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DM 07/07/2023 – Impianti di produzione e stoccaggio di idrogeno da elettrolisi


Il cambiamento climatico sta spingendo verso una diversificazione delle fonti di alimentazioni dei motori.

In tale ottica si inserisce il DM 7 luglio 2023 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggiodopo che, col DM 31/08/2006, era stata pubblicata la regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Come indicato al punto 6 dell’allegato al DM 07/07/2023, gli impianti di produzione di idrogeno non sono esplicitamente inclusi nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, è però molto probabile che in tali impianti possano essere previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fra le quali:

  • l’attività n. 1: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti;
  • l’attività 2: impianti di compressione o di decompressione di gas infiammabili;
  • l’attività 3.a: impianti e depositi di gas infiammabili compressi in bombole;
  • l’attività 4.a: impianti e depositi di gas infiammabili compressi in serbatoi fissi;
  • l’attività 6: reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili.

L’allegato al decreto è composto di 5 titoli e 20 punti, fra questi ultimi, come detto, è da sottolineare il punto 6 che riporta le possibili attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, comprendendo fra esse anche l’attività 6 del DPR 151/2011 relativa alle reti di trasposto e distribuzione gas infiammabili.

In tale punto viene anche riportato un esempio per determinare se l’elettrolizzatore, definito come “sistema di produzione dell’idrogeno e dell’ossigeno composto da un modulo di elettrolisi, un trasformatore ed un raddrizzatore (impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi).”, possa avere la portata richiesta per l’ascrivibilità all’attività 1 del DPR 151/2011.

In tale esempio viene fatto uso della potenza, espressa in kW, dell’elettrolizzatore e della sua efficienza, espressa in kWh/Nm3.

Si ritiene utile riportare l’esempio in forma diversa da quello del decreto in modo da ricondursi al valore per l’ascrivibilità all’attività 1 del DPR 151/2011 dell’elettrolizzatore.

Posto:

P = potenza dell’elettrolizzatore

e = efficienza dell’elettrolizzatore

quando P/e > 25 Nm3/h l’elettrolizzatore rientra fra le attività soggette ai controlli di preevnzione incendi, per cui se P = 125 kW ed e = 5 kWh/Nm3 si ha:

portata idrogeno = 125 (kW)/5 (kWh/Nm3) = 25 (Nm3/h)

Per gli aspetti di stoccaggio e compressione, il decreto prevede il rispetto della regola dell’arte mentre per le tubazioni rigide rimanda al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”. In tutti i casi aggiunge ulteriori misure di sicurezza.

Particolare cura viene posta alla prevenzione di formazione di miscele esplosive per la quale è indicata l’effettuazione della valutazione del rischio e che “… sono adottate le conseguenti misure di protezione in conformità alle disposizioni contenute nel capitolo V.2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.”. Ulteriore misura di sicurezza è l’adozione del sistema di emergenza ESS (Emergency Shutdown System) che non deve poter essere disattivato con il solo intervento dei sistemi di controllo del processo.

Per il testo coordinato del DM 07/07/2023 clicca qui.


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