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Proroga dei termini di adeguamento delle misure antincendio delle strutture sanitarie


DM 19/03/2015DM 18/09/2002 coordinato completo

Col DM 18/09/2022 è stata emanata la norma tecnica di prevenzione incendi per le strutture Sanitarie, quali ospedali, residenze sanitarie assistite, ambulatori, mentre, in precedenza, per tali strutture venivano utilizzate le misure tecniche generali. Tale decreto prevede misure diversificate per le nuove strutture e per quelle esistenti, per queste ultime era stato concesso un tempo di adeguamento di 5 anni dall’entrata in vigore dello stesso.

È il caso di precisare che fra le strutture sanitarie sono da includere solo quelle eroganti prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero ovvero le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e non le case di riposo a carattere residenziale che forniscono, ad ospiti autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero (v. Chiarimento prot. n° P477/4101 sott. 106/53 del 14/05/2003.)

Le strutture esistenti, in molti casi anche da molto tempo, non hanno una configurazione che facilmente si presta all’adeguamento richiesto per cui, col DM 19/03/2015, è stato previsto sia un riesame delle misure antincendio che un adeguamento con cronoprogramma.

Le date per l’adeguamento sono state prorogate, sia per le problematiche sopra evidenziate che per la pandemia dovuta al COVID-19, di un anno dal DM 20/02/2020 e di tre anni dal comma 9-bis del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni con L. 24/02/2023, n. 14. È da evidenziare che non tutte le tipologie di strutture sanitarie (ospedali, ambulatori, …)  hanno beneficiato di tutte le deroghe per cui, per alcune di esse, i tempi di adeguamento sono scaduti.

Da ultimo è stata emanata la Legge 07/08/2026, n. 152 che ha convertito, con modifiche, il DL 26/06/2026, n. 107, inserendo l’articolo 13-octies che, al comma 1, proroga alcune scadenze per le strutture sanitarie, in origine non previste dal DL 107/2026.

Tale proroga è relativa alle misure indicate alle lettere d) ed e) dell’articolo 2, commi 1 e 2 del DM 19/03/2015, a condizione che le strutture siano in regola con gli adempimenti previsti nelle scadenze precedenti.

Per il comma indicato, la proroga è riferita solo alle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in   regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto e non alle strutture ambulatoriali.

Per le strutture sanitarie di cui all’articolo 5, comma 2, del DM 19/03/2015, ossia quelle esistenti che non hanno aderito al piano di adeguamento alle misure previste da tale decreto, in quanto in possesso di progetto approvato dal competente Comando VV.F. e per le quali era prevista solo l’ultimo termine per l’adeguamento al progetto approvato, il DL 26/06/2026, n. 107, come convertito, al comma 2 dell’articolo 13-octies riporta che “…presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026” Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina “Attività in proroga


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