Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

| N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
| A | B | C | ||
| 51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | fino a 25 addettiLaboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti | oltre 25 addetti.Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti | |
| Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
| 66 | Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | |||
| 67 | Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze | |||
| Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività unifica le precedenti 66 e 67 fissando, per entrambe, un valore minimo di addetti per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed escludendo però i laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. | ||||
Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
NORME APPLICABILI
| CODICE DI PREVENZIONE INCENDI | NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLE TRADIZIONALI) NON PIU’ UTILIZZABILI PER NUOVE ATTIVITA’ (Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l’esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all’intera attività) (V. NOTA 15/10/2019, n° 15406) | |
| – DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. – DM 03/08/2015 coordinato | NORMA | ARGOMENTO |
| DM 30/11/1983 | Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. | |
| DM 10/03/1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. | |
| DM 31/03/2003 | Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. | |
| DM 03/11/2004 | Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. | |
| DM 15/03/2005 | Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. | |
| DM 15/09/2005 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |
| DM 16/02/2007 | Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. | |
| DM 09/03/2007 | Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
| DM 20/12/2012 | Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |

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