Essendo la prevenzione incendi una materia di rilevanza interdisciplinare e, prevedendo essa, sia l’applicazione di specifiche disposizioni antincendio, di tipo prescrittivo (metodo tradizionale), che semiprestazionale (DM 03/08/2015, cd codice di prevenzione incendi) è necessario che chi tratta questa materia adotti un linguaggio comune in modo che sia univocamente determinato il termine utilizzato in questo settore. Per questo motivo è consigliabile, soprattutto a chi tratta per la prima volta questa materia, di leggere il DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.” che le definizioni riportate nel codice di prevenzione incendi in quanto le definizioni, nei due metodi, sono spesso diverse come numero e come significato.
Va ricordato che l’uso del sistema “tradizionale” esclude quello del DM 03/08/2015 e viceversa.
Delle 80 voci riportate nell’allegato I al DPR 151/2011 solo meno della metà hanno una specifica disposizione antincendio, ciò comporta che per le altre attività, la valutazione progetto, avviene in contraddittorio fra il tecnico progettista ed il tecnico del Comando VV.F.
La valutazione per le misure antincendio si rifà quindi all’art. 15 c. 3 del D Lgs. 139/2006 che sostanzialmente dice: “Fino all’adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate”.
Le misure adottate devono conseguire, come fine, la limitazione della possibilità dell’insorgenza di un incendio e il contenimento delle sue conseguenze, ossia devono essere di tipo preventivo e protettivo.
I contenuti che devono essere riportati nei progetti sono richiamati, nell’allegato I al DM 07/08/2012 (precedentemente nell’allegato I al DM 04/05/98), il quale distingue i casi di attività normate o meno.
Le misure di prevenzioni incendi, in tal ultimo caso, non sono univoche ma dipendono dalla preparazione e dall’esperienza dei tecnici che concorrono alla loro determinazione, ossia progettista e controllore.
Nel presente lavoro non ci occuperemo di quali debbano essere, nel dettaglio, le misure di prevenzione incendi per le attività non normate, ritenendo che esse siano fortemente legate a fattori contingenti e, quindi, mal si prestano ad una schematizzazione. È indubbio che per le stesse è necessaria una formazione di base sui principi tecnici della prevenzione incendi che esula dai fini di questo sito.
Per le attività che sono invece regolamentate da un disposto di legge, l’approvazione del progetto passa attraverso la verifica delle misure enunciate dalla norma, tale passaggio, che potrebbe a prima vista sembrare semplice, è in realtà piuttosto articolato, anche perché la regola, non di rado, si presta a diverse interpretazioni.
Diversi chiarimenti, di valenza generale, vengono espresse dall’organismo a ciò preposto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito di richieste avanzate da parte di professionisti o di Comandi Provinciali.
In questo lavoro non sono state riportate diverse regole ritenute non più utilizzabili, o già precisate in altri chiarimenti, mentre sono state mantenute quelle che, anche se non più vigenti, possono essere utile per verifiche a posteriori.