Attività 15


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Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
15Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3Fino a 10 m3Oltre 10 m3 e fino a 50 m3Oltre 50 m3
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
22Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc- con capacità superiore a 10 mc.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività alza il limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da 0,2 m3 a 1 m3.

La norma connessa alla parte depositi è il DM 18/05/1995.

Un precedente chiarimento, la L.C. 25/09/1986 n° 19224/4180, viene riportato in quanto, prima della pubblicazione del DM sopra citato, l’alcol etilico e l’alcol metilico erano considerati alla stessa stregua degli oli minerali in categoria B, per cui, le misure di sicurezza per i depositi di tali sostanze, erano quelle prescritte nel DM 31/07/1934.

Analogo discorso può essere fatto per le rivendite, per le quali, gli articoli 84 e 85 del DM 31/07/1934, possono essere adoperati per determinare le misure di sicurezza delle rivendite di alcoli.

Da notare che il D.M. 18/05/1995 ha abrogato i disposti di legge preesistenti in materia, ma si riferisce solo all’alcol etilico, per cui, a rigore, i depositi di alcol metilico, utilizzato come additivo negli idrocarburi, dovrebbero essere realizzati secondo quanto disposto dal D.M. 31/07/1934.

Argomenti trattati:
– Depositi di alcoli con concentrazione superiore al 60%
  –  Norme specifiche

Normativa principale
  –  DM 18/05/1995
  –  DM 31/07/1934
Depositi di alcoli con concentrazione superiore al 60%
 NORME SPECIFICHE
DATANORMAARGOMENTO
18/05/1995DM 18/05/1995Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.
25/09/1986Lettera Circolare 25/09/1986, n° 19224/4180Deposito alcoli – Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico. N.d.R.)
06/02/1969Circolare 06/02/1969, n° 8Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico. N.d.R.)
31/07/1934DM 31/07/1934Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (Artt. 84 e 85. N.d.R.)

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