La prevenzione incendi, com’è attualmente intesa, la si può fare risalire al DPR 27 aprile 1955 n° 547, oggi sostituito dal D. Lgs 81/08, il quale, all’art. 33 prevedeva che in tutti i luoghi con presenza di lavoratori subordinati avrebbero dovuto essere adottate delle misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
L’art. 36 del DPR riportava che le aziende che, per il tipo di materiale utilizzato o per dimensioni, ubicazione od altro, presentassero, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori, avrebbero dovuto essere sottoposte al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, tali aziende sarebbero state determinate con un decreto del Presidente della Repubblica.
L’art. 37 del DPR 547/55 chiariva che tali aziende avrebbero avuto l’obbligo di richiedere, al Comando Vigili del Fuoco, il preventivo esame del progetto e la visita di collaudo, a lavori finiti, prima dell’inizio della lavorazione.
Il decreto che determinò le lavorazioni soggette a controllo di prevenzione incendi, legate all’art. 36 del DPR 547/55, è stato il DPR 26 maggio 1959 n° 689, oggi sostituito dall’allegato I al DPR 151/2011, il quale comprendeva due tabelle, la tabella A (con 54 voci), legato al tipo di materiale infiammabile depositato od utilizzato: “Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti”, e la tabella B (con 7 voci), relativa alla tipologia di azienda: “Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori”.
Le attività soggette a controllo di prevenzioni incendi non sono state solamente quelle riportate nelle tabelle annesse al DPR 689/59, infatti era stato pubblicato un altro elenco, più noto, che è stato il DM 16 febbraio 1982, che sostituì il D.I. 27 settembre 1965, n° 1973, (con 97 voci).
Tale DM non era però legato al DPR 547/55, esso infatti era stato emanato in virtù dell’art. 4 della Legge 26 luglio 1965 n° 966 che prevedeva il servizio a pagamento reso dal corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed aveva come fine una sicurezza di tipo “sociale” per cui le attività riportate nel DM 16/02/82 non sono esclusivamente aziende con lavoratori dipendenti ma sono anche attività senza lavoratori.
Tale duplicità di elenchi aveva fatto ritenere, per un certo periodo, che il DM 16/02/82 avesse sostituito il DPR 689/59, cosa non vera come si evidenzia dall’art. 2 della L 966/65 che riporta “Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n° 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n° 689. …. omissis …..”
L’art. 1 della Legge 18 luglio 1980, n° 406 in deroga a quanto previsto al terzo comma dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n° 966, consentì, per le sole attività alberghiere, la possibilità del rilascio di un Nulla Osta Provvisorio (NOP) di prevenzione incendi a condizione del rispetto di alcune misure di sicurezza comprese nell’allegato A alla legge stessa.
Tale Nulla Osta Provvisorio aveva l’obiettivo di permettere la prosecuzione delle attività alberghiere, in attesa della messa a norma con le misure di prevenzione incendi idonee al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Nella G.U. 20 agosto 1982 n° 229 venne pubblicato il DPR 29 luglio 1982, n° 577 che fissò le procedure per l’approvazione del progetto ed il rilascio del CPI delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi.
In tale DPR venne ribadito che le attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del fuoco sono sia quelle comprese negli allegati al DPR 689/59 che quelle del DM 16/02/82, infatti all’art. 22 è riportato: “… omissis … Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n° 689 e nell’elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n° 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.”
Vale la pena sottolineare il perché della sussistenza dei due elenchi. L’elenco del DPR 689/59, essendo stato legato al DPR 547/55, aveva come campo di applicazione i luoghi con presenza di lavoratori subordinati, come specificato all’art. 1 del DPR 547/55 stesso, infatti tale decreto ha come titolo “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, ciò ha comportato, per l’omessa richiesta dell’esame progetto o della visita di collaudo, prima dell’inizio delle lavorazioni, l’applicazione di sanzioni penali nelle misure fissate dall’art. 389 del DPR 547/55 (adesso inglobato nel D. Lgs 81/2008). Tali misure non sono state previste per i casi di omessa richiesta di esame progetto e sopralluogo per le attività ricadenti solo nel DM 16/02/82 come meglio precisato più avanti.
La possibilità del rilascio del NOP, con la L. 7 dicembre 1984 n° 818, venne estesa a tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui all’elenco allegato al DM 16/02/82, a condizione che le stesse avessero avuto in atto le misure minime essenziali, che di li a poco sarebbero state emanate col DM 8 marzo 1985.
Questa legge autorizza alcuni tecnici, aventi le peculiarità riportate nel DM 25 marzo 1985, al rilascio delle certificazioni idonee per l’ottenimento del NOP e del CPI. I nominativi di tali tecnici sono riportati in un elenco pubblicato periodicamente nella gazzetta ufficiale.
La L. 818/84 aveva anche riportato, al primo comma dell’art. 5, delle sanzioni penali per l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI nonché del rilascio del NOP per le attività ricadenti nel DM 16/02/82.
La Corte costituzionale però, con sentenza 14 giugno 1990, n° 282, dichiarò l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di tale comma e del primo comma dell’art. 1 della stessa legge.
Nel 1998 venne pubblicato il DPR 12 gennaio 1998 n° 37, che ha modificato le procedure per l’approvazione dei progetti in materia di prevenzione incendi fissati col DPR 577/82. In particolare esso prevedeva:
- l’inizio dell’esercizio tramite la produzione di una dichiarazione di inizio attività (DIA) comprensiva della richiesta di sopralluogo e della documentazione probante la caratteristiche dei materiali e degli impianti;
- il rinnovo del CPI tramite la presentazione, da parte del responsabile dell’attività, di una dichiarazione attestante il nulla mutato della situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e di una perizia giurata, comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio;
- che la deroga alle norma di prevenzione incendi venisse trasmessa all’Ispettorato Regionale VV.F. (ora Direzione Regionale), anziché ai competenti organi centrali tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l’espressione del parere definitivo;
- la prosecuzione delle attività in possesso di NOP, consentita fino alla pubblicazione di un decreto che fissasse i termini per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi o fino a quando non sarebbero state attuate delle modifiche per le quali fosse stato necessario ripresentare un esame progetto ed una visita di sopralluogo.
In attesa della pubblicazione di norme specifiche, fu emanato il DM 29 dicembre 2005 che ha fissato un termine per l’adeguamento delle attività in possesso del NOP precisando che, in assenza della pubblicazione delle norme particolari per le attività, i progetti avrebbero dovuto dimostrare il rispetto ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
La pubblicazione del DM 4 maggio 1998 (sostituito oggi dal DM 7 agosto 2012) completò la parte relativa la procedura di presentazione e rilascio del CPI, essendovi riportato il contenuto delle domande di parere di conformità, di deroga, di rilascio e di rinnovo del CPI. Esso chiarì che la perizia giurata, prevista dal DPR 37/98 per il rilascio del CPI, devesse essere resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n° 818. Tale DM fissa anche le ore da attribuire ad ogni attività per la durata del servizio a pagamento dovuto per l’espletamento delle richieste.
Un decreto importante ai fini dell’approvazione dei progetti soggetti a controllo dei VV.F. è stato il DM 10 marzo 1998. Esso è stato emanato in attuazione all’art. 13 del D. L.gs. 19 settembre 1994 n° 626 (ripreso dal D. Lgs 81/08) ma, non essendo state determinate le misure apposite per le attività non normate, il DM 29 dicembre 2005 ha previsto che il DM 10/03/98 possa essere utilizzato quale criterio generale per le misure di prevenzione incendi.
Successivamente, il DM 10/03/1998, è stato abrogato e sostituito, per i luoghi di lavoro, dai decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 e dalla RTO del DM 03/08/2015, cd codice di prevenzione incendi. Rimangono valide, anche nei luoghi di lavoro, le misure previste dalle regole tecniche specifiche anche per attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Non è superfluo ricordare che nelle attività fornite di NOP dovevano, quanto meno, essere funzionanti le misure minime previste dal DM 08/03/85, senza le quali l’attività non avrebbe potuto essere esercita.
Col DM 29 dicembre 2005 “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.”, venne messo un termine per convertire il NOP in CPI, completando così il lavoro iniziato circa venticinque anni prima con l’introduzione del NOP stesso. Tale termine, tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, è ormai scaduto.
Con la pubblicazione del D. Lgs 8 marzo 2006 n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” vengono ridefiniti, oltre che gli aspetti inerenti l’organizzazione di VV.F., anche gli ambiti di sviluppo della prevenzione incendi, confermando e rafforzando l’attribuzione di competenza della stessa al Corpo Nazionale VV.F. Tale decreto, per essere pienamente operante, aveva la necessità di essere integrato da diversi decreti di attuazione.
Il primo, e più importante decreto, è stato il DPR 01/08/2011 n. 151 pubblicato nella GU n. 221 del 22/09/2011.
Esso, con la necessità della semplificazione amministrativa, ha introdotto la procedura della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivtà), ha aggiornato, con l’allegato I, l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, portandole da 97 a 80, sostituendo sia il DPR 689/59 che il DM 16/02/82. Esso ha poi diviso le singole attività in tre categorie, la A, la B e la C a secondo del grado di difficoltà, dalle più semplici alle più articolate.
Il DPR 151/2011 snellisce il procedimento autorizzativo in quanto prevede delle semplificazioni; di esse le maggiori sono:
- la possibilità, per le attività in categoria A, di non richiedere la valutazione progetto (ex parere di conformità) ma solo la SCIA (ex richiesta di sopralluogo)
- la possibilità, in caso di modifiche sostanziali ma senza aggravio di rischio, di non richiedere la valutazione progetto ma di depositare solo la SCIA.
Successivamente è stato pubblicato il DM 07/08/2012 che, oltre a dettagliare gli argomenti fissati dal DPR 151/2011, introduce un’ulteriore semplificazione definita “modifica non sostanziale” per la quale non è necessario il parere preventivo ne il deposito della SCIA ma soltanto una comunicazione in sede di attestazione di rinnovo periodico.
È importate notare che tale DPR dà attuazione all’art. 20 del D. Lgs 139/06, attinente la sanzionabilità penale, per il titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio (come modificato dal D. Lgs 29/05/2017, n. 97).
Considerato che le specifiche disposizioni antincendio, di tipo prescrittivo, avevano indotto alla richiesta di molti chiarimenti, nel 2015 è stato pubblicato il DM 03/08/2015, cd codice di prevenzione incendi, che prevede un approccio più elastico per la determinazione delle misure antincendio ricercandole fra le più idonee al caso specifico, essendo le stesse di tipo semiprestazionale.
Con la pubblicazione del DM 03/08/2015 si hanno quindi due approcci per la determinazione delle misure antincendio, quello cosiddetto di tipo “tradizionale” e quello semiprestazionale del codice di prevenzione incendi.
Va ricordato che l’uso del sistema “tradizionale” esclude quello del DM 03/08/2015 e viceversa.
Alcuni chiarimenti e circolari, riportati nel presente lavoro, scaturiti prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, riportano argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso, per cui, nella lettura di essi, si deve porre cura al non considerare tali aspetti. Alcuni di essi sono stati riportati per un confronto fra le procedure che si sono succedute.