Impianti fotovoltaici (Nota 01/09/2025, n. 14030)


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Nota 01/09/2025, n. 14030 coordinata completa

Data prima redazione

La nuova linea guida sugli impianti fotovoltaici, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Nota 01/09/2025 prot. n. 14030), ha portato diverse novità rispetto alle precedenti, non sempre comprese fino in fondo, segue quindi una disamina di diversi aspetti che hanno prodotto dubbi negli operatori del settore.

La nuova linea guida è molto più strutturata rispetto alla precedente e distingue fra diverse tipologie di impianti fotovoltaici che possono comportare aggravio di rischio incendio per l’attività, esse sono:

  • incorporati nell’edificio, con pannelli fotovoltaici applicati all’esterno della facciata;
  • incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in copertura;
  • incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in facciata;
  • non incorporati nell’edificio ma interferenti con l’attività;

in particolare, la considerazione degli impianti interferenti, comporta una valutazione tecnica che il progettista è chiamato a determinare con attenzione.

Gli obiettivi specifici di sicurezza antincendio, indicati al paragrafo 2.2. della linea guida, sono:

a) ridurre la probabilità di innesco di un incendio da parte del generatore fotovoltaico o di altra parte dell’impianto in tensione;

b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti degli impianti fotovoltaici, sia esso originato all’interno od all’esterno degli edifici serviti;

c) limitare le conseguenze dell’incendio su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;

d) in particolare, evitare che, in caso di incendio, la caduta di parti dell’impianto possa compro-mettere l’esodo degli occupanti o l’operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.

Obbligo adeguamento

La pubblicazione della nuova linea guida non comporta l’obbligo di adeguamento per gli impianti esistenti o che abbiano, alla data dell’emanazione della stessa, “procedure già avviate” come dettagliate nella nota prot. n. 14668 del 10/09/2025; tale aspetto deve essere formalizzato con un atto giuridicamente valido, come espresso nello stesso chiarimento. Vengono quindi fatte salve le situazioni nelle quali vi sia già un impegno del titolare alla realizzazione dell’impianto secondo la precedente linea guida.

Procedure di prevenzione incendi

Gli impianti fotovoltaici non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma sono considerati come modifica alle attività, soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora installati sopra le stesse o siano per esse interferenti.

La normativa di prevenzione incendi prevede tre tipi di modifiche (qui la pagina con l’approfondimento delle modifiche per la prevenzione incendi): 1) non sostanziali,; 2) sostanziali senza aggravio del rischio d’incendio; 3) sostanziali con aggravio del rischio d’incendio.

In linea di massima, la linea guida, indica che l’inserimento di un impianto fotovoltaico comporti una modifica senza aggravio di rischio o, a seguito della valutazione del rischio d’incendio, una modifica con aggravio; non viene contemplata la modifica non sostanziale.

Tale considerazione ha un risvolto importante in quanto, l’istallazione di un impianto fotovoltaico, è considerata almeno come modifica senza aggravio di rischio per cui, la sua realizzazione, comporta il deposito della SCIA di prevenzione incendi, mentre la sua omissione è sanzionabile penalmente (art. 20 del D.Lgs 139/2006).

Su tale aspetto è opportuno sottolineare che, la lettera d) del comma 3 del paragrafo 1.2 della linea guida, esclude dal campo di applicazione della linea guida stessa “d) gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;” il che implica, di converso, che rientrano nel campo di applicazione, e quindi sono da considerare almeno modifica sostanziale senza aggravio di rischio, l’installazione di impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza non superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza. Tale aspetto è da valutare con attenzione in quanto, il campo agri-voltaico non è, di suo, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, e, spesso, non ha la stessa titolarità dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Termini e definizioni

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in strutture soggette ai controlli di prevenzione incendi valutati con il metodo tradizionale o con il codice di prevenzione incendi.

Bisogna quindi porre cura nell’adozione di alcune misure previste dalla linea guida laddove utilizza dei termini che, nei due metodi, hanno definizioni, e quindi caratteristiche, diverse (per esempio “luogo sicuro”).

Valutazione del rischio d’incendio

La linea guida, in quanto tale, non è obbligatoria né del tutto prescrittiva, ma la sua applicazione comporta il riconoscimento che le misure adottate conferiscono all’impianto un livello di sicurezza accettabile. A tal proposito è opportuno ricordare che la sua applicazione implica il rispetto di tutti gli aspetti trattati dalla linea guida, in particolare la valutazione del rischio d’incendio, infatti, il paragrafo 2.2, punto 4, della linea guida riporta “4. La progettazione degli impianti fotovoltaici, effettuata in esito alla valutazione del rischio di incendio, tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al punto precedente. Per la valutazione del rischio è possibile utilizzare anche norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.”.

Per tener conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, l’applicazione della linea guida aiuta il tecnico nella determinazione delle misure da adottare ma non sostituisce la valutazione del rischio che il progettista deve comunque effettuare. Su tale aspetto, la Nota prot. n 14668 del 10/09/2025, ribadisce che “restano fondamentali e imprescindibili le risultanze della valutazione del rischio incendio.”.

Resistenza al fuoco

Spesso accade che l’impianto fotovoltaico è inserito sulla copertura, di un’attività soggetta, successivamente alla realizzazione dell’attività e con l’iter relativo alla prevenzione incendi già concluso.

L’inserimento dell’impianto FV, oltre alla modifica al rischio che comporta dal punto di vista elettrico  e di propagazione dell’incendio, implica anche un aggravio del carico sulla copertura che, verosimilmente, avrà avuto le strutture resistenti al fuoco dimensionate per il carico d’incendio specifico sottostante e per le combinazioni di carico statico/dinamico previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), le quali non avranno tenuto conto del carico statico permanente conferito dall’impianto FV alle strutture sottostanti.

In tali condizioni, quindi, dovrà essere riverificata la resistenza al fuoco delle strutture nelle nuove condizioni di carico. (v. comma 4 del paragrafo 3.3.1).

Propagazione dell’incendio

Una misura per evitare la propagazione dell’incendio dall’impianto FV all’interno dell’edificio e quella di distanziare i pannelli dalle aperture quali, per esempio, gli EFC.

Il valore considerato, mutuato dalla precedente circolare, è di 1 metro fra pannello FV ed apertura, tale distanza non è da considerare come idonea ma come minima, in quanto, come detto, la linea guida non è una norma obbligatoria ma, come dice il nome stesso, una linea guida, ossia indirizza il progettista verso soluzioni adeguate ma che devono essere verificate con la valutazione del rischio d’incendio (v. paragrafo 3.3.5.1, comma 3).

Interfaccia impianto fotovoltaico/tetto per impianti BAPV: la parte relativa all’interfaccia pannello FV/tetto ha subito modifiche rilevanti rispetto alla precedente linea guida.

Linea guida 2025

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Linea guida 2012

I casi 1 e 2 sono sostanzialmente gli stessi se non che la nuova linea guida chiarisce (caso 2) che l’interposizione, fra pannello e tetto, di uno strato con resistenza al fuoco minimo EI30 e avente layer continuo incombustibile consente di avere le strutture del tetto combustibili.

Il caso 3a, seppur indicato sostanzialmente allo stesso modo nelle due figure, è più dettagliato nelle possibili combinazioni da adottare nella nuova linea guida, in particolare, per i pannelli fotovoltaici, è prevista una doppia classificazione, ossia almeno in classe E, secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1, secondo UNI EN ISO 11925-2, ed anche classificati Broof (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica UNI EN 13501-5. Nonostante la classificazione Broof del pannello fotovoltaico, i tetti e le coperture dei tetti devono essere classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5.

Sempre per il caso 3a inoltre, indipendentemente dalla classificazione dei singoli pannelli (UNI EN 13501-1 e 13501-5) e dei tetti e coperture dei tetti (UNI EN 13501-5), è anche possibile effettuare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al punto 2.2 della linea guida, tenendo conto dell’effettivo comportamento del pannello fotovoltaico in combinazione con uno specifico strato di copertura, secondo la specifica tecnica CEI TS 82-89. In questo caso, però, la classe attribuita è da intendersi rappresentativa di una condizione di utilizzo specifica, definita “condizione di uso finale”.

Nel caso 3b, invece, gli obiettivi della sicurezza da raggiungere sembrano essere diversi fra le due linee guida, in quanto la precedente richiamava il regolamento UE n. 305/2011 mentre la nuova gli obiettivi indicati al paragrafo 2.2 della stessa linea guida. In realtà il paragrafo 2.2. richiama anch’esso il regolamento UE n. 305/2011 ma precisa che sono quelli specifici di sicurezza antincendio.

Protezioni per i soccorritori

Un obiettivo della linea guida è anche, come in tutte le norme di prevenzione incendi, la protezione dei soccorritori.

In particolare una misura è quella di sezionare l’impianto elettrico per evitare folgorazioni ai soccorritori che, generalmente, utilizzano l’acqua come agente estinguente.

A tal fine, come previsto per la fornitura elettrica da parte del proprio gestore, anche per l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato un interruttore, ubicato in posizione segnalata e protetta dall’incendio, che sezioni qualunque impianto elettrico presente nell’attività, compreso quello FV.

Manutenzione e verifiche

Un aspetto estremamente importante è la necessità che l’impianto sia sempre correttamente manutenuto per evitare che il degrado, dovuto all’uso ed alle intemperie, possa essere causa di incendio.

Sulla manutenzione la linea guida si esprime su diversi aspetti nel capitolo 5.

  • Manuale d’uso e manutenzione: per una corretta manutenzione ogni impianto deve essere provvisto del manuale d’uso e manutenzione nel quale devono essere indicati i tipi di controlli e la loro periodicità (comma 7 del capitolo 5 –  Qui l’approfondimento sul manuale d’uso e manutenzione).
  • Periodicità: il manuale d’uso e manutenzione deve riportare, come detto, tipologia e periodicità dei controlli. La linea guida riporta “In ogni caso, la periodicità dei controlli dell’impianto fotovoltaico deve essere la stessa di quella prevista dalle norme tecniche applicabili per l’impianto elettrico alimentato.”; si ritiene che tale affermazione sia da intendere che la periodicità dei controlli sull’impianto FV non può essere superiore a quella prevista per l’impianto elettrico alimentato (comma 5 del capitolo 5).
  • Modifiche/ampliamenti/trasformazioni: un aspetto importante è quello delle modifiche in generale, che potrebbero conferire all’impianto un rischio aggiuntivo o diverso da quello di prima installazione.

Per tale motivo la linea guida ha previsto che in occasione di tali cambiamenti, e comunque ogni due anni, devono essere eseguite, e documentate, le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio ed alla presenza di ombreggiamenti diffusi e/o localizzati (comma 6 del capitolo 5).

Gli aspetti tecnici e di dettaglio non possono che scaturire dall’analisi del rischio d’incendio del caso specifico e dall’applicazione della regola dell’arte che il professionista dovrà applicare.

Si ritiene fondamentale l’aspetto manutentivo che, spesso, non è tenuto nella giusta considerazione e che, nel tempo, potrebbe essere causa di incendi per tali impianti.

5 risposte a “Impianti fotovoltaici (Nota 01/09/2025, n. 14030)”

  1. Avatar FRANCESCA
    FRANCESCA

    Buongiorno,
    molto interessanti. Come ci si comporta con i campi di impianti fotovoltaici non posti su attività soggetta e a terra?

    Grazie mille

    1. Avatar Redazione Sito
      Redazione Sito

      I campi fotovoltaici non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ma, come sopra indicato, la lettera d) del comma 3 del paragrafo 1.2 della linea guida, esclude dal campo di applicazione della linea guida stessa “d) gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;” il che implica, di converso, che rientrano nel campo di applicazione, e quindi sono da considerare almeno modifica sostanziale senza aggravio di rischio, l’installazione di impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza non superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza. Tale aspetto è da valutare con attenzione in quanto, il campo agri-voltaico non è, di suo, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, e, spesso, non ha la stessa titolarità dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

  2. Avatar Alberto Paolini
    Alberto Paolini

    Contenuto molto utile, mi piacerebbe avere anche indicazioni per il tema che riguarda i sistemi di accumulo ed in particolare per i fuochi di classe L , in particolare : i criteri di sicurezza adottabili ed eventuali estinguenti.

    Complimenti per la linea guida degli impianti fotovoltaici.

    1. Avatar Redazione Sito
      Redazione Sito

      La nuova classificazione di incendi di tipo L, comporta, in prima battuta, un approfondimento della valutazione del rischio incendio in presenza di tale rischio e la necessità, da parte del responsabile dell’attività, di una formazione specifica per tale rischio, non potendosi assimilare, la classe d’incendio L, alle altre già codificate (A, B, C, D ed F).
      Su tale argomento il CNVVF ha realizzato una pubblicazione dal titolo “Rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione”. Qui la pagina del download: https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/2024-07/RischiConnessiConLoStoccaggioDiSistemiDiAccumuloLitio-Ione.pdf.

  3. Avatar Dott. Per. Ind. Giuseppe Chizzola (professionista antincendi)
    Dott. Per. Ind. Giuseppe Chizzola (professionista antincendi)

    Chiaro e molto utile

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