Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | fino a 100.000 kg | oltre 100.000 kg | |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
61 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati | |||
62 | Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li | |||
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività unifica le precedenti 61 e 62 e fissa, per gli stabilimenti ed impianti per la fabbricazione, un valore minimo di quantitativo in massa per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, precisando che in tale quantitativo va conteggiato anche quello di eventuali depositi. Per i depositi viene precisato anche l’aspetto e/o rivendita. |
Per tali attività si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
NORME APPLICABILI
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI | NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLE TRADIZIONALI) | |
– DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. – DM 03/08/2015 coordinato | NORMA | ARGOMENTO |
DM 30/11/1983 | Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. | |
DM 10/03/1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. | |
DM 31/03/2003 | Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. | |
DM 03/11/2004 | Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. | |
DM 15/03/2005 | Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. | |
DM 15/09/2005 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |
DM 16/02/2007 | Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. | |
DM 09/03/2007 | Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
DM 20/12/2012 | Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |