Data creazione 08/02/2026
Con la pubblicazione del D.Lgs 626/94, e del successivo D. Lgs 81/2008, i lavoratori della azienda sono diventati sempre più parte attiva nell’applicazione delle misure antincendio.
Il loro ruolo non si limita all’intervento in caso di incendio ma anche all’attenzione continua nel controllo dello stato della sicurezza sia degli impianti che della gestione.
Diventa quindi cruciale una loro formazione sugli aspetti che devono essere monitorati e sul corretto modo di intervenire nelle varie fasi dell’emergenza.
Il primo decreto che si è occupato, in modo organico, della gestione della sicurezza antincendio è stato il DM 10/03/1998 nel quale, una parte della gestione, è dedicata alla formazione degli addetti antincendio, ripresa poi dal DM 02/09/2021.
All’allegato VII del DM 10/03/1998 sono indicati gli aspetti da considerare per una corretta informazione e formazione degli addetti, mentre l’allegato IX riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività.
Già nel titolo del capitolo IX emerge l’idea di diversificare la formazione in funzione del rischio associato all’attività, in tal senso i luoghi di lavoro sono stati divisi in tre tipologie di rischi di incendio: elevato, medio e basso.
Il rischio associato ai luoghi di lavoro, da determinare a seguito della valutazione dei rischi di incendio, erano stati, in prima approssimazione, individuati nel seguente modo: i luoghi a rischio di incendio elevato erano quelli riportati al punto 9.2 dell’allegato IX al DM 10/03/1998, quelli a rischio di incendio medio quelli soggetti ai controlli di prevenzione incendi compresi nell’allegato al DM 16/02/1982, decreto che all’epoca individuava le attività soggette ai controlli, e, infine, le attività a basso rischio di incendio quelle non considerabili a rischio elevato né medio.
Sempre nell’allegato IX al DM 10/03/1998 erano indicati gli argomenti per i corsi di formazione dei diversi tipi di rischio, per alcune attività era sufficiente l’attestato di frequenza mentre per altre era necessario l’attestato di idoneità rilasciato a seguito di esame tenuto dal CNVVF.
Le attività per le quali era necessario l’attestato di idoneità erano indicate nell’allegato X del DM 10/03/1998; da notare che tali attività non erano necessariamente quelle a rischio di incendio elevato.
L’aggiornamento dei corsi non era stato chiaramente fissato dal decreto e ciò aveva portato a diverse interpretazioni in relazione alla frequenza di adottare.
Nel tempo erano state emanate, da parte del CNVVF, le dispense per i corsi e le domanda da utilizzare per i test della parte scritta degli esami. Logicamente gli argomenti erano relativi al metodo tradizionale della prevenzione incendi ed ai relativi parametri.
Le mutate esigenze nella determinazione delle misure di sicurezza da utilizzare per l’antincendio hanno portato al nuovo approccio, espresso nel DM 03/08/2015 (cd codice di prevenzione incendi) con la conseguente necessità di adeguamento della formazione da somministrare agli addetti antincendio.
Il DM 10/03/1998, che oltre a trattare la formazione degli addetti antincendi comprendeva anche gli aspetti relativi alla manutenzione e alle misure antincendi per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, è stato quindi sostituito nel modo seguente: dal DM 01/09/2021 per gli aspetti manutentivi delle attrezzature e degli impianti di protezione attiva antincendio; dal DM 02/09/2021 per gli aspetti della gestione in esercizio e in emergenza e dal DM 03/09/2021 per le misure antincendio da adottare nelle attività a basso rischio di incendio, secondo la definizione riportata nello stesso decreto che è diversa da quella indicata nel DM 10/03/1998.
Le differenze relative alla formazione apportate dal DM 02/09/2021, rispetto al DM 10/03/1998, non sono molte, essendo rimasta invariata la struttura di base.
La classificazione del rischio di incendio, del tipo elevato, medio e basso, sono stati denominati, rispettivamente, di livello 3 di rischio incendio, di livello 2 e di livello 1.
L’individuazione delle attività con tali livelli di rischio rimane sostanzialmente lo stesso, ossia le aziende di livello 3 sono riportate in un elenco, paragrafo 3.2.2 dell’allegato III al DM 02/09/2021, quelle di livello 2 sono quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, adesso fissate dal DPR 151/2011, mentre quelle di livello 1 sono quelle che non rientrano nel livello 2 e neanche nel livello 3. Nel livello 2 sono compresi anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Rimane ferma l’effettuazione della valutazione del rischio d’incendio per un’attribuzione più coerente del livello di rischio con la realtà lavorativa.
Anche il DM 02/09/2021 prevede la frequenza ai corsi per tutti i livelli di rischio e l’attestato di idoneità solo per quelle indicate in un allegato, allegato IV allo stesso decreto. Come per il DM 10/03/1998, le attività con obbligo di attestato di idoneità non sono necessariamente quelle con livello più alto del rischio di incendio.
Sono riportati nel dettaglio gli argomenti dei corsi, per i diversi livelli, e sono stabiliti i requisiti per i docenti di tali corsi.
Per i corsi di formazione degli addetti antincendio, tipo 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR, sono state fissate le durate, in linea con quelle del DM 10/03/1998, e gli argomenti, coerenti con quelli del codice di prevenzione incendi; per tali corsi sono state pubblicate le relative dispense.
Sono state definite anche le durate e gli argomenti dei corsi di aggiornamento, tipo 1-AGG, 2-AGG e 3-AGG.; per tali corsi è stata fissata una cadenza almeno quinquennale.
Relativamente alle prove scritte degli esami, il numero delle domande è passato da 30 a 15 con il vincolo di non superare cinque risposte errate, pena il divieto d’accesso alle prove successive, rimaste sostanzialmente le stesse.
Per le dispense, le presentazioni e diversi test di autovalutazioni si rimanda alla pagina specifica di questo sito (qui il link).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina “Note al DM 02/09/2021” (qui il link)

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