Attività 01


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Attività 01: stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

N.ATTIVITÀ (DPR 151/2011)CATEGORIA
AB C
1Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.   Tutti
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
1Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
   9Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
 10Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi.
11Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas
Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività, che si riferisce a quantitativi in ciclo,  prevede l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per un quantitativo pari alla metà di quello della precedente attività 1, mentre, rispetto alle attività 9, 10 e 11 fissa il limite minimo
d’impiego di gas (25 Nm3/h), non previsto prima. Solo l’att. 11 prevedeva l’impiego di 15 becchi a gas senza però indicarne la portata.

Tali impianti non hanno una normativa specifica, per cui le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012.

Misure di prevenzione incendi, come prevede il combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 13 del DPR 577/82 e dal c. 3 dell’art. 15 del D. Lgs 139/2006,  così come alcuni chiarimenti, possono essere estrapolate dalle normative che trattano tali sostanze.

Note
Fra le attività di questo punto rientrano gli impianti di produzione di biogas. Per essi è stato pubblicato il DM 03/02/2016..

Esistono diversi chiarimenti relativi alla loro assoggettabilità ed a quale possa essere la normativa di riferimento. Per essi si era ritenuto che la Parte 2 a, del DM 24/11/84, inerente gli accumulatori pressostatici per biogas, potesse essere un utile riferimento anche se non cogente (chiarimento 29/07/2010 n. 11595).

Per il trasporto e la distribuzione del gas naturale possono essere utilizzati i DDMM 16 e 17 aprile 2008.

Argomenti trattati:
–  Procedure – assoggettabilità
–  Impianti produzione biogas
     –  Procedure
     –  Norme specifiche
–  Norme complementari
– Depositi di ossigeno liquido in serbatoi fissi
– Impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno da elettrolisi

Normativa principale
DM 07/07/2023: Impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno da elettrolisi
– DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas
DM 17/04/2008 (Quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto)
– DM 16/04/2008 (Sezione 2a – Condotte a servizio delle utenze industriali – e quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto) 
– DM 24/11/1984 (Sez. 2a della Parte 2a – Anche se non cogente è utile quale riferimento normativo per gli impianti di biogas. SUPERATO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DM 03/02/2016) 
PROCEDURE – ASSOGGETTABILITÀ
23/04/2014CHIARIMENTO 23/04/2014, n° 5289Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di ammoniaca anidra negli impianti frigoriferi. N.d.R.)
13/07/2010CHIARIMENTO 13/07/2010, n° 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7 032101.014122.046AQuesiti sulle attività l e 91 del D.M.16 febbraio 1982.Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie. (Relativo a: 1) assoggettabilità  alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della rete di adduzione gas, qualora di portata > 50 Nmc/h, a servizio di impianti termici ricadenti al punto 91 del DM 16/02/82; 2) come conteggiare la potenza complessiva di più apparecchi, seppure non a servizio di un impianto unico, per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi; 3) caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie. N.d.R.)
12/12/2008CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1565 032101 01 4107 014 003Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.
25/10/2001CHIARIMENTO 25/10/2001, n° P1133/4188 sott. 2Impianto di cogenerazione a celle a combustibile da 200 KW. – Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”. – Milano.
11/12/1985Circolare 11/12/1985, n° 36Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 1 relativo agli impianti di compressione aria e gonfiaggio pneumatici. N.d.R.)
IMPIANTI DI PRODUZIONE BIOGAS
 PROCEDURE  
DATANORMAARGOMENTO
09/03/2011CHIARIMENTO 09/03/2011, n° 0003197-365/032101 01 4188 002Quesito di prevenzione incendi – Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”.
12/12/2008CHIARIMENTO 12/12/2008, n° P1565 032101 01 4107 014 003Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.
 NORME SPECIFICHE
DATANORMAARGOMENTO
13/09/2018DCDCNVVF 13/09/2018, n° 213Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 (Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, n. 269. N.d.R.)
03/02/2016DM 03/02/2016Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
29/07/2010CHIARIMENTO 29/07/2010, n° 11595 032101 01 4107 014 003Quesito – impianti di produzione biogas – Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)
05/03/2009CHIARIMENTO 05/03/2009, n° 150 032101.01.4107.014.003D.M. 24 novembre 1984. Impianti per la produzione di energia mediante processi di digestione anaerobica di biomasse. (Sulla possibilità di realizzare misure compensative in alternative a quelle previste dal DM 24.11.1884. N.d.R.)
22/02/2001CHIARIMENTO 22/02/2001, n° P180/4107 sott. 14/3Impianto di produzione BIOGAS. – Applicabilità D.M. 24 novembre 1934. – Quesito. –
07/05/1999CHIARIMENTO 07/05/1999, n° P422/4107 sott. 14/3Utilizzo tubazioni in polietilene ad alta densità in impianti di. captazione biogas presso le discariche.  Quesito.
24/11/1984DM 24/11/1984Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (V. lett. c2) del punto 2.12 della Sez. 2a, Parte 2 a , inerente gli accumulatori pressostatici per biogas. SUPERATO CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL DM 03/02/2016 N.d.R.).
NORME COMPLEMENTARI
DATANORMAARGOMENTO
17/04/2008DM 17/04/2008Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza  delle  opere  e  degli  impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
16/04/2008DM 16/04/2008Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (V. Sezione 2a – Condotte a servizio delle utenze industriali del DM 16/04/2008. N.d.R.)
24/11/1984DM 24/11/1984Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (V. lett. c2) del punto 2.12 della Sez. 2a, Parte 2 a , inerente gli accumulatori pressostatici per biogas. N.d.R.).
DEPOSITI DI OSSIGENO LIQUIDO IN SERBATOI FISSI
DATANORMAARGOMENTO
15/10/1964Circolare 15/10/1964, n° 99Contenitori di ossigeno liquido.  Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.
Impianti per la produzione E LO STOCCAGGIO di idrogeno da elettrolisi
DATANORMAARGOMENTO
07/07/2023DM 07/07/2023Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.



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