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DM 26/07/2022 – Depositi di rifiuti


Negli ultimi anni sono accaduti diversi incendi nelle aziende che trattano o depositano rifiuti.

Tali aziende non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi, a meno che non siano locali di depositi di supeficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg o siano presenti, in aree definite, dpositi di plastica, carta, …, con quantitativi superiori a 5000 kg.

Al fine di limitare il rischio incendio per tali attività è stato pubblicato il DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.” per il quale è utile fare alcune precisazioni.

Come detto tali stabilimenti non sono soggetti ai controlli di prevenzaione incendi, a meno che in essi non si configurino altre attività comprese nell’allegato I al DPR 151/2011 come sopra indicato, ma l’applicazione della norma è obbligatoria nel campo di applicazione della stessa che riguarda “…stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.”

Quindi, qualora uno stabilimento abbia superficie maggiore a 3000 m2  e tratti rifiuti l’applicazione della norma è obbligatoria; si ritiene però che se la superficie del deposito fosse inferiore ai 3.000 m2, il DM 26/07/2022 possa essere utilizzato, ma come utile riferimento e se non in contrasto con le misure derivanti dalle regole tecniche orizzontali del codice di prevenzione incendi.

In tale seconda ipotesi, infatti, l’impiego della RTO del codice di prevenzione incendi risulterebbe obbligatorio in quanto rientrante nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 di cui all’art. 2 dello stesso.


8 risposte a “DM 26/07/2022 – Depositi di rifiuti”

  1. Avatar Alberto
    Alberto

    Buongiorno, Sono Alberto Rossi.
    Volevo avere conferma in merito al discorso della superficie. In quanto, parrebbe dal campo di applicazione che gli stabilimenti di stoccaggio/ trattamento di rifiuti rientrino nel campo di applicazione del D.M. 26/07/2022 e s.m.i. a prescindere della superficie. E’ così? se lo fosse c’è qualche chiarimento ufficiale dei VV.F. o un riferimento da citare, in un eventuale relazione? Dalla declaratoria, non sembrerebbe così chiaro.
    Rimanendo in attesa di un Vs. Gentile riscontro,
    Colgo l’occasione per augurare buona giornata,
    Un caro saluto,
    Alberto.

    1. Avatar L R
      L R

      L’art. 2 del DM 26/07/20022 non riporta i parametri per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi ma essi sono indicati al comma 1 del punto 1 della misura tecnica, allegato al decreto, che riporta “La presente regola tecnica verticale si applica a stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.”.
      Lo stesso punto riporta due note di chiarimento ai quali si rimanda.
      Cordiali saluti

      1. Avatar Alberto
        Alberto

        Buonasera,
        Grazie mille del riscontro e del chiarimento.
        Sembrerebbe però che i 3.000 mq si configurino solo per i centri di raccolta. Per contro, gli impianti di trattamento, invece, parrebbe, rientrino nel campo di applicazione del D.M. e dell’allegato 1 dello stesso per qualsiasi superficie. E’ corretta tale lettura? Di fatto mi sembrerebbe paradossale paragonare dei centri di raccolta da 3.000 mq ad un impianto di trattamento da 500 mq.
        Infine, anche un banale riciclaggio di pallets? in quanto per trattamento si intende “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”
        Rimanendo in attesa di un Vs. Gentile riscontro,
        Colgo l’occasione per augurare buona giornata,
        Un caro saluto,
        Alberto

        1. Avatar L R
          L R

          A mio avviso, il comma 1 del punto 1 del DM 26/07/2022, che ricalca quanto espresso all’art. 1 delle stesso decreto, nel definire il campo di applicazione, intende che la superficie di 3000 m2 sia il parametro da considerare per tutte le tipologie riportate prima di fissare tale superficie (stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti e centri di raccolta di rifiuti) evitando di ripetere lo stesso valore per ogni tipologia.
          A riprova, nell’att. 75, il DPR 151/2011 prevede tre diversi valori di superfici per tre diverse classi della stessa attività.
          Cordiali saluti

          1. Avatar Alberto
            Alberto

            Perfetto. La ringrazio del Chiarimento fornito. Un’ultima domanda.
            Un impianto che ricicla direttamente pallets di legno, ovvero arrivano pallets con formulario e non (acquistati direttamente dalla Ditta) e che ripara i pallets, reimmettendoli direttamente nel mercato, si inquadra all’interno di tale normativa? In quanto hanno un area di lavorazione in R3 e alcune aree in R13. RingraziandoLa anticipatamente colgo l’occasione per augurare buona giornata,
            Un caro saluto,
            Alberto.

          2. Avatar L R
            L R

            Il DM 26/07/2022 non distingue le tipologie di rifiuti ma assoggetta, alle misure antincendio indicate nel decreto stesso, la destinazione d’uso, trattamento in generale di rifiuti come indicato nel proprio articolo 1, legata ad una superficie minima (3000 mq)

  2. Avatar dino
    dino

    nell’applicazione della Regola Tecnica Verticale D.M. 26.07.2022
    nonostante la Nota “Per la definizione di rifiuto, di stoccaggio, di trattamento e di produttore del rifiuto si rimanda a quanto indicato alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”, vista la definizione di discarica al DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003 , n. 36 – lett. g) comma1 art.2
    sorge il dubbio se l’area coincidente con la “sagoma” della discarica di servizio organica all’attività debba essere classificata TSA o TZ.

    ci si augura l’espressione di un chiarimento autorevole

    1. Avatar L R
      L R

      La norma di prevenzione incendi (DM 26/07/2022) ha finalità diverse da quella ambientale (D.lgs. 152/06) per cui non è sempre possibile un perfetto abbinamento fra le definizione utilizzate dai due corpi normativi, infatti il decreto 26/07/2022 considera, per la definizione delle aree, parametri quali l’accessibilità da spazio scoperto, la presenza di tettoie o di pareti, …. E’ anche da notare che fra le definizioni del DM 26/07/2022 non figura quelle di discarica mentre fra le tabelle, per aree adibite a discarica, sono indicate delle misure particolari (p.e. la nota [3] della tabella 6).
      Nei decreti ambientali la definizione di stoccaggio prevede il deposito preliminare ed il recupero mentre la discarica prevede lo smaltimento.
      In linea generale, ad avviso dello scrivente, si dovrebbe verificare se l’area in esame ricade in una di quelle definite al punto 2, e classificate al punto 3, nel DM 26/07/2022 secondo le definizioni in esso riportate.
      Qualora non si riuscisse a inquadrare l’area in esame in una di quelle definite le si attribuirà la classificazione TZ.
      Sarà poi la valutazione specifica e determinarne le misure di sicurezza antincendio.

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