Data redazione 12 aprile 2026
Il termine per l’attuazione delle misure antincendio per le scuole antecedenti all’entrata in vigore del DM 26/08/1992, previste dal punto 13 dell’allegato al decreto stesso, è stato più volte prorogato, da ultimo dal comma 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 come convertito dalla L. 27/02/2017, n. 19 (comma modificato più volte, da ultimo dalla lettera a) del comma 4-ter dell’art. 5 del D.L. 27/12/2024, n. 202, convertito, con modificazioni, con L. 21/02/2025, n. 15) che lo ha fissato al 31 dicembre 2027.
Il DM 31/03/2026 “Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”, non ha quindi prorogato i termini per l’adeguamento ma riporta le misure antincendio da adottare, entro scadenze differenziate, prima del termine ultimo del 31/12/2027.
Esso prevede, alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, una scadenza intermedia, che è a nove mesi dalla pubblicazione del DM 31/03/2026 (in GU del 8 aprile 2026), entro la quale deve essere stata presentata, al competente Comando dei vigili del fuoco, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del DPR 151/2011.
Le misure da attuarsi, entro i nove mesi, sono quelle dei seguenti punti del DM 26/08/1992:
- 7.0 (generalità);
- 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- 8 (sistemi di allarme);
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
- 12 (norme di esercizio);
- Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola previste dall’articolo 2 del DM 31/03/2026.
Tali misure sono misure minime, di semplice realizzazione, da adottarsi in attesa dell’adeguamento completo.
Rimane ferma la data del 31/12/2027 per l’adeguamento di tutte le altre misure previste dal DM 26/08/1992 e la presentazione, al competente Comando dei vigili del fuoco, della segnalazione certificata di inizio attività.
Un aspetto interessante è quello riportato al comma 2 dell’articolo 1 che dà la possibilità, alle scuole che, avendo avuto un progetto approvato col DM 26/08/1992, vorrebbero utilizzare, in alternativa, il codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) con la RTV.7 relativa agli edifici scolastici.
In tal caso, le scuole in categoria B e C dovrebbero presentare, prima, una richiesta di valutazione progetto mentre, quelle in categoria A, non ne avrebbero la necessità.
Le scuole che invece hanno già optato per il DM 03/08/2015 non hanno bisogno di ulteriori progetti.
Sia le scuole che scelgano l’uso del codice, avendo avuto un progetto approvato col DM 26/08/1992, che quelle che hanno già scelto l’uso del codice, dovranno realizzare, alla prima scadenza, le misure indicate al comma 3 dell’articolo 1 del DM 31/03/2026, ossia:
- S.10.4 (soluzioni progettuali);
- S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
- S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
- livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
- S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);
- V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
- segnaletica di sicurezza ove prevista;
- livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto;
- Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola previste dall’articolo 2 del DM 31/03/2026.
Rimane ferma, ovviamente, la scadenza del 31/12/2027 per la realizzazione di tutte le altre misure antincendio.
Le misure gestionali di mitigazione del rischio, riportate all’articolo 2 del DM 31/03/2026, sono valide per tutti i casi previsti. Importanti sono alcuni aspetti indicati in tale articolo.
Il comma 1 riporta “Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti …” che, sostanzialmente, precisa che la proroga sulle misure da adottare non riguarda la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (p.e. D. Lgs 09/04/2008, n. 81) e degli impianti (p.e. DM 22/01/2008, n. 37) e “… le istituzioni scolastiche e gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, nell’ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione …” che individua, come figure coinvolte, non solo il dirigente scolastico ma anche gli enti proprietari, pubblici o privati, degli edifici o dei locali adibiti a scuola.
Il comma 2, nel richiamare le figure già individuate al comma 1, indica, fra le possibili misure gestionali, anche quelle previste dal capitolo S.5 del codice (Gestione della sicurezza antincendio).
Tale richiamo è importante in quanto, in tale capitolo, sono riportati diversi spunti per una corretta gestione dell’emergenza. Tra l’altro, per i luoghi di lavoro, vi è l’obbligo del rispetto del DM 02/09/2021 relativo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza.
Sempre il comma 2 riporta “… coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.” sottolineando che le misure gestionali di mitigazione del rischio devono essere derivate dalla “specifica valutazione del rischio” ossia relativa a quel dato edificio scolastico.
La valutazione del rischio incendio non sempre è adeguatamente considerata, essa, nell’applicazione del codice, è spesso assimilata all’individuazione dei profili di rischio, diversamente da come richiesto al paragrafo G.2.6.1 del codice stesso. È da sottolineare che la valutazione del rischio incendio era prevista anche dal DM 10/03/1998, per cui essa deve essere già presente nella documentazione della scuola.
L’importanza della valutazione del rischio incendio è ribadita al comma 5 dell’articolo 2 del DM 31/03/2026 che impone che, tale valutazione, sia “… mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti,”.
Fra le misure gestionali previste per la mitigazione del rischio incendio dal comma 3 dell’articolo 2 del DM 31/03/2026, si sottolineano i seguenti:
- Limitare il carico d’incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture. Molto spesso locali “vuoti” diventano depositi, magari in attesa di smaltimento del materiale collocato, aumentandone anche la probabilità di inizio dell’incendio.
- Attuazione di una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali.
- Potenziare il numero di addetti antincendio ed effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi.
È necessario che l’attività di sorveglianza e delle esercitazioni aggiuntive siano riportate nel registro dei controlli.
È evidente come, l’aspetto gestionale, sia sempre più importante per una riduzione significativa del rischio d’incendio.
Ai fini della verifica delle misure da adottarsi possono utilizzarsi, per le scuole che optano per il DM 26/08/1992, anche le check-list presenti nel sito:
Check list per scuole realizzate dopo il DM 18/12/1975 e prima del DM 26/08/1992.

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