Evoluzione della normativa tecnica di prevenzione incendi


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Data redazione: 28 marzo 2026

Il sistema normativo attinente alla prevenzione incendi che oggi viene utilizzato è frutto di un’evoluzione di diversi decenni che nel tempo ha comportato rivisitazioni, sovrapposizioni o sostituzioni.

Il codice di prevenzione incendi ha modificato notevolmente l’approccio alla determinazione delle misure antincendio da adottare nelle attività, sia soggette che non soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Non sempre è chiaro quali norme debbano essere utilizzate e come, per cui ci si propone di chiarire diversi aspetti di tale problematica, anche con un percorso sull’evoluzione della normativa tecnica antincendio.

Per dettagli sulle procedure si rimanda alla pagina “La prevenzione incendi”.

Le prime norme tecniche di prevenzione incendi erano sostanzialmente del tipo prescrittive, ossia indicavano delle misure di sicurezza che, se applicate, assolvevano all’obbligo del raggiungimento del livello di sicurezza fissato dal normatore.

Il sistema prescrittivo ha una relativa semplicità di applicazione ma anche la difficile adattabilità ai diversi casi specifici, per cui spesso si è ricorso all’istituto della deroga per superare la difficoltà di applicazione di alcune misure antincendio previste dalla norma.

Le misure non erano sempre dettate da decreti ma, spesso, anche da circolari, p.e. per le prime centrali termiche a gasolio o a gas, il pubblico spettacolo, la resistenza al fuoco …

Il decreto che maggiormente è stato utilizzato per la determinazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato il DM 16/02/1982 che riportava un elenco di 97 attività.

Agli inizi degli anni 80, al fine di fare emergere molte aziende non in regola con le misure antincendio, fu emanata la legge 7 dicembre 1984 n° 818 che istituì, per tutte le attività seggette, il Nulla Osta Provvisorio (NOP) ossia una “autorizzazione” temporanea per quelle aziende che avessero già in atto delle misure “più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”, riportate nel DM 08/03/1985, diversificate per attività.

Il regime di validità del NOP, prorogato per diversi anni, è definitivamente cessato a seguito dell’emanazione del DM 29/12/2005 che, all’articolo 3, fissa a tre anni della sua entrata in vigore la decadenza del NOP.

In quel periodo si voleva emanare una regola tecnica per ogni singola attività (articolo 7 del DPR 12/01/1998 n. 37), per cui furono pubblicate diversi decreti per attività specifiche (p.e.: il DM 16/05/1987 per gli edifici di civile abitazione, il DM 26/08/1992 per le scuole; il DM 09/04/1994 per gli alberghi, …).

Per alcune misure erano previste, e lo sono ancora, dei parametri validi per tutte le attività, per cui furono pubblicati delle regole tecniche che riportavano il metodo per il calcolo di tali parametri, per esempio per la resistenza al fuoco, o la classificazione di essi, per esempio la reazione al fuoco.

Un altro aspetto da considerare era quello di utilizzare, per uniformità, un linguaggio comune per tutte le attività per cui fu emanato il DM 30/11/1983Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.” che riportava, per esempio, le definizioni di altezza antincendio, luogo sicuro, spazio scoperto, distanze di sicurezza, ….

Le misure antincendio devono essere applicate alle attività soggette ma anche ad altre attività non soggette, in particolare nei luoghi di lavoro ricadenti nell’applicazione dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008.

Spesso, per i luoghi di lavoro non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, le misure da adottare non sono indicate nelle regole tecniche di quelle soggette, per cui il D. Lgs 626/1994 prima, e il D. Lgs 81/2008 dopo, previdero l’emanazione di norme antincendio specifiche per esse.

La prima regola tecnica per attività non soggette a controllo, legata ai luoghi di lavoro, è stato il DM 10/03/1998.

Tale decreto prevedeva già la necessità di effettuare una valutazione del rischio di incendio da integrare in quella generale prevista dal D. Lgs 626/1994.

Alcune parti di esso, di tipo gestionale, erano da applicare anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fermo restando le misure prescrittive previste dalle norme specifiche, tali parti erano:

–    ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato II;

–    garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI;

–    fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.

Esso prevedeva tre livelli di rischio incendio, basso, medio ed elevato, da determinare in base ad una valutazione del rischio, in relazione ai quali attribuire le diverse misure antincendio previste nel decreto.

L’idea di emanare una regola tecnica per ogni attività soggette non poté essere realizzata per cui, col DM 29/12/2005, si estese l’impiego completo del DM 10/03/1998 anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La struttura del DM 10/03/1998 era diversa da quella delle regole tecniche prescrittive in quanto basata su una valutazione del rischio di incendio che guidava il progettista alla definizione del livello di rischio di incendio, ma non portava a misure antincendio univoche.

Tale contesto ha portato, per il DM 10/03/1998, ad una disuniforme adozione delle misure antincendio per attività analoghe mentre, l’adozione delle regole tecniche prescrittive, è stata fonte di una proliferazione elevata di richieste di deroghe.

Si è resa quindi necessario un sistema che coniugasse l’esigenza di uniformità di applicazione con la flessibilità dell’adozione delle misure antincendio.

Su tali premesse è stato quindi emanato il DM 03/08/2015 (cd codice di prevenzione incendi o codice) che abbina un sistema “guidato” nell’individuazione del rischio associato all’attività (valutazione del rischio e profili di rischio), alla possibilità di scelta della misura antincendio (resistenza al fuoco, lunghezza d’esodo, …).

L’applicazione del codice ha portato ad una notevole riduzione delle richieste di deroghe, dovuta anche alla possibilità, per il progettista, di adottare, fra le diverse possibilità, le misura antincendio più congeniali per raggiungere il prefissato livello di sicurezza dettato dal normatore.

Un aspetto importante da sottolineare è che il metodo “tradizionale”, ossia quello utilizzato prima dell’entrata in vigore del DM 03/08/2015, ed il codice di prevenzione incendi sono alternativi e non complementari, ossia, una misura antincendio consentita dal codice non può essere impiegata nel metodo tradizionale se non previsto dallo stesso. I due metodi utilizzano approcci e linguaggi diversi per cui non sono intercambiabili, anche le definizioni nei due metodi non sono gli stessi.

Per entrambi i metodi è previsto l’utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio che si avvale di metodi analitici per la valutazione delle misure da adottare. L’ingegneria antincendio è un sistema prettamente prestazionale, ossia si adotta per dimostrare l’ottenimento del livello di sicurezza voluto, utilizzando modelli analitici della fisica dell’incendio relativi all’aumento della temperatura e alla diffusione dei prodotti della combustione confrontati con la capacità di risposta delle strutture e delle persone.

Nel metodo tradizionale la norma che ha introdotto l’ingegneria antincendio è stato il DM 09/05/2007 mentre nel codice, tale possibilità, è riportata nella Sezione “Metodi”.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei diversi aspetti trattati, procedurali-amministrativi e misure tecniche “tradizionali” o codice di prevenzione incendi.

In sintesi, i metodi possibili per l’individuazione delle misure antincendio da utilizzare possono essere così riassunti:

  • “metodo tradizionale”: prescrittivo
  • codice di prevenzione incendi: semiprestazionale
  • ingegneria antincendio (FSE): prestazionale

Il codice di prevenzione incendi è una norma completa, nel senso che ha in sé tutti i parametri per determinare le misure antincendio per data attività, mentre, l’applicazione della regola tecnica specifica col metodo tradizionale, necessità dell’impiego di altre norme relative ad argomenti particolari come indicato nella figura seguente.

Infine per quanto detto, l’individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e le procedure da seguire vanno ricercate nel DPR 151/2011 e nel DM 07/08/2012 mentre, per le misure tecniche da adottare per data attività, si deve impiegare, a seconda dei casi, uno dei due metodi. L’impiego del metodo può essere alcune volte univoco mentre, in altri, a scelta del progettista (cd. doppio binario). Per approfondire tale ultima tematica si rimanda alla pagina Determinazione delle norme antincendio da applicare nei diversi casi.

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