Dispositivi di apertura delle uscite di sicurezza


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Spesso la normativa prevede che le uscite di sicurezza, o le porte installate lungo i percorsi, si aprano nel verso dell’esodo.

Tale obbligo comporta, quasi sempre, l’utilizzo di dispositivi di apertura delle porte, spesso chiamati maniglioni antipanico, aventi particolari caratteristiche.

Il DM 03/11/2001, nel regolamentare la materia, ha prescritto che tutti i dispositivi già installati e privi di marcatura CE, venissero sostituiti, dopo una proroga, entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Vale la pena porre molta attenzione all’installazione di tali dispositivi in quanto, oltre alla verifica della marcatura CE va verificata l’idoneità del dispositivo ad essere utilizzato in luoghi con elevato affollamento e di essere, eventualmente, applicabile a porte resistenti al fuoco.

In base al tipo di presenza nei locali tali dispositivi possono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125. 

DATANORMAARGOMENTO
13/09/2024DM 13/09/2024Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
31/08/2023DM 31/08/2023Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
15/09/2022DM 15/09/2022Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
01/09/2021DM 01/09/2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
04/04/2012Lettera Circolare 04/04/2012, n° 4962Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.
04/04/2012Lettera Circolare 04/04/2012, n° 4963Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.
06/12/2011DM 06/12/2011Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e  la manutenzione dei dispositivi per l’apertura  delle  porte  installate lungo  le  vie  di  esodo,  relativamente alla  sicurezza  in   caso d’incendio.
29/05/2008Lettera Circolare 29/05/2008, n° P720/4122 sott. 54/9Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento (Spiega il campo di utilizzo di tali porte e le caratteristiche delle stesse in merito alla spinta da applicare per il loro uso. Ha in allegato un chiarimento inerente le “Porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo. Richiesta di chiarimenti normativi.”. N.d.R.)
14/12/2004Lettera Circolare 14/12/2004, n° 10493Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
03/11/2004DM 03/11/04Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
12/05/2004CHIARIMENTO 12/05/2004, n° P444/4122 sott. 54/9Luoghi di lavoro – uscite di sicurezza delle celle frigorifere. – Quesito. –

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