Attività 66


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Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

DM 09/04/1994 e DM 14/07/2014 coordinato completo

DM 28/02/2014 (campeggi, villaggi turistici) coordinato completo

DM 16/03/2012 (Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture alberghiere)

DM 03/08/2015 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
66Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Fino a 50 posti letto– Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;- Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
84Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi: a) le residenze turistico-alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bed & breakfast e le case per ferie (molte di esse erano state precedentemente escluse, anche con chiarimenti) con oltre 25 posti-letto; b) le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

La legge 406/80 fu la prima legge, in materia di prevenzione incendi, a prevedere il rilascio di un nulla osta provvisorio (NOP) per le attività alberghiere che poi, con la legge 818/84, fu esteso alle altre attività comprese nell’elenco allegato al DM 16/02/82.

Il DM 12/09/80 riporta, come previsto all’art. 6 della L. 406/80, le misure minime essenziali per il rilascio del NOP, adesso non più possibile; tale DM ha avuto alcuni chiarimenti.

Il DM 09/04/1994 fissa invece le misure che tali attività devono possedere per il rispetto dei requisiti di prevenzione incendi; esso prevedeva tre date per l’adeguamento delle strutture esistenti.

Per le strutture tipo alberghiere è stato previsto un piano straordinario biennale di adeguamento (DL 29/12/2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14), regolamentato dal DM 16/03/2012.

I termini per l’adeguamento sono stati prorogati più volte, da ultimo  al 31 dicembre 2026, dalla lettera i) del c. 1122 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 (modificata, da ultimo, dal c. 6-bis dell’art. 2 del DL 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, con L. 21/02/2025, n. 15),  per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012,  previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Per i rifugi alpini (quali nuove attività introdotte dall’allegato I del DPR 01/08/2011 n° 151, di cui al c. 4 dell’art. 11 dello stesso DPR, esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011) l’ultimo periodo della lettera i) del c. 1122 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 (modificata, da ultimo, dal c. 6-bis dell’art. 2 del DL 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, con L. 21/02/2025, n. 15.) recita: “Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2025”.

Nel marzo 2014 sono stati pubblicati due decreti relativi alle strutture turistico – ricettive  in aria  aperta  (campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.) – DM 28/02/2014 – ed ai rifugi alpini, a modifiche del titolo IV del DM 09/04/1994 – DM 03/03/2014 –

Con la pubblicazione del DM 03/08/2015, c.d. codice di prevenzione incendi, essendo stata pubblicata la specifica RTV,  il professionista può scegliere di applicare, per le misure antincendio, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini, quelle previste dallo stesso codice o quelle del metodo tradizionale (norme specifiche antincendio).

Argomenti trattati:
in questa pagina:
– Procedure
– Piano straordinario biennale di adeguamento antincendio
al seguente link:
–  Norme specifiche per strutture ricettive
    –  Norme tradizionali
    –  Strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, …)
    –  DM 03/08/2015

Normativa principale
Tradizionale
–  DM 09/04/1994:  (Norma specifica di prevenzione incendi per le strutture alberghiere)       
–  DM 06/10/2003: Aggiornamento delle misure di cui al DM 09/04/1994
–  DM 16/03/2012: Piano straordinario biennale di adeguamento
–   DM 28/02/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico  –  ricettive  in aria  aperta  (campeggi,  villaggi  turistici,  ecc.)  con capacità ricettiva superiore a 400 persone
–  DM 03/03/2014: Modifica del Titolo IV – del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. 
–  DM 14/07/2015: Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Codice di prevenzione incendi
–  DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Codice di prevenzione incendi. N.d.R.)
–  DM 09/08/2016: Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per   le attività ricettive turistico – alberghiere, ai  sensi  dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

PROCEDURE

DATANORMAARGOMENTO
21/02/2025Legge 21/02/2025, n° 15Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
27/12/2024DL 27/12/2024, n° 202Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (Riporta proroga dei termini di adeguamento delle scuole, asili, università, alberghi, rifugi alpini e di alcuni adempimenti delle gallerie ferroviarie. N.d.R.)
29/12/2022 24/02/2023DL 29/12/2022, n° 198 – L 24/02/2023, n° 14Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Proroga dei termini di adeguamento di alberghi, rifugi alpini, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, strutture sanitarie. N.d.R.)
31/12/2020 26/02/2021DL 31/12/2020, n° 183 – L 26/02/2021, n° 21Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (Riporta proroghe riferite a: 1) strutture scolastiche; 2) asili nido; 3) strutture ricettive turistico-alberghiere in regola con il piano straordinario di adeguamento antincendio, alle strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 ed ai rifugi alpini; 4) gallerie ferroviarie. N.d.R.)
25/07/2018 21/09/2018DL 25/07/2018, n° 91   L 21/09/2018, n° 108Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,  recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(Queste leggi modificano il DL 30/12/2016, n. 244. Per comodità si inseriscono i collegamenti alle norme originarie nelle quali è possibile riscontrare la proroga se non direttamente chiaro dalla lettura del DL e della Legge di conversione.
a) scuole: si veda il c. 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato; b) asili nido: si veda il c. 2-bis dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato; c) rifugi alpini: si veda l’art. 9-bis del D.L. 25/07/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n. 108. N.d.R.)
28/02/2020L 28/02/2020, n° 8Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Sostituisce il comma 5 dell’art. 3 del DL 30/12/2019 n. 162 prorogando i termini, per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, delle strutture turistico-alberghiere ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio e quelle colpite da eccezionali eventi metereologici e sismici. N.d.R.)
30/12/2019DL 30/12/2019, n° 162Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Il comma 5 dell’art. 3 modifica l’ultimo periodo della lett. i) del c. 1122 dell’art. 1 della L. 27/12/2017, n. 205 che proroga i termini, per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, delle strutture turistico-alberghiere colpite da eccezionali eventi metereologici e sismici. N.d.R.)
30/12/2018Legge 30/12/2018, n° 145Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Il comma 1141  dell’art. 1 modifica la lettera i) prevedendo un termine spostato al 31/12/2019 per le strutture turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 02/10/2018 e dettagliati nella G.U. n. 266/2018. N.d.R.)
28/11/2018NOTA 28/11/2018, n° 16419Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 10 dicembre 2018.
27/12/2017Legge 27/12/2017, n° 205Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (La lettera i) del c. 1122 dell’art. 1 proroga i termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere. N.d.R.)
27/02/2017Legge 27/02/2017, n° 19Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. (Questa legge modifica il DL 30/12/2016, n. 244, che a sua volta modifica altre leggi. Per comodità si inseriscono i collegamenti alle norme originarie nelle quali è possibile riscontrare la proroga se non direttamente chiaro dalla lettura della legge 27/02/2017, n. 19.           a) alberghi: si veda l’art. 11 del DL 30/12/2013, n. 150  come modificato dal c. 11-sexies dell’art. 5 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; b) rifugi alpini: si veda il comma 11-quinquies dell’art. 5 del  DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; c) asili nido: si veda il c. 2-bis dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; d) scuole: si veda il c. 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; e) attività di nuova istituzione: si vedano i commi 11-ter e 11 quater dell’art. 5 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato che si riconducono alle attività du cui al c. 4 dell’art. 11 del DPR 01/08/2011, n. 151. N.d.R.)
19/05/2015CHIARIMENTO 19/05/2015, n° 5915Sale di alberghi destinate a riunioni varie. (Inerente l’eventuale obbligo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e/o alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. N.d.R.)
 30/12/2013DL 30/12/2013, n° 150   (come convertito, con modificazioni, con L. 27/02/2014, n° 15)Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
02/08/2013CHIARIMENTO 02/08/2013, n° 11106Adeguamento funzionale edificio in …(Omissis)…. (Relativa all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per gli studentati. N.d.R.)
09/04/2013NOTA 09/04/2013, n° 4756D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73. (Inerente rispettivamente: a)  come intendere l’assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico – ricettive nell’aria aperta; b) le condizioni di assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso; c)  come intendere assoggettate  ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto. N.d.R.)
29/12/2011DL 29/12/2011, n° 216Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
25/03/2011DPCM 25/03/2011Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù. (Proroga termine di adeguamento alle strutture ricettive turistico alberghiere. N.d.R.)
29/12/2010DL 29/12/2010, n° 225Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
03/08/2009Legge 03/08/2009, n° 102Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 1° luglio  2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
03/07/2009NOTA 03/07/2009, n° 7349 032101 01 4122 001Articolo 23, comma 9, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 (GU n. 150 del 1-7-2009). Proroga termine adeguamento strutture ricettive.)
01/07/2009DL 01/07/2009, n° 78Provvedimenti   anticrisi,  nonché  proroga  di  termini  e  della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091). (Proroga i termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere. N.d.R.)
27/02/2009CHIARIMENTO 27/02/2009, n° P369/032101.01.4122Classificazione come “Residenza” di un immobile ospitante tre Comunità Educative.
02/08/2008Legge 02/08/2008, n° 129Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008,  n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e  trasparenza  dei  meccanismi  di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
30/06/2008DL 30/06/20 08, n° 113Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative.
31/12/2007DL 31/12/2007, n°  248Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative  e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (Proroga i termini fissati dal DL 28/12/2006 n. 300. Riporta le successive proroghe che altre leggi hanno apportato. N.d.R.)
28/12/2006DL 28/12/2006, n°  300Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.
23/02/2006Legge  23/02/2006, n° 51Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  273,  recante  definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.
10/01/2005Nota Circolare 10/01/2005, n° P19/4101 sott. 135AProroghe dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi.
27/12/2004Legge 27/12/2004, n° 306Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004,  n.  266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni  legislative.  Disposizioni  di  proroga  di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
09/11/2004DL 09/11/2004, n°  266Proroga   o   differimento   di   termini  previsti  da  disposizioni legislative.
30/12/2003CHIARIMENTO 30/12/2003, n° P1177/4122/1 sott. 3Seminari.  Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. – (Riporta anche l’applicabilità del DM 09/04/94 ai dormitori. N.d.A
30/01/2003CHIARIMENTO 30/01/2003, n° P1752/4122/1Rilascio del certificato di prevenzione incendi per attività alberghiere – Quesiti. –
17/07/2002CHIARIMENTO 17/07/2002, n° P361/4122/1 sott. 3D.M. 9 aprile 1994 – Risposta a richiesta chiarimenti. (Inerente le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio adibito ad attività turistico alberghiera. N.d.R.)
31/12/2001Legge 31/12/2001, n° 463Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.
26/07/2000CHIARIMENTO 26/07/2000, n° P891/4101/ sott. 106/33Richiesta di chiarimenti. (Relativo a : 1) a come considerare gli studentati e quale normativa applicare; 2) alla possibilità di installare cucine ai singoli piani; 3) all’obbligatorietà dei vani di aerazione permanentemente aperti anche per le cucine. N.d.R.)
05/08/1997CHIARIMENTO 05/08/1997, n° P1314/4122/1 sott. 3D.M. 9/4/1994 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costituzione e l’esercizio di attività turistico – alberghiere” –  Numero dei piani in alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.
16/01/1997CHIARIMENTO 16/01/1997, n° P2661/4122/1 sott. 3D.M. 9 aprile 1994. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alle norme da applicare per attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto. N.d.R.)
07/10/1995CHIARIMENTO 07/10/1995, n° P1713/4122/1 sott. 3Hotel XXXXXX – Applicazione del D.M. 9/4/1994 –  Risposta a quesito. (Sulla validità delle deroghe concesse prima del D.M. 09/04/94. N.d.R.).
11/12/1985Circolare 11/12/1985, n° 36Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 10 relativo al chiarimento sull’assoggettabilità delle le caserme e le case di reclusione. N.d.R.)
21/10/1974Lettera Circolare 21/10/1974, n° 27030/4122/1Classificazione di alberghi e pensioni al n. 94 dell’elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965.

PIANO STRAORDINARIO BIENNALE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

DATANORMAARGOMENTO
29/12/2022 24/02/2023DL 29/12/2022, n° 198 – L 24/02/2023, n° 14Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Proroga dei termini di adeguamento di alberghi, rifugi alpini, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, strutture sanitarie. N.d.R.)
31/12/2020 26/02/2021DL 31/12/2020, n° 183 – L 26/02/2021, n° 21Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (Riporta proroghe riferite a: 1) strutture scolastiche; 2) asili nido; 3) strutture ricettive turistico-alberghiere in regola con il piano straordinario di adeguamento antincendio, alle strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 ed ai rifugi alpini; 4) gallerie ferroviarie. N.d.R.)
28/02/2020L 28/02/2020, n° 8Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Sostituisce il comma 5 dell’art. 3 del DL 30/12/2019 n. 162 prorogando i termini, per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, delle strutture turistico-alberghiere ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio e quelle colpite da eccezionali eventi metereologici e sismici. N.d.R.)
30/12/2019DL 30/12/2019, n° 162Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Il comma 5 dell’art. 3 modifica l’ultimo periodo della lett. i) del c. 1122 dell’art. 1 della L. 27/12/2017, n. 205 che proroga i termini, per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, delle strutture turistico-alberghiere colpite da eccezionali eventi metereologici e sismici. N.d.R.)
30/12/2018Legge 30/12/2018, n° 145Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Il comma 1141  dell’art. 1 modifica la lettera i) prevedendo un termine spostato al 31/12/2019 per le strutture turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 02/10/2018 e dettagliati nella G.U. n. 266/2018. N.d.R.)
25/07/2018 21/09/2018DL 25/07/2018, n° 91    L 21/09/2018, n° 108Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,  recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(Queste leggi modificano il DL 30/12/2016, n. 244. Per comodità si inseriscono i collegamenti alle norme originarie nelle quali è possibile riscontrare la proroga se non direttamente chiaro dalla lettura del DL e della Legge di conversione.
a) scuole: si veda il c. 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato; b) asili nido: si veda il c. 2-bis dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato; c) rifugi alpini: si veda l’art. 9-bis del D.L. 25/07/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n. 108. N.d.R.)
28/11/2018NOTA 28/11/2018, n° 16419Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 10 dicembre 2018.
27/12/2017Legge 27/12/2017, n° 205Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (La lettera i) del c. 1122 dell’art. 1 proroga i termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere. N.d.R.) 
27/02/2017Legge 27/02/2017, n° 19Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative. (Questa legge modifica il DL 30/12/2016, n. 244, che a sua volta modifica altre leggi. Per comodità si inseriscono i collegamenti alle norme originarie nelle quali è possibile riscontrare la proroga se non direttamente chiaro dalla lettura della legge 27/02/2017, n. 19. a) alberghi: si veda l’art. 11 del DL 30/12/2013, n. 150 come modificato dal c. 11-sexies dell’art. 5 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; b) rifugi alpini: si veda il comma 11-quinquies dell’art. 5 del  DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; c) asili nido: si veda il c. 2-bis dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; d) scuole: si veda il c. 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n. 244 come modificato; e) attività di nuova istituzione: si vedano i commi 11-ter e 11 quater dell’art. 5 del DL 30/12/2016, n 244 come modificato che si riconducono alle attività du cui al c. 4 dell’art. 11 del DPR 01/08/2011, n. 151. N.d.R.)
 14/07/2015DM 14/07/2015Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
27/02/2015Legge 27/02/15, n° 11Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative
31/12/2014DL 31/12/2014, n° 192Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
30/12/2013DL 30/12/2013, n° 150 (come convertito, con modificazioni, con L. 27/02/2014, n° 15) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
20/05/2013CHIARIMENTO 20/05/2013, n° 6813Attività ricettive turistico – D.M. 16 marzo 2012 – Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito. (Relativo a quando applicare le misure di cui al punto 12 del DM 09/04/1994 – Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi – N.d.R.)
21/03/2013CHIARIMENTO 21/03/2013, n° 3813Quesito n. 813 – DM 16-03-2012 – Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti. (Inerente alla obbligatorietà o meno del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, ai sensi della L.609/96, da parte del personale addetto al servizio integrativo della gestione della sicurezza di cui al comma 3 dell’art. 5 del DM 16/03/2012. N.d.R.)
29/11/2012CHIARIMENTO 29/11/2012, n° 15021Decreto del Ministero dell’Interno recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994. Iter procedurale D.M. 16/03/2012 e D.P.R. 151/2011.
15/05/2012DM 15/05/2012Differimento  di  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio  per  le strutture  ricettive  turistico-alberghiere,  con  oltre  venticinque.
24/04/2012Circolare 24/04/2012, n° 1Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994. Primi indirizzi applicativi.
16/03/2012DM 16/03/2012Piano straordinario biennale  adottato  ai  sensi  dell’articolo  15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  concernente l’adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del Ministro dell’interno 9  aprile  1994,  che  non  abbiano  completato l’adeguamento alle  suddette  disposizioni  di  prevenzione  incendi.
29/12/2011DL 29/12/2011, n° 216Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

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