Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | Fino a 500.000 kg | Oltre 500.000 kg | |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
46 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: – da 500 a 1.000 q.li – superiore a 1.000 q.li (Testo come modificato dal D.M. 30/10/1986) | |||
Principali differenze fra le attività di equiparazione Non vi è una sostanziale differenza fra le due attività. |
Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
PROCEDURE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
11/12/1985 | Circolare 11/12/1985, n° 36 | Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 5 relativo al chiarimento della composizione del deposito e delle distanze – aspetto in parte ridefinito dal DM 30/10/86 che ha modificato il punto 46 del DM 16/02/82. N.d.R.) |
NORME APPLICABILI
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI | NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI (REGOLE TRADIZIONALI) | |
– DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. – DM 03/08/2015 coordinato | NORMA | ARGOMENTO |
DM 30/11/1983 | Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. | |
DM 10/03/1998 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. | |
DM 31/03/2003 | Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. | |
DM 03/11/2004 | Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. | |
DM 15/03/2005 | Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. | |
DM 15/09/2005 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. | |
DM 16/02/2007 | Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. | |
DM 09/03/2007 | Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
DM 20/12/2012 | Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |