Data redazione 04 luglio 2026
Termini, definizioni e simboli grafici (Alla pagina Presentazioni/Esempi si trovano le presentazioni in .ppt e .pdf sull’argomento)
Le definizioni ricoprono un aspetto importante ma spesso sottovalutato, esse sono più numerose e spesso diverse da quelle del metodo tradizionale o non ne hanno riscontro.
La loro conoscenza è necessaria per una corretta interpretazione del codice e, conseguentemente, la giusta individuazione delle misure antincendio.
Come accennato, le definizioni previste dal codice sono maggiori rispetto a quelle del metodo tradizionale, indicate nel DM 30/11/1983, e, spesso, a parità di definizione, le caratteristiche sono diverse fra i due metodi.
Necessariamente, nel seguito, non potranno essere riportate tutte le definizioni stabilite nel decreto, ma si riporteranno solo quelle che si ritengono più importanti da tenere in considerazione durante lo sviluppo della relazione antincendio.
Spesso, nel codice, le caratteristiche di alcuni termini riportati nel capitolo G.1, per esempio luogo sicuro, spazio scoperto, spazio calmo, …, sono dettagliati approfondite nei capitoli specifici per cui, taluni di questi approfondimenti, saranno ripresi in questa pagina.
Attività (punto 1 del paragrafo G.1.5)
Essa è definita come “complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d’incendio o esplosione.” e non è da assimilare alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che hanno una loro definizione che è “attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.”.
Tale precisazione è necessaria quando, nel decreto, è riportato il termine “attività” che, data la sua generalità, deve essere interpretata nel contesto della frase.
Per esempio, le aree a rischio specifico sono definite come “ambiti dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività.” dove, con “attività” non deve intendersi un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
A tal proposito è da evidenziare che il codice di prevenzione incendi può, ed in alcuni casi deve, essere applicato per i luoghi di lavoro non soggetti ai controlli di prevenzione incendi per cui, considerare equivalenti i due termini, potrebbe portare a conclusioni errate.
Per un maggiore approfondimento sull’individuazione delle norme antincendio da applicare si rimanda alla pagina del sito “Determinazione delle norme antincendio da applicare nei diversi casi”.
Attività all’aperto (punto 6 del paragrafo G.1.5)
Essa è definita come “attività o porzione d’attività, comprensiva delle sue vie d’esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell’incendio di disperdersi direttamente in atmosfera.”.
Per essa è importante considerare la nota che ne segue “Ad esempio, non sono considerate attività all’aperto quelle svolte su terrazze, aventi vie d’esodo all’interno di opere da costruzione” che precisa, sostanzialmente, che le terrazze possono essere considerate ambiente all’aperto solo se provviste di vie d’esodo esterne all’opera da costruzione.
Occupante (punto 5 del paragrafo G.1.6)
È un termine fondamentale per una corretta attribuzione del profilo di rischio e della determinazione delle misure del sistema d’esodo.
Esso è definito come “persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.”, ciò implica che il progettista, nel determinare il profilo di rischio Rvita e l’affollamento, deve considerare non solo i dipendenti dell’attività ma anche le persone che “a qualsiasi titolo” possono essere presenti all’interno della struttura, per esempio, clienti, manutentori, visitatori, …, e, per essi deve essere considerata una possibile disabilità.
Su tale aspetto, la lettera f) del paragrafo G.2.1 del codice, riporta che fra i principi su cui è basato il codice, vi è quello dell’inclusione stabilito come “f. inclusione: le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio;” che richiede che, oltre alle disabilità, si tenga conto anche delle specifiche necessità, temporanee e permanenti, degli occupanti ossia, per esempio, persone con un arto rotto, persone anziane, bambini, donne in gravidanza, ….
Tali aspetti devono quindi essere chiaramente tenuti in considerazione nella determinazione delle misure antincendio, in particolare per le vie di esodo e per la gestione della sicurezza antincendio.
Soccorritore (punto 6 del paragrafo G.1.6)
Il soccorritore è definito come “componente di squadra di lotta all’incendio, opportunamente protetto ed addestrato a tale fine.” per cui esso non è da considerare necessariamente un appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per essere soccorritore, deve essere sia protetto che addestrato alla finalità di lotta all’incendio.
Piano di riferimento del compartimento (punto 2 del paragrafo G.1.7)
Il codice chiede espressamente che sia determinato il piano di riferimento del compartimento già in fase progettuale in quanto esso, per come è definito, dovrà essere un parametro da tenere in considerazione nella determinazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio.
Tale piano sarà infatti quello di accesso dei soccorritori determinato come “… luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l’esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori.” o, in assenza di tali caratteristiche, quello “… di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio (capitolo S.9)”.
Da notare che la definizione è relativa al “piano di riferimento del compartimento” in quanto può essere possibile attribuire piani di riferimento diversi a compartimenti diversi.
L’individuazione di tale piano è necessaria anche perché è quello di riferimento per determinare la quota dei piani dei compartimenti.
Altezza antincendio (punto 4 del paragrafo G.1.7)
L’altezza antincendio è prevista anche dal metodo tradizionale ma è importante tenere presente che le caratteristiche indicate nel codice sono diverse.
Essa è infatti definita come “massima quota dei piani dell’attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).”, ed è necessaria per determinare il campo di applicazione della V.14, edifici di civile abitazione.
Compartimento o piano interrato (punto 7 del paragrafo G.1.7)
Esso è definito come “compartimento o piano avente quota negativa.”, ciò implica che il compartimento, o il piano, è da considerare interrato per qualunque valore di quota negativa.
Tale aspetto è importante perché, col metodo tradizionale, oltre a non essere definito nel DM 30/11/1983, le sue caratteristiche sono derivate da regole tecniche specifiche, per esempio degli impianti di riscaldamento, che, a volte, prevedono anche la definizione di “seminterrato” non contemplata dal codice.
Nel metodo tradizionale il piano interrato deve avere, in generale, parametri che superino determinati valori, mentre, col codice, basta una qualunque valore negativo del piano del compartimento per considerarlo interrato.
È quindi importante non attribuire le caratteristiche del piano interrato previste dal metodo tradizionale quando si utilizza il codice.
Spazio a cielo libero (punto 1 del paragrafo G.1.8)
Esso è definito come “luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.”, è importante sottolineare che esso non è da assimilare allo spazio scoperto.
Tale termine non è definito dal DM 30/11/1983 nel metodo tradizionale.
Spazio scoperto (punto 2 del paragrafo G.1.8)
La definizione generale è “spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.”, mentre il paragrafo S.3.5.1 ne dettaglia le caratteristiche.
La sua definizione è importante in quanto esso è spesso previsto come una delle caratteristiche, insieme ad altre, per definire un altro termine, per esempio luogo sicuro temporaneo.
Da evidenziare che le caratteristiche richieste dal codice sono un po’ diverse da quelle del metodo tradizionale, in particolare per gli aspetti relativi alle griglie, non previste dal DM 30/11/1983.
Filtro (punto 4 del paragrafo G.1.8)
Esso è definito come “compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell’incendio sia resa trascurabile.”, tale definizione non è prevista col metodo tradizionale nel quale, col termine filtro, si sottintende quello a prova di fumo. Le caratteristiche del filtro sono riportate al paragrafo S.3.5.4 del codice e, per esso, il carico d’incendio deve essere limitato a 50 MJ/m2, non vi è un limite di superficie e non è prevista aerazione.
Sull’aspetto aerazione è opportuno verificare anche quanto indicato al capitolo S.8.2 che, nel determinare i livelli di prestazione, consente l’assenza di aerazione a condizione che i compartimenti abbiano un carico qf ≤ 200 MJ/m2 ed una superficie lorda ≤ 100 m2, per cui, di fatto, un filtro non dovrebbe superare tale valore di superficie o dovrebbe essere dotato di aerazione.
Di tipo a prova di fumo o a prova di fumo (punto 6 del paragrafo G.1.8)
Nel metodo tradizionale, come “sistema a prova di fumo” era previsto solo il filtro a prova di fumo. Il codice amplia tale concetto col nuovo sistema di definizione e per il termine “a prova di fumo” adotta la definizione “locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti.”.
Nel sistema del codice, quindi, l’aspetto a prova di fumo può essere anche monodirezionale, ossia dal compartimento di primo innesco a quello comunicante da proteggere, mentre, nel metodo tradizionale, era sempre bidirezionale, ossia il filtro proteggeva tutti i compartimenti comunicanti tramite il filtro a prova di fumo. Tale aspetto è chiarito con diversi esempi nella tabella S.3-5 del codice.
Sistema d’esodo (punto 1 del paragrafo G.1.9)
La definizione di tale parametro è “insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.” la seconda nota a tale punto precisa che: “Il sistema d’esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d’esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica, …” chiarendo che il sistema d’esodo non si riferisce solo alla lunghezza e/o larghezza del percorso ma a tutte le misure messe in atto per rendere sicuro l’esodo.
Luogo sicuro (punto 2 del paragrafo G.1.9)
La definizione e le caratteristiche del luogo sicuro sono molto diverse da quelle previste dal metodo tradizionale nel DM 30/11/1983 e, non di rado, si attribuisce la qualità di luogo sicuro ad aree di progetti sviluppati col codice aventi le caratteristiche di quelle indicate dal DM 30/11/1983.
È da precisare che, per il codice, la lunghezza di corridoio cieco deve essere valutata fino al raggiungimento del luogo sicuro, e non sicuro temporaneo, o fino a dove sia possibile l’esodo in più di una direzione.
Esso, nel codice, è definito come “luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività.”.
Le caratteristiche del luogo sicuro sono dettagliate al paragrafo S.4.5.1 del codice che riporta:
- “Si considera luogo sicuro per l’attività almeno una delle seguenti soluzioni:
a. la pubblica via,
b. ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo. - Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1, lettera b applicando tutti i seguenti criteri:
i. la distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3; tale distanza è da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;
ii. qualora all’opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
iii. la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-36.
Nota Nella tabella S.4-33 è riportato un esempio di calcolo della minima superficie lorda.
Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007, esemplificato in tabella S.4-8.”
L’aspetto che deve essere approfondito è quello del luogo sicuro con le caratteristiche indicate nella lettera b) del comma 1 che prevede tre condizioni:
- deve avere un irraggiamento inferiore a 2,5 kW/m2, da calcolare con i metodi indicati al capitolo S.3. Per la determinazione di tale distanza non può applicarsi la possibilità prevista dal comma 4 del paragrafo S.3.8 del codice, ossia l’interposizione di uno spazio scoperto tra sorgente e bersaglio per carico d’incendio specifico qf < 600 MJ/m2, in quanto tale possibilità è valida per il calcolo della separazione per limitare la propagazione dell’incendio e, il valore considerato per tale separazione, è di 12,6 kW/m2 e non 2,5 kW/m2, valore limite per la protezione degli occupanti evacuati.
- se all’opera da costruzione è stato attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), il luogo sicuro deve trovarsi ad una distanza non inferiore alla massima altezza della struttura per evitare il pericolo di crollo sul luogo sicuro stesso. Tale situazione deve essere chiaramente prevista nella gestione della sicurezza antincendio e segnalata col seguente cartello:

- deve essere determinata la superficie per contenere gli occupanti secondo i parametri indicati nella tabella S.4-36.
Tali precisazioni sono importanti in quanto, spesso, come luogo sicuro, viene indicato lo spazio esterno all’edificio, ossia l’area immediatamente successiva all’uscita finale; ciò non è corretto se tale area non è pubblica via.
In definitiva, se un ambito, diverso dalla pubblica via, non ha tutte le caratteristiche sopra indicate non può definirsi luogo sicuro.
È dunque importante non assimilare il luogo sicuro col luogo sicuro temporaneo.
Luogo sicuro temporaneo (punto 3 del paragrafo G.1.9)
Tale ambito non era previsto dal DM 30/11/1983 e, nell’applicazione del codice, svolge un ruolo diverso da quello del luogo sicuro.
Per il codice la lunghezza d’esodo può essere valutata fino al raggiungimento del luogo sicuro o sicuro temporaneo, per cui, la verifica della lunghezza d’esodo, è meno stringente di quella della lunghezza di corridoio cieco.
Tale luogo, nel codice, è definito come “luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.”.
Le caratteristiche del luogo sicuro temporaneo sono dettagliate al comma 1 del paragrafo S.4.5.2 del codice che riporta: “1. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame.”, quindi, per il codice, sia un compartimento che uno spazio scoperto sono luoghi sicuri temporanei purché, per arrivare ad un luogo sicuro, non si debba rientrare nel compartimento iniziale.
Come si può notare, per determinare il luogo sicuro temporaneo in spazio scoperto, non sono previsti valori massimi di irraggiamento, per cui un’uscita finale che sfocia su uno spazio scoperto collegato a luogo sicuro, rappresenta l’estremo finale della lunghezza d’esodo.
È dunque importante non assimilare il luogo sicuro temporaneo col luogo sicuro.
Spazio calmo (punto 4 del paragrafo G.1.9)
Esso è definito come “luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro.”.
Le caratteristiche dello spazio calmo sono dettagliate al paragrafo S.4.9.1 del codice fra i quali vi è quello di “essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo.”
Considerando uno spazio calmo interno all’edificio esso:
- deve essere un luogo sicuro temporaneo, quindi un compartimento
- deve essere contiguo e comunicante con una via di esodo
- non deve prevedere il rientro nello stesso per arrivare in un luogo sicuro.
La posizione dello spazio calmo nella configurazione sottostante non è da considerarsi corretta.

Infatti, pur rispettando i punti 1 e 2, non rispetta il punto 3 in quanto la sua ubicazione obbliga, per l’esodo, al rientro nel compartimento iniziale.
Affollamento (punto 5 del paragrafo G.1.9)
Esso è definito come “numero massimo ipotizzabile di occupanti”.
Pur nella breve definizione essa fornisce delle importanti informazioni ossia, per affollamento si deve intendere il valore massimo che, quindi, nella soluzione conforme, non può essere superato e, le persone da considerare, sono gli occupanti, secondo la definizione del codice, e non i lavoratori o chi usa abitualmente i locali.
Maggiori dettagli sull’affollamento sono indicati al paragrafo S.4.6.2 che riporta:
- “L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato: …”:
– che implica che l’affollamento deve essere definito per ciascun locale e non per compartimento o per l’intera struttura;
– che l’affollamento deve essere determinato utilizzando uno fra i metodi stabiliti dalla tabella S.4-12, dalla tabella S.4-13, dalle indicazioni della regola tecnica verticale, oppure utilizzando documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali riconosciuti.
In alternativa il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto sopra.
Si desume quindi che, in fase progettuale, l’affollamento deve essere sempre previsto come il numero massimo ipotizzabile di occupanti e che, tale valore, può essere ridotto solo tramite dichiarazione del responsabile dell’attività che avrà l’onere di farlo rispettare.
Via d’esodo o via d’emergenza (punto 7 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano”.
Il codice chiarisce che la via d’esodo è da considerare a partire da qualunque punto si possa trovare l’occupante e non dall’uscita di un dato locale, tale aspetto non è così evidente nel metodo tradizionale.
Via d’esodo orizzontale (punto 8 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “porzione di via d’esodo a quota costante o con pendenza ≤ 5%”; tale definizione serve in quanto, per eventuali rampe presenti lungo le vie di esodo con pendenza ≤ 5%, la larghezza unitaria da considerarne per determinare la larghezza minima deve essere quella delle vie d’esodo orizzontali della tabella S.4-27.
Via d’esodo verticale (punto 9 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “porzione di via d’esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%”; tale definizione serve in quanto, le vie d’esodo verticali, non sono solo le scale ma anche le rampe che superano la pendenza del 5%.
Quindi, per eventuali rampe presenti lungo le vie di esodo con pendenza > 5%, la larghezza unitaria da considerare per determinarne la larghezza minima deve essere quella delle vie d’esodo verticali della tabella S.4-29 e non della tabella S.4-27.
Percorso d’esodo (punto 12 del paragrafo G.1.9)
Esso è definito come “parte di via d’esodo che conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita finale.”; tale precisazione è necessaria in quanto esso, spesso, viene assimilato con la via d’esodo.
L’utilità della sua definizione è evidente, per esempio, nella determinazione della reazione al fuoco, capitolo S.1 del codice, infatti, nella tabella S.1-2: “Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d’esodo dell’attività” è riportata la nota [1] che precisa “[1] Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri…) e spazi calmi”. In assenza di tale nota, e del termine “percorsi d’esodo”, il materiale classificato secondo tale tabella dovrebbe essere posizionato dappertutto, stante la definizione di via d’esodo, che include qualunque posto dove possa trovarsi un occupante, rendendo inutile la tabella S.1-3: “Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell’attività”.
Uscita di piano (punto 13 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “varco del sistema di esodo che immette in via d’esodo verticale da una via d’esodo orizzontale.”; tale precisazione è necessaria in quanto anch’essa, spesso, nelle scale protette, viene indicata come uscita di sicurezza dal piano e, in pratica, assimilata all’uscita finale.
Uscita finale o uscita d’emergenza (punto 14 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”; la definizione di uscita finale è importante in quanto essa è spesso indicata come uscita di sicurezza (US) che non è definita nel codice.
Considerando che le caratteristiche della via d’esodo devono essere determinate lungo tutto il tragitto della stessa, iniziando da qualunque luogo si possa trovare l’occupante, è necessario chiarire che l’uscita finale è quella così definita dal codice, mentre tutte le altre, porte/varchi, che l’occupante può incontrare non possono essere definite come uscite finali né come US, quest’ultime non previste dal codice.
Sarebbe quindi opportuno indicare le aperture, porte, varchi, che si attraversano lungo le vie di esodo, come tali (aperture, porte, varchi, …), al fine di non generare confusioni interpretative, evitando l’utilizzo del termine “uscita di sicurezza”.
Da notare come nella definizione di uscita finale compaiano diversi termini definiti nel codice, p.e. piano di riferimento, luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo, … per cui, una corretta applicazione del codice non può prescindere dalla corretta conoscenza dei termini e delle definizioni in esso riportati.
Lunghezza di corridoio cieco (punto 16 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come: “distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:
a. un punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione;
b. oppure un luogo sicuro.
Da notare che la lunghezza di corridoio cieco deve essere valutata, oltre che fino al raggiungimento di un punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione, fino a luogo sicuro, e non fino a luogo sicuro temporaneo.
Il raggiungimento dell’uscita finale non comporta necessariamente la fine della lunghezza di corridoio cieco, a meno che, da tale uscita, sia possibile l’esodo in più di una direzione. Analogo discorso vale per l’uscita verso un compartimento limitrofo.
Lunghezza d’esodo (punto 17 del paragrafo G.1.9)
Essa è definita come “distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.”
Si nota che, diversamente dalla lunghezza di corridoio cieco, la lunghezza d’esodo deve essere valutata fino al raggiungimento di un luogo sicuro o sicuro temporaneo per cui, il raggiungimento dell’uscita finale, così come definita, comporta la fine della lunghezza d’esodo.
Nota al capitolo G.1.9
Dalle definizioni riportate per l’esodo (via d’esodo, luogo sicuro, …), si vede come un’appropriata applicazione delle definizioni consenta una corretta progettazione.
Per esempio, considerando un edificio con diversi piani, si avrà, per l’esodo simultaneo, che:
- la via d’esodo inizia in qualunque punto e non dal corridoio;
- per arrivare al corridoio si percorrerà, verosimilmente un tratto di corridoio cieco, che dovrà rispettare i valori massimi previsti;
- verrà attraversato un varco (porta, apertura, …), che dovrà essere dimensionato per l’affollamento nel locale utilizzando la larghezza unitaria per le vie di esodo orizzontali;
- si avrà un aumento dell’affollamento nel corridoio, dovuto all’affollamento di tutti i locali ad esso collegato;
- si avrà un’uscita di piano con un suo varco, che dovrà essere dimensionata per l’affollamento nel corridoio utilizzando la larghezza unitaria per le vie di esodo orizzontali;
- verranno adoperate le scale, che dovranno essere dimensionate per l’affollamento di tutti i piani serviti utilizzando la larghezza unitaria per le vie di esodo verticali;
- verranno attraversate le uscite finali, che dovranno essere dimensionate per tutti i flussi che l’attraverseranno.
In tale disamina dovranno essere impiegate correttamente le definizioni per un coerente dimensionamento del sistema d’esodo.
Specifica d’impianto (punto 12 del paragrafo G.1.14)
È da precisare che la specifica d’impianto deve essere redatta per tutti agli impianti di protezione attiva antincendio, ossia rete idranti, sprinkler, rivelazione e allarme incendio, evacuatori di fumi e calore, …
Essa è definita come “documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, estensione dettagliata dell’impianto, …) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, …). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.”.
Dalla definizione si evidenzia come, in fase di valutazione progetto, non sia necessario il dettaglio del dimensionamento dell’impianto ma sono sufficienti le sue caratteristiche principali, idonee al rischio, dedotte dalla valutazione del rischio d’incendio; per esempio:
- per la rete idranti: norma utilizzata area coperta dagli idranti, portata e pressione agli idranti, riserva idrica, …
- per gli IRAI: norma utilizzata, aree coperte dai rivelatori, tipo di rivelatori (puntiformi, a barriera, ad aspirazione, …);
- per gli EFC: norma utilizzata, compartimenti interessati, tipo di impianto (p.e. naturale o forzato), superficie di smaltimento o portata di fumi dell’impianto, …);
In ogni caso devono essere prodotti lo schema a blocchi e gli schemi funzionali.
Discorso a parte deve essere fatto per la richiesta della norma di produrre “… l’attestazione dell’idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.”; tale aspetto è importante in quanto evidenzia come il semplice rischiamo ad una norma, p.e. UNI, non sia sufficiente in quanto, spesso, i valori che sono riportati in esse, sono valori minimi ma non è detto che siano idonei in relazione al pericolo d’incendio presente nell’attività. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda alla pagina “Specifica d’impianto” del sito.
Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto (punto 18 del paragrafo G.1.14)
Esso è definito come “documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Il manuale deve essere predisposto dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati, e consegnato all’utilizzatore.”.
Tale manuale deve quindi mettere il titolare della struttura nelle condizioni di sapere quali debbano essere i controlli, e le loro frequenze, per una corretta gestione dell’impianto nel tempo.
È importante evidenziare come esso non sia da assimilare al registro delle verifiche periodiche rispetto al quale è da considerare come la fonte da cui derivano le caratteristiche dei controlli e le loro frequenze.
Dalla definizione risalta che il manuale deve essere redatto in lingua italiana e che deve comprendere “le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.”, quindi, esso, deve essere relativo all’intero impianto e non a parti di esso; per esempio, per una rete idranti, non può essere solo il manuale d’uso e manutenzione della pompa, oppure, per un IRAI, non può essere relativo solo alla centralina.
Nella definizione è chiarito, come in altri decreti, che è obbligo dell’installatore redigere un manuale d’uso e manutenzione coerente all’impianto progettato e realizzato. Per un maggiore approfondimento sul tema si rimanda alla pagina “Manuale d’uso e manutenzione” del sito.
Tolleranza (punto 1 del paragrafo G.1.22)
È definita come “differenza in valore assoluto tra la misurazione effettuata in sito e la corrispondente misura progettuale.”; da notare che essa è riferita alla differenza fra valore progettuale e valore in opera.
Tolleranza ammissibile (punto 2 del paragrafo G.1.22)
Essa è definita come “valore ammissibile della tolleranza stabilito in forza di una norma o di una regola tecnica o, in assenza, dal progettista”; essendo una tolleranza, come detto, è riferita alla differenza fra valore progettuale e valore in opera, per cui non può essere utilizzata in fase progettuale. Ossia, se una norma prevede, che un dato valore non può essere inferiore a 2,00 m e la tolleranza ammissibile per tale valore è del 5%, per cui è accettabile una realizzazione in opera non inferiore di 1,90 m, non può essere accettabile, in fase progettuale, prevedere un valore di 1,90 m. Su tale aspetto si rimanda, per maggiore dettaglio, al punto 2.2 del chiarimento prot. n. 3372 del 16/04/2009.

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