DPR 01/08/2011 n. 151 e DM 07/08/2012 completi coordinati
Con l’emanazione del DPR 151/2011 sono avvenuti diversi cambiamenti alla preesistente procedura.
Tale DPR, nel doversi raccordare con quanto previsto dal DPR 160/2011, relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per le attività produttive, ha previsto tre categorie, la A, la B e la C, per le 80 attività soggette a controllo di prevenzione incendi.
In pratica, le attività in categoria A, non necessitano di parere di conformità preventivo, ma, ad opera realizzata, il titolare può depositare la SCIA, completa delle documentazioni previste, e, ad avvenuta ricezione del deposito, può esercire l’attività sotto la sua diretta responsabilità.
Il Comando VV.F. ha poi un periodo di tempo per effettuare il sopralluogo di verifica.
Le attività in categorie B e C, invece, devono acquisire la valutazione del progetto e, successivamente alla realizzazione delle opere, depositare la SCIA completa della documentazione di rito. Il Comando effettuerà dei sopralluoghi a seguito dei quali, per la categoria B, è previsto, se richiesto dal titolare e in caso di esito positivo, la trasmissione del verbale di sopralluogo, mentre per la categoria C, in caso di esito positivo, il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
La durata del CPI, precedentemente di 3, 6 anni o una tantum, è stata portata a 5 o 10 anni. Alla scadenza di tali termini deve essere prodotta, da parte del titolare, una attestazione di rinnovo periodico dichiarante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, accompagnata da asseverazione attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi redatta da tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8/3/2006 n.139 (ex legge 818/84).
Eventuali modifiche, che comportino aggravio di rischio, esigono la ripetizione dell’iter procedurale.
Viene introdotta anche la possibilità di deroga per le attività, provviste di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I del DPR 151/2011.
Il DPR 151/2011 snellisce il procedimento autorizzativo in quanto prevede delle semplificazioni; di esse le maggiori sono:
- la possibilità, per le attività in categoria A, di non richiedere la valutazione progetto (ex parere di conformità) ma solo la SCIA (ex richiesta di sopralluogo)
- la possibilità, in caso di modifiche sostanziali ma senza aggravio di rischio, di non richiedere la valutazione progetto ma di depositare solo la SCIA.
In attesa dell’emanazione di un DM, che regolamentasse, nello specifico, il procedimento, sono state diffuse la lettera circolare 6 ottobre 2011 n. 13061, che ha fornito le prime linee guida ed ha riportato una modulistica temporanea, e la lettera circolare prot. n. 13722 del 21 ottobre 2011, che fa delle precisazioni sulla precedente lettera circolare e produce una modulistica per i depositi di GPL.
Il DM atteso, pubblicato nella G.U. n° 201 del 29 agosto 2012, è il DM 7 agosto 2012, che ha abroga quasi completamente il DM 4 maggio 1998 e lo ha sostituito.
Tale DM oltre a dettagliare gli argomenti fissati dal DPR 151/2011, introduce un’ulteriore semplificazione definita “modifica non sostanziale” per la quale non è necessario il parere preventivo ne il deposito della SCIA ma soltanto una comunicazione in sede di attestazione di rinnovo periodico.
Nell’allegato IV del DM 7/8/2012 sono indicate le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (per le quali è necessario ripresentare la richiesta di valutazione progetto o la SCIA a secondo che le stesse siano considerate, rispettivamente, con aggravio di rischio o senza aggravio di rischio). Le modifiche che non rientrano nei casi indicati nell’allegato sono da considerare non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, è prevista solo la comunicazione, al Comando VV.F., all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Per un’indicazione sulle procedure si rimanda alla presentazione “Procedure di prevenzione incendi“
È importate notare, come detto, che il DPR 151/2011 dà attuazione all’art. 20 del D. Lgs 139/06 in merito alla sanzionabilità penale, per l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, del titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Link Utili
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PROCEDURE
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
08/01/2025 | CHIARIMENTO 08/01/2025, n° 172 | Differente definizione di “altezza antincendio” con riferimento sia al “Codice” che al D.M. 30.11.1983, anche in esito all’ascrivibilità dell’attività 77 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011. Quesito. (Qui il testo coordinato del DPR 151/2011 e del DM 07/08/2012) |
11/10/2024 | DM 11/10/2024 | Modica* del decreto 2 marzo 2012, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco». * Da leggersi “Modifica” – (Sostituisce il DM 02/03/2012. N.d.R.) |
17/05/2023 | CHIARIMENTO 17/05/2023, n° 7322 | Quesiti in materia di prevenzione incendi. (Inerenti: 1) cosa intendere per “destinazione prevalente” in relazione alla destinazione d’uso di edifici adibiti a civile abitazione di cui alla RTV.14 del DM 03/08/2015; 2): a) quale criterio adottare con riferimento alla somma delle presenze relative ai singoli uffici anche se facenti capo a titolarità diverse; b) possibilità di adottare l’attività n.73, per gli uffici con oltre 100 persone; c) se l’ attività n.73 potrebbe essere adottata in caso di singoli uffici facenti capo a titolarità diverse che, come somma di occupanti, superano le 100 persone; 3) caratteristiche del camino e della ripresa d’aria del filtro a prova di fumo nella definizione della sezione S.3.5.5, comma 1.b del DM 03/08/2015. N.d.AR) |
23/09/2022 | DL 23/09/2022, n° 144 | Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Riduzione dei tempi di risposta alle richieste di valutazione di conformità antincendi di progetti di impianti fotovoltaici e solari termici installati sulle coperture e sulle facciate di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.) |
16/03/2016 | NOTA 16/03/2016, n° 3272 | Chiarimenti sulle procedure di deroga |
30/10/2015 | CHIARIMENTO 30/10/2015, n° 12660 | Quesito in ordine alla possibilità di cointestare il certificato di prevenzione incendi. |
10/12/2014 | CHIARIMENTO 10/12/2014, n° 14535 | Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni delle Stato (Inerente alla possibilità di esenzione dal pagamento dei servizi di prevenzione incendi per le Amministrazioni dello Stato. N.d.R.) |
26/11/2012 | Lettera Circolare 26/11/2012, n° 14724 | Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione. |
07/08/2012 | DM 07/08/2012 | Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. |
18/04/2012 | NOTA 18/04/2012, n° 5555 | DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi. (Inerenti: 1) Attestazione tardiva di rinnovo periodico di conformità antincendio; 2) Controlli di prevenzione incendi con esito negativo; 3) presentazione di SCIA per parti di attività. N.d.R.) |
21/10/2011 | Lettera Circolare 21/10/2011, n° 13722 | Lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011 – Precisazioni. (Inerente a degli errori, presenti nel file in formato pdf., relativi al valore orario per l’attestazione periodica di conformità, in particolare per le attività individuate ai punti 13, 67 e 71. N.d.R.) |
06/10/2011 | Lettera Circolare 06/10/2011, n° 13061 (Con allegato il tariffario di prevenzione incendi provvisorio) | Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1 agosto 2011, n.151,: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Primi indirizzi applicativi. (La modulistica allegata alla circolare è riportata nella relativa sezione della modulistica del 2011. N.d.R.) |
05/08/2011 | DM 05/08/2011 | Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. |
01/08/2011 | DPR 01/08/2011, n° 151 | Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
08/06/2011 | CHIARIMENTO 08/06/2011, n° 0008280-931 032101 01 4101 72B2 001 | Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi – Quesito |
20/05/2010 | Lettera Circolare 20/05/2010, n° 8269 | Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi – Indirizzi sui criteri di ammissibilità. |
27/02/2009 | CHIARIMENTO 27/02/2009, n° P369/032101.01.4122 | Classificazione come “Residenza” di un immobile ospitante tre Comunità Educative. |
26/09/2008 | Lettera Circolare 26/09/2008, n° P1214/4106 sott. 40/A | Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3. – Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di “multiutenze”. |
26/09/2008 | CHIARIMENTO 26/09/2008, n° P1203/4109 sott. 51C | Centro espositivo internazionale XXX XXX XXX sito in XXXXX – Titolarità certificato di prevenzione incendi – Quesito |
30/05/2007 | CHIARIMENTO 30/05/2007, n° P1200/1172/4101 sott. 106/21 | Dichiarazione di conformità su impianti di protezione antincendi. (Sulla necessità di abilitazione, alla Camera di Commercio, per l’installazione di impianti di cui alla lettera g) dell’art. 1 della L. 46/90. N.d.R.) |
02/11/2006 | Lettera Circolare 02/11/2006, n° P1155/4106 sott. 40/A | Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 – Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Chiarimenti in ordine all’intestazione del certificato di prevenzione incendi. (Precisa in merito alla possibilità di cointestazione del CPI anche nei casi generali. N.d.R.) |
08/03/2006 | D. Lgs. 08/03/06, n° 139 | Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. |
20/02/2006 | Lettera Circolare 20/02/2006, n° P194/4101 sott. 135/A | .M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n. 37. – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi. – |
29/12/2005 | DM 29/12/2005 | Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. (All’allegato A sono riportate le misure alternative da rispettare per ottenere il CPI per gli impianti di produzione di calore alimentate a gas e per le autorimesse in possesso di Nulla Osta Provvisorio in corso di validità. N.d.R.) |
04/08/2005 | CHIARIMENTO 04/08/2005, n° P1016/4147 sott. 4 | Richiesta di parere iter procedurale. (Su quale debba essere il Comando competente per ampliamenti ricadenti su comuni diversi da quello iniziale. N.d.R.) |
14/04/2004 | Lettera Circolare 14/04/2004 n° P749/4101 sott. 106/21 | Norme per la sicurezza degli impianti – Articolo 1, lettera g), Legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio). – (Sul tipo di abilitazione necessaria, presso la Camera di Commercio, per gli installatori. N.d.R.) |
pROCEDURE SUAP
Il DPR 160/2011, relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per le attività produttive, impone che vi sia un unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.
Tale soggetto pubblico è il comune che esercita il procedimento tramite lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP).
Per maggiori dettagli si rimanda all’approfondimento di tale argomento a questo link.
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
25/11/2016 | DLGS 25/11/2016, n° 222 | Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. |
24/03/2011 | Lettera Circolare 24/03/2011, n° 3791 | Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) – Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato” di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento. |
21/03/2011 | NOTA 21/03/2011, n° 0007227 | Prevenzione on line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale Acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi. |
07/03/2011 17/01/2011 | CHIARIMENTO 07/03/2011, n° 3113-958–17/01/11, n° 966-190 | Inoltro documentazione tecnica su supporto informatico (relativo alla produzione documentale promiscua cartacea-digitale. N.d.R.) |
07/09/2010 | DPR 07/09/2010, n° 160 | Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |