Attività 09


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Attività 09: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
9Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
8Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”.

Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.

Argomenti trattati:
– Officine e laboratori con saldatura e taglio
  –  Procedure
  –  Norme applicabili

Officine e laboratori con saldatura e taglio
 PROCEDURE  
DATANORMAARGOMENTO
27/03/2001CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.)

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

(Impiego obbligatorio nel caso di attività di nuova realizzazione. )

Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l’esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all’intera attività)

(V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)
NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)



(Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l’esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all’intera attività)

  (V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)
–   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.         

–  DM 03/08/2015 coordinato
NORMAARGOMENTO
DM 30/11/1983  Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.
DM 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DM 31/03/2003Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
DM 03/11/2004Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
DM 15/03/2005Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
DM 15/09/2005Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 16/02/2007Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
DM 09/03/2007Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DM 20/12/2012Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

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