Attività 06


Attività 06: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
ABC
6Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPaFino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. Oltre 2,4 MPa 
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
6Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar. Vengono inclusi in categoria A solo le reti fino a 24 Mpa di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività esclude, dai controlli di prevenzione incendi, tutte le reti di distribuzione con pressione non superiore a 0,5 Mpa e non solo le reti cittadine. Tale aspetto era stato già precisato con alcuni chiarimenti.

Relativamente al gas naturale, l’attività, dopo essere stata regolamentata principalmente dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, viene oggi disciplinata dai DD.MM. 16 e 17 aprile 2008, rispettivamente per l’aspetto della distribuzione e per quello del trasporto.

Questi decreti disciplinano anche le cabine di decompressione e le reti di trasporto in attività industriali.

Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, considerando comunque le caratteristiche del gas interessato rispetto al metano quale la densità relativa rispetto all’aria, il suo potere calorifico, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze o la sua corrosività rispetto al materiale che compone la tubazione.

Si precisa che per gli attraversamenti con linee ferroviarie o tranviarie extraurbane, le norme tecniche da utilizzare sono quelle emanate dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, come riportato al punto 3.4.2 del DM 24/11/84.

Argomenti trattati:
–  Reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
     –  Procedure
     –  Norme specifiche
–  Idrogeno

Normativa principale
DM 07/07/2023: Impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno da elettrolisi
–  DM 17/04/2008
–  DM 16/04/2008
–  DM 24/11/1984 (Per la parte ancora in vigore)
–  DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/1971
–  Circolare 29/09/1966, n° 88
–  DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966
Reti di trasporto e distribuzione di gas naturale

PROCEDURE

DATANORMAARGOMENTO
05/09/2014NOTA 05/09/14, n° 10694D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell’Allegato I.
Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti. (Inerente: 1. Cosa intendere per “luoghi di concentrazione di persone” nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 2. Quali fabbricati escludere nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.1 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 3. Quali procedimenti adottare in caso di modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi. N.d.R.)

 NORME SPECIFICHE

DATANORMAARGOMENTO
05/09/2014NOTA 05/09/2014, n° 10694D.P.R.151/11. Attività n. 2 e n. 6 dell’Allegato I. – Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti. (Inerente: 1. Cosa intendere per “luoghi di concentrazione di persone” nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 2. Quali fabbricati escludere nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.1 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 3. Quali procedimenti adottare in caso di modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi. N.d.R.)
04/04/2014DM 04/04/2014Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.
17/04/2008DM 17/04/2008Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza  delle  opere  e  degli  impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
16/04/2008DM 16/04/2008Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
04/06/2001Lettera Circolare 04/06/2001, n° P724/4105 sott. 92/ALinee guida per la concessione di deroghe alle disposizioni del D.M. 24 novembre 1984, in caso di alimentazione di utenze tramite carro bombolaio non alloggiato in apposito box.
13/03/2000CHIARIMENTO 13/03/2000, n° P126/4105 sott. 51Reti di trasporto e distribuzione di gas metano – Dotazione di attrezzature portatili di estinzione incendi. –
13/03/2000CHIARIMENTO 13/03/2000, n° P128/4105 sott. 51D.M. 24 novembre 1984 – Installazione volontaria di impianti automatici dì spegnimento – Quesito.-
16/11/1999DM 16/11/9999Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.
31/05/1999CHIARIMENTO 31/05/1999, n° P643/4105 sott. 92/AD.M. 24 novembre 1984 e sua integrazione con D.M. 21 dicembre l 991 – Utilizzo di carri-bombolai e carri-cisterna per l’alimentazione di utenze civili e/o industriali non collegate a metanodotto. –
25/01/1999CHIARIMENTO 25/01/1999, n° P79/4105 sott. 34Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
19/05/1998CHIARIMENTO 19/05/1998, n° P852/4105 sott. 34Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei tratti di rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar, posti fuori dai centri abitati. N.d.R.)
21/12/1991DM 21/12/1991Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: “Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.
27/11/1989DM 27/11/1989Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il  trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale   con  densità  non  superiore  a  0,8  di  cui  al  decreto ministeriale 24 novembre 1984.
22/05/1989DM 22/05/1989Abrogazione del terzo comma del punto 3.1.6 della sezione 3ª dell’allegato  al decreto ministeriale 24 novembre 1984, concernente: “Norme  di  sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo  e  l’utilizzazione  del  gas  naturale  con  densità  non superiore a 0,8”.
24/11/1984DM 24/11/1984Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (Del presente decreto, a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 16 e 17 aprile 2008 – S.O. n. 115 alla G.U. del 08/05/08,  n. 107 -, rimangono in vigore: la Sez. 2a – Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar – della Parte Prima, per l’aspetto relativo agli impianti di trasporto; la Parte Seconda – Deposito di accumulo di gas naturale -; la Parte Quarta, tranne che per l’aspetto relativo agli impianti di trasporto; e l’allegato aggiunto dal DM 21/12/91 inerente le operazioni di carico e scarico dei “veicoli-cisterna”. N.d.R.)
23/02/1971DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/1971Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (Abrogato e sostituito dal DM 04/04/2014. N.d.R.)
29/09/1966Circolare 29/09/1966, n° 88Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo.
12/07/1966DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo.
Impianti per la produzione di idrogeno da elettrolisi
DATANORMAARGOMENTO
07/07/2023DM 07/07/2023Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

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