Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

DM 13/07/2011 coordinato completo
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
49 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW | Fino a 350 kW | Oltre 350 kW e fino a 700 kW | Oltre 700 kW |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
64 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW | |||
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW. |
Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/1978 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/2003 n° 12.
Con la lettera circolare 28/07/1990 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe.
Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce elle direttive europee, a sua volta sostituito dal DM 13/07/2011, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione, che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività.
Argomenti trattati:
– Gruppi per produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
– Procedure
– Norme specifiche
Normativa principale |
– DM 13/07/2011 – Lettera Circolare 22/08/06, DCPST, n° 6651 |
Gruppi per produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici – IMPIANTI DI COGENERAZIONE
PROCEDURE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
24/07/2019 | CHIARIMENTO 24/07/2019, n° 11358 | Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio (relativo a: 1) quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l’assoggettabilità; 2) all’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW. N.d.R.) |
09/03/2011 | CHIARIMENTO 09/03/2011, n° 0003197-365/032101 01 4188 002 | Quesito di prevenzione incendi – Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”. |
29/07/2010 | CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003 | Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.) |
12/12/2008 | CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1565 032101 01 4107 014 003 | Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982. |
21/06/2001 | CHIARIMENTO 21/06/2001, n° P761/4188 sott. 4 | Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti antincendi. – |
23/03/2001 | CHIARIMENTO 23/03/2001, n° P423/4101 sott. 72/E | Documentazione da allegare alle domande di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. (Per gruppi elettrogeni e Centrali termiche. N.d.R.) |
27/07/1995 | CHIARIMENTO 27/07/1995, n° P922/81364 sott. 38 | Ditta XXX. – Centrale di cogenerazione a metano – Via xxxxx – XXXXXX (BG). – (Sulla necessità di deroga per potenzialità superiore a 1200 kW. N.D.R.) |
19/10/1994 | CHIARIMENTO 19/10/1994, n° P2048/4188 sott. 4 | Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw. (Sull’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di tali impianti. N.d.R.) |
NORME SPECIFICHE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
11/06/2014 | CHIARIMENTO 11/06/2014, n° 7803 | Soc. “XXX” – domanda di deroga all’art. 6.2 del DM 28/04/2005 – Riscontro (Inerente la possibilità di deroga, in via generale, all’utilizzo di un serbatoio di alimentazione gasolio della capacità di 50 m3, superiore ai 25 m3 fissato quale valore massimo dal decreto. N.d.R.) |
21/05/2013 | CHIARIMENTO 21/05/2013, n° 6959 | Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.) |
13/07/2011 | DM 13/07/2011 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. |
29/07/2010 | CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003 | Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.) |
09/10/2009 | CHIARIMENTO 09/10/2009, n° 12688-364/032101 01 4188 001 | Quesito – Coesistenza impianti produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano – Riscontro |
16/03/2009 | Lettera Circolare 16/03/2009, n° 756 032101.01.4188.001 | D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi” – Chiarimenti. (In merito a: 1) sull’applicabilità del DM 22/10/2007 per gruppi per la produzione di energia elettrica in modo continuativo, mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili; 2) sulla classificazione del gasolio quale liquido combustibile di categoria C di cui al DM 31/07/1934; 3) sulla possibilità di utilizzare gruppi elettrogeni commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96. N.d.R.) |
20/11/2008 | CHIARIMENTO 20/11/2008, n° P1490/4188 sott. 4 | Gruppi elettrogeni a gasolio. Quesito. (Inerente la possibilità di installazione di gruppi elettrogeni al piano interrato se alimentati a gasolio. N.d.R.) |
29/05/2008 | CHIARIMENTO 29/05/2008, n° P614/4188 sott. 4 | D.M. 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di gruppi elettrogeni. (Inerente le distanze di sicurezza interna da utilizzarsi tra gruppi elettrogeni installati all’aperto. N.d.R.) |
22/10/2007 | DM 22/10/2007 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Abrogato e sostituito dal DM 13/07/2011. N.d.R.) |
30/05/2007 | Lettera Circolare 30/05/2007, n° P707/4188 sott. 4 | Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. Revisione della vigente normativa di prevenzione incendi. (Non più necessaria con la pubblicazione del DM 22/10/2007. N.d.R.) |
05/01/2007 | CHIARIMENTO 05/01/2007, n° P988/4188 sott. 4 | Quesito per coesistenza impianti di produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gasolio. |
22/08/2006 | Lettera Circolare 22/08/2006, DCPST, n° 6651 | Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio. Nota informativa sulle direttive 90/396/CEE “Gas”, 94/9/CE “ATEX”, 97/23/CE “PED”, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE “Ascensori”. Indicazioni applicative. (All. 4 inerente le “Macchine” fra le quali i gruppi elettrogeni. N.d.R.). |
08/07/2003 | Circolare 08/07/2003, n° 12 | Modifiche ed integrazioni alla Circolare n 31 MI.SA. (78) 11 del 31 agosto 1978 recante “Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice” -. (Abrogata e sostituita dal DM 22/10/2007. N.d.R.) |
06/11/2002 | CHIARIMENTO 06/11/2002, n° P1356/4188 sott. 4 | Circolare n° 31 agosto 1978 – Norma di sicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. (Sul campo di applicazione della Circolare 31/08/78 n° 31 per potenze termiche complessive non comprese tra 25 e 1.200 Kw. N.d.R.) |
24/05/2000 | CHIARIMENTO 24/05/2000, n° P367/4188 sott. 4 | Installazione filtri nelle aperture di aerazione permanente di locali gruppi elettrogeni. |
29/11/1999 | CHIARIMENTO 29/11/1999, n° P1391/4188 sott. 4 | Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio. |
15/05/1998 | CHIARIMENTO 15/05/1998, n° P348/4188 sott. 2 | Gruppi di cogenerazione. – Quesito. – (Su quale potenza considerare per dimensionare l’aerazione. N.d.R.) |
15/05/1998 | CHIARIMENTO 15/05/1998, n° P342/4188 sott. 2 | Installazione di gruppi di cogenerazione – Quesito. (Su quale normativa considerare quando la Lettera Circolare 28/07/90, n° 13148/4188 rimanda alla circolare n° 68/69 ormai superata. N.d.R.) |
28/07/1990 | Lettera Circolare 28/07/1990, n° 13148/4188 | Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice – Criteri per la concessione di deroghe. |
31/08/1978 | Circolare 31/08/1978, n° 31 | Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. (Abrogata e sostituita dal DM 22/10/2007. N.d.R.) |