Attività 25


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Fabbriche di fiammiferi;
depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
25Fabbriche di fiammiferi;
depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
  Tutti
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
30Fabbriche e depositi di fiammiferi
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività stabilisce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi, un quantitativo in massa minimo di 500 kg.

La norma che ha regolato l’aspetto depositi è stata la LC 01/02/1997 n° P223/4142.

Essa richiama la Circolare 19/07/1949 n° 88, confermandone la sua validità, avendo questa fissata a 250 kg il limite al di sotto del quale l’attività non era da ritenersi soggetta a controllo di prevenzione incendi, aspetto superato in quanto il limite è adesso determinato.

Vedi anche all’allegato B, capitolo VI del TULPS (relativo agli esplosivi).

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

DEPOSITI DI FIAMMIFERI
NORME SPECIFICHE
DATANORMAARGOMENTO
01/02/1997Lettera Circolare 01/02/1997, n° P223/4142 sott. 1Depositi commerciali di fiammiferi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.
19/07/1949Circolare 19/07/1949, n° 88Deposito di fiammiferi
06/05/1940Regio Decreto 06/05/40, n° 635
(Si riporta il testo coordinato)
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
FABBRICHE E DEPOSITI DI FIAMMIFERI
NORME APPLICABILI
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)



–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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