Attività 10, 11 e 12


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Attività 10: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3.

Attività 11: Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.


Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.

DM 31/07/1934 coordinato completo

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
10Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. Fino a 50 m3Oltre 50 m3
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
12Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.
13Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività ingloba, sostanzialmente, le precedenti e alza il limite per l’assoggettabilità da 0,5 m3 a 1 m3.
N.ATTIVITÀ(DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
11Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. fino a 100 m3oltre 100 m3
Equiparzaione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
14Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività precisa quale sia il punto di infiammabilità da considerare per le sostanze considerate e fissa il limite per l’assoggettabilità a 5 m3.
N.ATTIVITÀ(DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
12Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3.Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3.Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A).liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione percapacità geometrica complessiva superiore a 50 m3.
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
15Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:    a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc    b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc(Testo come modificato dal D.M. 27/03/1985).
16Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc.
17Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, che unifica sostanzialmente le precedenti, non distingue più, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, le attività a secondo l’uso (commerciale, industriale, agricolo, artigianale o privato)  e fissa, per l’assoggettabilità, un unico limite pari a 1 m3.

Tali attività hanno, come principale di riferimento, il decreto DM 31/07/34, che ha subito alcune modifiche ma rimane il punto di riferimento per la loro trattazione.

Spesso, parallelamente alla prassi amministrativa di prevenzione incendi, deve essere intrapreso l’iter per le autorizzazioni degli altri Enti interessati, in particolare la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo -, qualora il volume detenuto superi i 10 m3, per i depositi commerciali, o i 25 m3, per i depositi ad uso industriale, agricolo, privato, ecc. Tali competenze, a seguito della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono state trasferite alle regioni.

Nel presente lavoro viene trattato l’aspetto relativo alla prevenzione incendi, ma si è ritenuto opportuno inserire anche le principali norme di tipo procedurale-autorizzativo in materia.

È stato anche riportato il DM 24/05/99 n° 246, dichiarato in seguito incostituzionale, in quanto nel periodo durante il quale era vigente, ha consentito l’installazione di serbatoi da 50 m3; a tal proposito è stato pubblicato un chiarimento in data  23/01/2002 (V. att. 13, ex att. 18).

Il DL 24/06/2014, n° 91 (Come convertito con L. 11/08/2014, n° 116) ha decretato che, i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi se installati presso imprenditori agricoli.

Contenitori-distributori mobili:
Il DM 19/03/1990 aveva introdotto la possibilità di impiego di tali contenitori, sotto determinate condizioni, per i quali gli stessi erano da considerare, ai fini dell’assoggettabilità, a depositi (ex attività 15 del DM 16/02/1982).
Successivamente, con la pubblicazione del DPR 151/2011, tali installazioni sono state fatte rientrare fra gli impianti di distribuzione carburanti (ex attività 18 del DM 16/02/1982 ed attuale attività 13 del DPR 151/2011).
Per maggiori approfondimenti si rimanda all’attività 13.

Argomenti trattati:
in questa pagina:
–  Lavorazione e depositi di oli minerali
    –  Procedure
    –  Aspetti comuni
    –  Attività 12: Depositi commerciali (ex attività 16)
ai seguenti link:
–  Depositi commerciali
–  Contenitori-distributori mobili
–  Frantoio oleario – oleificio

Normativa principale
– DM 31/07/1934: Lavorazione, immagazzinamento,  impiego e vendita di oli minerali
DM 31/07/1934 coordinato
Lavorazione e depositi di oli minerali
 PROCEDURE  
DATANORMAARGOMENTO
24/07/2019CHIARIMENTO 24/07/2019, n° 11358Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio (relativo a: 1) quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l’assoggettabilità; 2) all’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW. N.d.R.)
24/06/2014 11/08/2014DL 24/06/2014, n° 91 (Come convertito con L. 11/08/2014, n° 116)Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (Inerente l’esenzione all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, in aziende agricole. N.d.R.)
23/04/2014CHIARIMENTO 23/04/2014, n° 5289Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di oli lubrificanti per organi in rotazione presso centrali idroelettriche. N.d.R.)
28/03/2014 08/05/2014NOTA 28/03/2014, n° 4093 NOTA 08/05/14, n° 6178  D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell’Allegato I. (Inerente la possibilità di considerare in categoria  C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C. N.d.R.)
20/06/2013CHIARIMENTO 20/06/2013, n° 8820Attività n. 74 e n. 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151. Riscontro. (Inerente a se: 1) considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi; 2)  considerare la temperatura di infiammabilità o la classificazione di cui al DM 31/07/34 per l’individuazione della categoria, B o C, dei distributori di carburanti liquidi di capacità geometrica fino a 9 mc. N.d.R.)
08/06/2011CHIARIMENTO 08/06/2011, n° 0008280-931 032101 01 4101 72B2 001Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi – Quesito
29/07/2010CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)
12/12/2008CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1565 032101 01 4107 014 003Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.
05/05/2005CHIARIMENTO 05/05/2005, n° P430/4112 sott. 53Legge 23 agosto 2004 n° 239. Modifica del deposito di oli minerali.
23/08/2004Legge 23/08/2004 n° 239Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (Decreto che conferisce alle regioni il rilascio delle autorizzazioni per i depositi oli minerali che erano delle Prefetture. N.d.R.)
20/05/1995Circolare 20/05/95, n° 15 MI.SA. (95) 11, prot. n° P885/4112 sott. 53D.P.R. del 18 aprile 1994, n° 420 e D.M. dell’11 gennaio 1995 – Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
11/01/1995DM 11/01/1995, n° 15824Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.
19/10/1994CHIARIMENTO 19/10/1994, n° P2048/4188 sott. 4Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw. (Sull’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di tali impianti. N.d.R.)
18/04/1994DPR 18/04/1994, n° 420Regolamento recante semplificazione delle  procedure  di  concessione  per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
02/11/1933Regio Decreto Legge 02/11/1933, n° 1741Disciplina dell’importazione,   della   lavorazione,   del   deposito   e  della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.
 ASPETTI COMUNI
DATANORMAARGOMENTO
19/07/2012CHIARIMENTO 19/07/2012, n° 9519Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d’uomo dei serbatoi interrati. (Relativo anche alla possibilità di utilizzo di coperchi in polietilene ad alta densità. N.d.R.)
16/02/2009CHIARIMENTO 16/02/2009, n° P291 032101.01.4112.000.053D.M. 31 luglio 1934. Zone di protezione per deposito di oli minerali.
03/07/2007CHIARIMENTO 03/07/2007, n° P24/4113 sott. 149Distributore di gasolio agricolo – Ditta XXXX XXXX. – Lardirago – Strada XXXXXX. (Sul considerare soggetta a controllo di prevenzione incendi una azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi avente una colonnina distributrice collegata ad un serbatoio interrato di capacità < 25 mc. N.d.R.)
12/03/2002CHIARIMENTO 12/03/2002, n° P889/4112 sott. 53Modifiche richieste dal Decreto del Ministero dell’Industria dei Commercio e dell’Artigianato n. 392 dei 16 maggio 1996 a depositi di oli anche se esistenti ed autorizzati ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 – Quesito. –
24/05/1999DM 24/05/1999, n° 246Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati. (Dichiarato in seguito incostituzionale. N.d.R.).
20/01/1999CHIARIMENTO 20/01/1999, n° P10/4112 sott. 53Deposito di emulsioni bituminose. (Relativamente alla assoggettabilità alle disposizioni del D.M. 31 luglio 1934 per tali  depositi. N.d.R.)
16/05/1996DM 16/05/1996, n° 392Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
20/05/1995Circolare 20/05/1995, n° 15 MI.SA. (95) 11, prot. n° P885/4112 sott. 53Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420 e decreto ministeriale dell’11 gennaio 1995 – Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
08/04/1995CHIARIMENTO 08/04/1995, n° P526/4101/106  sott. 49DM 8/3/1985 – Punto 2.1. (Relativo alla possibilità di comunicazione fra i locali dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili e le abitazioni. N.d.R.)
24/02/1995DM 24/02/1995Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 di approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’impiego e la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi. (Considera aspetti anche relativi all’att. 18 N.d.R.).
01/10/1993CHIARIMENTO 01/10/1993, n° 13689/4112/4Serbatoi in polietilene per lo stoccaggio di alcoli o prodotti infiammabili – Quesito. –
22/12/1987Lettera Circolare 22/12/1987, n° 24649/4112D.M. 31 luglio 1934 “Bacini di contenimento” – Chiarimenti
23/01/1976Lettera Circolare 23/01/1976, n° 1607/4112Stabilimenti di lavorazione, depositi di olii minerali – Misure di sicurezza. (Inerenti la custodia e la recinzione. N.d.R.).
14/01/1975Circolare 14/01/1975, n° 3Deroga in via generale all’art. 91 del decreto ministeriale 31 luglio 1934. (Riporta l’ubicazione dell’impianto di riscaldamento nelle autorimesse, autofficine ed autocarrozzerie. N.d.R. )
20/02/1973Lettera Circolare PS 20/02/1973Stabilimenti di lavorazione e depositi di olii minerali. Custodia a mezzo di guardie particolari giurate.
01/07/1972DM 01/07/1972Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.
24/04/1971Circolare 24/04/1971, n° 33Impiego del polietilene nella fabbricazione dei contenitori portatili di olii minerali. Legge 27 marzo 1969, n. 121 e decreto ministeriale 10 marzo 1971.
31/03/1971Circolare 31/03/1971, n° 26Legge 27 marzo 1969, n. 121 – Caratteristiche dei serbatoi interrati di tipo prefabbricato monolitico in cemento armato di capacità non superiore a 15 mc., destinati al contenimento di olii minerali e loro derivati delle categorie “B” e “C”.
10/03/1971DM 10/03/1971Inclusione del polietilene nell’elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.
28/04/1969Circolare 28/04/1969, n° 33Impiego contenitori non metallici.
27/03/1969Legge 27/03/1969, n° 121Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati
22/12/1962Circolare 22/12/1962, n° 132Depositi ed impianti di oli minerali. Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite nel decreto ministeriale 31 luglio 1934.
19/11/1962Circolare 19/11/1962, n° 114Vendita di petrolio agevolato in recipienti da 20 kg.
31/07/1934DM 31/07/1934Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

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