Negli ultimi anni sono accaduti diversi incendi nelle aziende che trattano o depositano rifiuti.
Tali aziende non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi, a meno che non siano locali di depositi di supeficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg o siano presenti, in aree definite, dpositi di plastica, carta, …, con quantitativi superiori a 5000 kg.
Al fine di limitare il rischio incendio per tali attività è stato pubblicato il DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.” per il quale è utile fare alcune precisazioni.
Come detto tali stabilimenti non sono soggetti ai controlli di prevenzaione incendi, a meno che in essi non si configurino altre attività comprese nell’allegato I al DPR 151/2011 come sopra indicato, ma l’applicazione della norma è obbligatoria nel campo di applicazione della stessa che riguarda “…stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.”
Quindi, qualora uno stabilimento abbia superficie maggiore a 3000 m2 e tratti rifiuti l’applicazione della norma è obbligatoria; si ritiene però che se la superficie del deposito fosse inferiore ai 3.000 m2, il DM 26/07/2022 possa essere utilizzato, ma come utile riferimento e se non in contrasto con le misure derivanti dalle regole tecniche orizzontali del codice di prevenzione incendi.
In tale seconda ipotesi, infatti, l’impiego della RTO del codice di prevenzione incendi risulterebbe obbligatorio in quanto rientrante nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 di cui all’art. 2 dello stesso.
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