Attività 52


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Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
52Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti 
  fino a 25 addettioltre 25 addetti
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
68Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69Cantieri navali con oltre cinque addetti
70Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
71Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività unifica le precedenti 68, 69, 70 e 71 fissando, per tutte, un valore minimo di addetti per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)

NON PIU’ UTILIZZABILI PER NUOVE ATTIVITA’


(Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l’esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all’intera attività)

  (V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)
–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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