Attività 53


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Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
53Officine per la riparazione di:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
 a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m2
b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m2
a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m2
b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m2
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
72Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, che contempla solo la prima parte della ex 72 (la seconda viene inserita nella nuova att. 54), modifica il parametro per determinare l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, sostituendo, per le officine di autoveicoli, i “9 autoveicoli” con “300 m2” di superficie coperta dell’officina; introduce le officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 1.000 m2.

Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

Esistono anche dei criteri tecnici di prevenzione incendi che sono state nel tempo utilizzate come utile guida.

La circolare 14/01/1975 n° 3, in deroga all’art. 91 del DM 31/07/1934, aveva determinato l’ubicazione dell’impianto di riscaldamento all’interno delle officine; è stato comunque applicabile, nei casi consentiti, il DM 12/04/1996 che è stato sostituito dal DM 08/11/2019.

Esistono per esse dei chiarimenti sull’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

PROCEDURE

DATANORMAARGOMENTO
22/08/2023Nota 22/08/2023, n° 12324Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli. (Inerente all’assoggettabilità delle attività di ricambio pneumatici. N.d.R.)
12/03/2015CHIARIMENTO 12/03/2015, n° 3043Quesito in materia di prevenzione incendi – Assoggettabilità attività di gommista – Riscontro
01/02/2000CHIARIMENTO 01/02/2000, n° P27/4108 sott. 22(21)Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle officine per la riparazione di natanti ed aeromobili.

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)



–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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