Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3
N. | ATTIVITÀ (DPR 151/2011) | CATEGORIA | ||
A | B | C | ||
15 | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 | Fino a 10 m3 | Oltre 10 m3 e fino a 50 m3 | Oltre 50 m3 |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
22 | Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:- con capacità da 0,2 a 10 mc- con capacità superiore a 10 mc. | |||
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività alza il limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da 0,2 m3 a 1 m3. |
La norma connessa alla parte depositi è il DM 18/05/1995.
Un precedente chiarimento, la L.C. 25/09/1986 n° 19224/4180, viene riportato in quanto, prima della pubblicazione del DM sopra citato, l’alcol etilico e l’alcol metilico erano considerati alla stessa stregua degli oli minerali in categoria B, per cui, le misure di sicurezza per i depositi di tali sostanze, erano quelle prescritte nel DM 31/07/1934.
Analogo discorso può essere fatto per le rivendite, per le quali, gli articoli 84 e 85 del DM 31/07/1934, possono essere adoperati per determinare le misure di sicurezza delle rivendite di alcoli.
Da notare che il D.M. 18/05/1995 ha abrogato i disposti di legge preesistenti in materia, ma si riferisce solo all’alcol etilico, per cui, a rigore, i depositi di alcol metilico, utilizzato come additivo negli idrocarburi, dovrebbero essere realizzati secondo quanto disposto dal D.M. 31/07/1934.
Argomenti trattati:
– Depositi di alcoli con concentrazione superiore al 60%
– Norme specifiche
Normativa principale |
– DM 18/05/1995 – DM 31/07/1934 |
Depositi di alcoli con concentrazione superiore al 60%
NORME SPECIFICHE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
18/05/1995 | DM 18/05/1995 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche. |
25/09/1986 | Lettera Circolare 25/09/1986, n° 19224/4180 | Deposito alcoli – Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico. N.d.R.) |
06/02/1969 | Circolare 06/02/1969, n° 8 | Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico. N.d.R.) |
31/07/1934 | DM 31/07/1934 | Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (Artt. 84 e 85. N.d.R.) |