Attività 49


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Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

DM 13/07/2011 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
49Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kWFino a 350 kWOltre 350 kW e fino a 700 kWOltre 700 kW
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
64Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce gli  impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/1978 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/2003 n° 12.

Con la lettera circolare 28/07/1990 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe.

Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce elle direttive europee, a sua volta sostituito dal DM 13/07/2011, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione, che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività.

Argomenti trattati:
– Gruppi per produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici
  –  Procedure
  –  Norme specifiche

Normativa principale
–  DM 13/07/2011
–  Lettera Circolare 22/08/06, DCPST, n° 6651
Gruppi per produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici – IMPIANTI DI COGENERAZIONE

PROCEDURE  

DATANORMAARGOMENTO
24/07/2019CHIARIMENTO 24/07/2019, n° 11358Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio (relativo a: 1) quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l’assoggettabilità; 2) all’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW. N.d.R.)
09/03/2011CHIARIMENTO 09/03/2011, n° 0003197-365/032101 01 4188 002Quesito di prevenzione incendi – Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”.
29/07/2010CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)
12/12/2008CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1565 032101 01 4107 014 003Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.
21/06/2001CHIARIMENTO 21/06/2001, n° P761/4188 sott. 4Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti antincendi. –
23/03/2001CHIARIMENTO 23/03/2001, n° P423/4101 sott. 72/EDocumentazione da allegare alle domande di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. (Per gruppi elettrogeni e Centrali termiche. N.d.R.)
27/07/1995CHIARIMENTO 27/07/1995, n° P922/81364 sott. 38Ditta XXX. – Centrale di cogenerazione a metano –  Via xxxxx –  XXXXXX (BG). – (Sulla necessità di deroga per potenzialità superiore a 1200 kW. N.D.R.)
19/10/1994CHIARIMENTO 19/10/1994, n° P2048/4188 sott. 4Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw. (Sull’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di tali impianti. N.d.R.)

NORME SPECIFICHE

DATANORMAARGOMENTO
11/06/2014CHIARIMENTO 11/06/2014, n° 7803Soc. “XXX” – domanda di deroga all’art. 6.2 del DM 28/04/2005 – Riscontro (Inerente la possibilità di deroga, in via generale, all’utilizzo di un serbatoio di alimentazione gasolio della capacità di 50 m3, superiore ai 25 m3 fissato quale valore massimo dal decreto. N.d.R.)
21/05/2013CHIARIMENTO 21/05/2013, n° 6959Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo  a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.)
13/07/2011DM 13/07/2011Approvazione della regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la installazione di motori a combustione interna accoppiati  a  macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di  unità  di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali,  agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
29/07/2010CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)
09/10/2009CHIARIMENTO 09/10/2009, n° 12688-364/032101 01 4188 001Quesito – Coesistenza impianti produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano – Riscontro
16/03/2009Lettera Circolare 16/03/2009, n° 756 032101.01.4188.001D.M. 22 ottobre 2007 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi” – Chiarimenti. (In merito a: 1) sull’applicabilità del DM 22/10/2007 per gruppi per la produzione di energia elettrica in modo continuativo, mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili; 2) sulla classificazione del gasolio quale liquido combustibile di categoria C di cui al DM 31/07/1934; 3) sulla possibilità di utilizzare  gruppi elettrogeni commercializzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/96. N.d.R.)
20/11/2008CHIARIMENTO 20/11/2008, n° P1490/4188 sott. 4Gruppi elettrogeni a gasolio. Quesito. (Inerente la possibilità di installazione di gruppi elettrogeni al piano interrato se alimentati a gasolio. N.d.R.)
29/05/2008CHIARIMENTO 29/05/2008, n° P614/4188 sott. 4D.M. 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di gruppi elettrogeni. (Inerente le distanze di sicurezza interna da utilizzarsi tra gruppi elettrogeni installati all’aperto. N.d.R.)
22/10/2007DM 22/10/2007Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la installazione  di  motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Abrogato e sostituito dal DM 13/07/2011. N.d.R.)
30/05/2007Lettera Circolare 30/05/2007, n° P707/4188 sott. 4Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. Revisione della vigente normativa di prevenzione incendi. (Non più necessaria con la pubblicazione del DM 22/10/2007. N.d.R.)
05/01/2007CHIARIMENTO 05/01/2007, n° P988/4188 sott. 4Quesito per coesistenza impianti di produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gasolio.
22/08/2006Lettera Circolare 22/08/2006, DCPST, n° 6651Disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza in caso d’incendio. Nota informativa sulle direttive 90/396/CEE “Gas”, 94/9/CE “ATEX”, 97/23/CE “PED”, 98/37/CE e 2006/42/CE “Macchine”, 95/16/CE “Ascensori”. Indicazioni applicative. (All. 4 inerente le “Macchine” fra le quali i gruppi elettrogeni. N.d.R.).
08/07/2003Circolare 08/07/2003, n° 12Modifiche ed integrazioni alla Circolare n 31 MI.SA. (78) 11 del 31 agosto 1978 recante “Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice” -. (Abrogata e sostituita dal DM 22/10/2007. N.d.R.)
06/11/2002CHIARIMENTO 06/11/2002, n° P1356/4188 sott. 4Circolare n° 31 agosto 1978 – Norma di sicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. (Sul campo di applicazione della Circolare 31/08/78 n° 31 per potenze termiche complessive non comprese tra 25 e 1.200 Kw. N.d.R.)
24/05/2000CHIARIMENTO 24/05/2000, n° P367/4188 sott. 4Installazione filtri nelle aperture di aerazione permanente di locali gruppi elettrogeni.
29/11/1999CHIARIMENTO 29/11/1999, n° P1391/4188 sott. 4Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio.
15/05/1998CHIARIMENTO 15/05/1998, n° P348/4188 sott. 2Gruppi di cogenerazione. – Quesito. – (Su quale potenza considerare per dimensionare l’aerazione. N.d.R.)
15/05/1998CHIARIMENTO 15/05/1998, n° P342/4188 sott. 2Installazione di gruppi di cogenerazione – Quesito. (Su quale normativa considerare quando la Lettera Circolare 28/07/90, n° 13148/4188 rimanda alla circolare n° 68/69 ormai superata. N.d.R.)
28/07/1990Lettera Circolare 28/07/1990, n° 13148/4188Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice – Criteri per la concessione di deroghe.
31/08/1978Circolare 31/08/1978, n° 31Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. (Abrogata e sostituita dal DM 22/10/2007. N.d.R.)

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