettera Circolare 19/06/2006, n° P694/4122 sott. 66/AD.M, 22 febbraio 2006 recante “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
22/02/2006DM 22/02/2006Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione,  la  costruzione  e  l’esercizio  di edifici e/o locali destinati ad uffici.

DM 03/08/2015

DATANORMAARGOMENTO
17/05/2023CHIARIMENTO 17/05/2023, n° 7322Quesiti in materia di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) cosa intendere per “destinazione prevalente” in relazione alla destinazione d’uso di edifici adibiti a civile abitazione di cui alla RTV.14 del DM 03/08/2015; 2): a) quale criterio adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse; b) possibilità di adottare l’attività n. 73, per gli uffici con oltre 100 persone; c) se l’ attività n. 73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone; 3) caratteristiche del camino e della ripresa d’aria del filtro a prova di fumo nella definizione della sezione S.3.5.5, comma 1.b del DM 03/08/2015. N.d.R.)
03/08/2015DM 03/08/2015Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
08/06/2016DM 08/06/2016Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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