Tutto Prevenzione Incendi

Note al DM 02/09/2021


Come noto, il DM 02/09/2021 (in seguito decreto) tratta dei criteri per la gestione delle emergenze  e delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Alcune aspetti del decreto non sono immediatamente chiari, alcuni di essi vengono di seguito enumerati senza scendere però nelle parti prettamente tecniche.

  1. La gestione della sicurezza è divisa in due parti, quella in esercizio e quella in emergenza, realizzate come previsto negli allegati I e II del decreto;
  2. La gestione in emergenza può essere strutturata in due modi a secondo del rischio dell’azienda. In particolare, nei casi previsti al comma 2 dell’art. 2 del decreto (almeno 10 lavoratori o più di 50 persone presenti o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) la gestione in emergenza diventa il piano di emergenza, quest’ultimo risulta più completo e articolato;
  3. La scelta degli addetti al servizio antincendio comporta la determinazione del loro numero e l’indicazione dei nominativi nel piano di emergenza (articolo 2, comma 3 del decreto);
  4. Il comma 5 dell’articolo 5 riporta “Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.”; si ritiene utile sottolineare che tale articolo usa il termine “almeno” per cui possono/debbono essere previste cadenze più ravvicinate. Fermo restando la valutazione del rischio effettuata dal responsabile dell’attività, ci si può attendere il massimo della periodicità per le attività a basso rischio d’incendio, individuate dal DM 03/09/2021, ma si potrebbe ritenere incoerente tale periodicità massima per le attività con livello 3 di rischio incendio;
  5. Il decreto prevede anche l’informazione,  che non va identificata con la formazione, entrambe devono essere fornite ai lavoratori al momento dell’assunzione (punto 2 del paragrafo 1.2 dell’allegato I al decreto) ;
  6. Può essere opportuno riportare gli avvisi in lingua straniera (punto 6 del paragrafo 1.2 dell’allegato I al decreto);
  7. L’elenco delle attività con livello 3 di rischio incendio, riportato al punto 3.2.2 dell’allegato III, non coincide con quello che prevede l’obbligo dell’attestato di idoneità riportato all’allegato IV. Ciò implica che non tutte le attività che prevedono l’attestato di idoneità per gli addetti antincendio, quindi sia la frequenza di un corso che il superamento di un esame, sono di livello 3 di rischio incendio. Un esempio lo sono i depositi al chiuso di materiali combustibili; per essi è previsto che gli addetti antincendio abbiano l’attestato di idoneità se la superficie del deposito supera i 10.000 m2 ma sono considerati di livello 3 di rischio se la superficie supera i 20.000 m2;
  8. La scelta del livello di formazione per gli addetti antincendio deve essere frutto della valutazione del rischio e non dall’automatica verifica dell’appartenenza alle attività individuate ai paragrafi 3.2.2, 3.2.3 o 3.24 dell’allegato III del decreto. Infatti il paragrafo 3.2.2 riporta, al punto 1 “Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:”, dove la parola “almeno” denota  che in tale livello possono rientrare anche altre attività che devono essere desunte dalla valutazione del rischio, come indicato dall’articolo 4 del decreto.
    A tal proposito il punto 2 del paragrafo 1.2 dell’allegato I riporta “L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.”;
  9. Nelle attività per quali vi è l’obbligo della redazione del piano di emergenza, “… , i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, …”; anche in questo caso la parola “almeno” prospetta il caso con minor rischio, per esempio le attività a basso rischio d’incendio individuate dal DM 03/09/2021, mentre per le attività con livello più elevato di rischio ci si attenderebbe una periodicità più ravvicinata;
  10. Nel caso di strutture con più datori di lavoro deve essere effettuato un coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio;
  11. Il paragrafo 2.2 dell’allegato II del decreto, riporta gli argomenti  che deve contenere un piano di emergenza. Esso, oltre ad essere un’utile guida alla stesura del piano, potrebbe essere utilizzato per la verifica della qualità di un piano di emergenza;
  12. Gli addetti al servizio antincendio devono essere numericamente sempre presenti, per cui si deve tener conto delle turnazioni e delle assenze ordinariamente prevedibili (punto 2 del paragrafo 2.1 dell’allegato II del decreto);
  13. Deve essere prevista la gestione delle persone con esigenze speciali in caso d’incendio (paragrafo 3 dell’allegato II del decreto).

Si ritiene utile ricordare che le misure indicate nel decreto sono obbligatorie laddove pertinenti, per cui una buona valutazione del rischio guida il responsabile dell’attività ad una corretta individuazione delle stesse.

È altresì importante precisare che una determinazione automatica dei livelli di formazione o di periodicità adottate, benché riportata in una parte del decreto, non esime il responsabile dalla scelta effettuata, soprattutto quando la norma prevede quei valori come minimi.

Il presente articolo è ovviamente incompleto, per cui si rimanda al decreto per gli aspetti di dettaglio e di completezza.


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