Data redazione 18 maggio 2026
Dalla pubblicazione del DM 03/08/2015, cd codice di prevenzione incendi o codice, sono passati più di dieci anni ma, alcuni aspetti, non sono stati ancora compresi fino in fondo.
Di seguito verranno evidenziati alcuni di tali aspetti che si ritengono importanti per una corretta applicazione del codice. Per non appesantire la lettura della pagina si riporteranno solo alcuni spunti dei diversi capitoli, rinviando ad ulteriori pagine per un maggiore approfondimenti.
Le pagine con maggiore approfondimento verranno inserite man mano che verranno redatte.
Nel tempo, per l’individuazione delle misure antincendio, si sono succeduti diversi metodi che possono essere così riassunti:
- “metodo tradizionale”: prescrittivo
- codice di prevenzione incendi: semiprestazionale
- ingegneria antincendio (FSE): prestazionale.
Per un approfondimento su tale tematica si rimanda alla pagina “Evoluzione della normativa tecnica di prevenzione incendi”.
Per metodo tradizionale si intende quello utilizzato prima dell’entrata in vigore del DM 03/08/2015.
Il codice è quindi un metodo “semiprestazionale”, ossia combina un sistema “guidato” per l’individuazione del rischio associato all’attività (valutazione del rischio e profili di rischio), con la possibilità di scelta della misura antincendio (soluzione conforme o soluzione alternativa).
Esso ha quindi in sé alcune parti prescrittive ed altre prestazionali che vengono individuate nel contesto trattato.
Tale doppia veste ha generato confusione nell’applicazione del codice che, invece, se correttamente interpretato, porta ad uno sviluppo lineare nell’individuazione della più idonea misura antincendio.
Capitolo G.1 – Termini, definizioni e simboli grafici (Vai alla pagina specifica)
Le definizioni ricoprono un aspetto importante ma non di rado sottovalutato. Esse non solo sono diverse da quelle del metodo tradizionale ma sono anche più numerose e, spesso, non hanno un riscontro in tale metodo.
Per esempio, la definizione, e quindi le caratteristiche, del luogo sicuro sono molto diverse fra i due metodi e ciò incide sulle misure dell’esodo, oppure la determinazione del piano di riferimento, parametro importante per il codice ma spesso non considerato. Tale parametro è esplicitamente richiesto dal codice, infatti, alla fine del punto 2 del paragrafo G.1.7, è scritto “La determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto”.
Il motivo dell’importanza di tale parametro è nella sua definizione, ossia quella di luogo deputato ad accogliere i soccorritori e, eventualmente, anche luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l’esodo degli occupanti del compartimento. La sua individuazione è quindi importante nella gestione della sicurezza in emergenza.
La definizione di occupante svolge un ruolo determinante nell’applicazione del codice, esso è definito come “persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.”, in tale definizione è da evidenziare come l’occupante non sia da assimilare al dipendente della ditta ma a tutte le persone che “a qualsiasi titolo”, ossia per qualunque motivo, possano accedere all’interno dell’attività. L’altro aspetto importante che risalta dalla definizione è che l’occupante deve essere considerato “anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.”, ossia persone con disabilità o con specifiche necessità (per esempio: persone anziane, bambini, persone con arti ingessati, donne in gravidanza, …).
Le definizioni, e quindi le caratteristiche, di luogo sicuro e di luogo sicuro temporaneo sono necessarie per una corretta verifica delle lunghezze d’esodo; per esempio le vie di esodo devono essere valutate fino a luogo sicuro o sicuro temporaneo mentre la lunghezza di corridoio cieco fino a luogo sicuro, e non fino a luogo sicuro temporaneo, o fino a dove sono possibili due percorsi d’esodo indipendenti.
È quindi basilare che il progettista conosca, e applichi correttamente, i termini e le definizioni indicate nel codice.
Capitolo G.2 – Progettazione per la sicurezza antincendio
Il capitolo G.2 “Progettazione per la sicurezza antincendio” non è solo una descrizione delle caratteristiche del DM 03/08/2015, ma ne spiega le ipotesi fondamentali, gli obiettivi e l’approccio col quale deve essere applicato.
Un paragrafo fondamentale è il G.2.6.1 “Valutazione del rischio d’incendio per l’attività”; da precisare che esso non riguarda la descrizione dell’attività né, tantomeno, l’individuazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni, ed Rambiente), tali aspetti sono preliminari e conseguenziali alla valutazione del rischio ma non sono la valutazione.
La prima nota del paragrafo recita “La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.” e non indica che riguardi solo la descrizione dell’attività né che serva per la determinazione dei profili di rischio.
I profili di rischio, come indicato alla nota del paragrafo G.2.6.2 sono “indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d’incendio condotta dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo G.2.6.1.”.
La valutazione del rischio deve quindi analizzare, per quella data attività, i rischi presenti, i possibili incendi e le corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente.
Si vuole evidenziare, con un esempio, come una stessa attività possa avere una diversa valutazione del rischio.
Una scuola deve rispettare sia le RTO che la RTV specifica (V.7). La semplice individuazione del profilo di rischio non è sufficiente a definirne il grado di rischio. La caratteristica prevalente degli occupanti “δocc” è praticamente sempre “A” ma la scuola può essere adibita a scuola materna o ad università ed è evidente che il rischio per gli occupanti sia diverso e, tale rischio, può essere evidenziato solo da una corretta valutazione del rischio d’incendio, infatti, sia la RTO che la RTV, non tengono conto di tale aspetto. Analogo ragionamento deriva dalla presenza di laboratori, dalla conformazione dell’edificio, ….
Capitolo G.3 – Determinazione dei profili di rischio delle attività
I profili di rischio, come detto, sono indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sostituiscono la valutazione del rischio d’incendio.
Come noto essi sono tre e così definiti:
- Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana
- Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici
- Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente.
È da osservare che Rvita è attribuito a ciascun compartimento mentre Rbeni ed Rambiente all’intera attività o ad ambiti di essa.
Tale differenziazione porta a dire che la determinazione delle misure antincendio deve essere effettuata per singoli compartimenti all’interno dei quali potrebbero essere presenti ambiti con specifici Rbeni ed Rambiente o, essi, potrebbero essere attribuiti all’intera attività.
È onere del progettista strutturare la progettazione in modo che siano correttamente attribuiti i profili di rischio ai diversi compartimenti e aree e che le valutazioni siano coerenti col rischio presente.
Capitolo S.1 – Reazione al fuoco
La reazione al fuoco è una misura che nel tempo ha preso sempre maggiore importanza, per essa è necessario conoscere anche il DM 26/06/1984 ed il DM 10/03/2005 che trattano tale caratteristica negli aspetti generali (qui il testo coordinato).
È il caso di precisare che, del testo coordinato, ai fini dell’applicazione del codice, sono necessari solo i due decreti sopra citati e non il DM 15/03/2005 che tratta dei requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, col metodo tradizionale, in base al sistema di classificazione europeo.
Bisogna porre attenzione al fatto che per tale misura antincendio sono previsti due ambiti di applicazione che sono le “vie di esodo” (Tabella S.1-2 del codice) e gli “altri locali dell’attività”. (Tabella S.1-3 del codice)
In realtà l’aspetto relativo alle vie di esodo (Tabella S.1-2) non è attinente a tutta la lunghezza della via di esodo, infatti, per tutti i livelli di prestazione, è presente la nota [1] che recita “Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri…) e spazi calmi”, per cui bisogna tenere presente quali siano le definizioni di via d’esodo e di percorsi d’esodo dati dal codice.
Capitolo S.2 – Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco è una misura storica, che nel tempo si è evoluta passando dalla vecchia circolare n. 91 del 14/09/1961 a quella prevista dal codice.
Per tale misura è necessario conoscere anche il DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.” (qui il testo coordinato della resistenza al fuoco).
È il caso di precisare che, del testo coordinato, ai fini dell’applicazione del codice, è necessario solo il DM 16/02/2007 e non il DM 09/03/2007 che riporta il metodo di calcolo di tale misura col metodo tradizionale.
Capitolo S.3 – Compartimentazione
La compartimentazione ha assunto, col codice, un nuovo aspetto che è quello relativo al distanziamento fra edifici, criterio che, col metodo tradizionale, non era considerato.
Tale distanziamento è uno spazio di separazione e, quindi, nella sua determinazione, si vincola il responsabile dell’attività a considerarne la presenza nel caso di futuri ampliamenti e/o modifiche.
Capitolo S.4 – Esodo
Il capitolo dell’esodo è fra i più articolati e complessi ma offre diversi spunti e soluzioni che, se adeguatamente interpretati, possono condurre all’individuazione della misura più idonea.
Fra le cose da tenere in considerazione si evidenziano:
- l’individuazione degli occupanti secondo la definizione del codice
- la determinazione dell’affollamento secondo le tabelle S.4-12 e S.4-13 del codice o, in alternativa, dichiarazione del responsabile dell’attività
- l’individuazione del/dei piani di riferimento
- l’attribuzione delle caratteristiche delle vie di esodo, in particolare delle scale (p.e. andrebbero precisate, qualora presenti, quali sono le “scale d’esodo protette” e le “scale protette” che, per l’esodo, col codice, hanno caratteristiche e metodi per il calcolo della lunghezza d’esodo diversi)
- la determinazione del luogo sicuro con le caratteristiche per accogliere gli occupanti
- la determinazione degli eventuali spazi calmi.
Un aspetto spesso non correttamente affrontato riguarda l’individuazione dell’affollamento secondo le indicazioni del codice.
Il codice, infatti, per il calcolo dell’affollamento riporta “L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato: …”, in tale frase si rileva che l’affollamento è il valore massimo, e quindi non può essere superato, e che deve essere determinato per “ciascun locale” e non per compartimento. Tale criterio è evidente se si guarda alla definizione di via di esodo “percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano” nella quale viene indicato l’inizio della verifica “dal luogo in cui si trovano” per cui, dovendosi dimensionare, oltre alla lunghezza dell’esodo, anche la larghezza dei diversi varchi/porte e definire la tipologia dei dispositivi di apertura che si possono incontrare durante l’esodo, è necessario conoscere l’affollamento dei singoli locali.
Da tenere presente che, per le porzioni di vie d’esodo impiegate come percorso di accesso ai piani per soccorritori, deve essere previsto un incremento della larghezza delle stesse di 500 mm. Tale incremento è da prevedere sempre e non solo nel caso di livello di prestazione IV dell’operatività antincendio in quanto è formalmente richiesto al punto 5 del paragrafo S.4.8.5 del codice.
Capitolo S.5 – Gestione della sicurezza antincendio
Il capitolo S.5 “Gestione della sicurezza antincendio” è una misura non ancora del tutto considerata come tale e che necessiterebbe di maggiore attenzione.
Col metodo tradizionale la gestione era demandata alla fase dell’esercizio dell’attività, col codice di prevenzione incendi tale misura è divenuta una strategia al pari delle altre, quali, per esempio, la resistenza al fuoco, il controllo dell’incendio, ….
Rinviare alla fase di esercizio la gestione equivarrebbe, per il codice, rimandare all’esercizio dell’attività la determinazione di misure come la resistenza al fuoco o la reazione al fuoco.
Ciò è evidente già dalla semplice lettura dell’elenco delle strategie previste dal codice, infatti essa è inserita fra le altre misure antincendio e prevede la possibilità di misure alternative per cui, essa, deve essere determinata già in fase progettuale.
Più chiaramente lo si desume dalla lettura del paragrafo S.5.6 che già dal titolo “Progettazione della gestione della sicurezza” ne implica la determinazione in fase progettuale.
Esplicativa è la frase “Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell’attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio ed in emergenza devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica.” dalla quale si evidenzia, oltre alla sua determinazione in fase progettuale, anche alla sua strutturazione, ossia, in tale sezione, vanno inserite tutti quegli aspetti dedotti in fase della valutazione del rischio incendio e progettuale che saranno alla base per una corretta gestione della sicurezza antincendio della struttura, p.e. limitazione del carico d’incendio, mantenimento delle distanze di sicurezza, …, desunte dal capitolo della resistenza al fuoco, del sistema d’esodo, ….
In tale misura, per i luoghi di lavoro, devono essere individuati, già in fase di progettazione, il numero ed il livello di formazione degli addetti antincendio, tale aspetto è chiaramente riportato nel paragrafo S.5.6 nella frase “… se l’attività è lavorativa, la relazione tecnica deve riportare i contenuti principali del piano di emergenza, ivi inclusi il numero di addetti alla gestione delle emergenze ed il loro livello di formazione;”.
Capitolo S.6 – Controllo dell’incendio
Il capitolo del controllo dell’incendio, S.6, comporta la determinazione delle attrezzature e degli impianti finalizzati allo spegnimento dell’incendio, un’applicazione letterale della sezione porta facilmente, nella maggior parte dei casi, all’individuazione delle misure da adottare (numero e tipo di estintori, necessità o meno di impianto idrico antincendio, …).
Una maggiore attenzione può invece portare ad implementare tali misure, infatti una corretta valutazione del rischio d’incendio potrebbe indurre a mettere più estintori in modo da fissare lunghezze dei percorsi più brevi, rispetto a quelli fissati dal decreto, per arrivare agli stessi, oppure all’installazione di una rete idranti anche se il carico d’incendio specifico è inferiore a 600 MJ/m2.
Tale ultimo aspetto porta a due riflessioni, la prima è, per esempio, che se il carico d’incendio specifico previsto è di poco inferiore al valore di 600 MJ/m2, la gestione della sicurezza antincendio in esercizio deve essere molto accurata per evitare di superare tale valore, nel qual caso, automaticamente, le misure adottate non sarebbero più sufficienti. A tal proposito il codice precisa, alla nota del paragrafo G.2.3 che “Si ritiene pertanto che nelle attività progettate, realizzate e gestite secondo le indicazioni di sicurezza antincendio ed i metodi del presente documento, il residuo rischio d’incendio sia considerato accettabile.” che comporta anche che, se la realizzazione non rispetta quanto indicato dal decreto, il rischio residuo d’incendio non è da considerarsi accettabile.
La seconda riflessione è che se il materiale combustibile non è uniformemente ripartito, ma è concentrato in un’area del compartimento, il carico d’incendio specifico deve tener conto di tale distribuzione il che potrebbe comportare, oltre ad un diverso valore della resistenza al fuoco, la necessità di una rete idranti dedicata a tale settore.
Capitolo S.7 – Rivelazione e allarme
Il capitolo S.7 “Rivelazione e allarme” è simile al capitolo S.6 nella determinazione del livello di prestazione in funzione del carico d’incendio specifico per alcuni Rvita.
Anche in questo caso il valore di 600 MJ/m2 è discriminante per la realizzazione di un IRAI e, come per la rete idranti, bisogna porre cura ad adottare valori leggermente inferiori per evitarne l’installazione.
Capitolo S.8 – Controllo di fumi e calore
Tale misura è stata poco considerata nel metodo tradizionale mentre nel codice viene strutturata in modo dettagliato.
Una peculiarità, del controllo di fumi e calore nel codice, è quella di considerarne tre possibilità: 1) la non necessità; 2) lo smaltimento per agevolare le squadre di soccorso; 3) lo smaltimento per la salvaguardia degli occupanti ed, eventualmente, dei beni.
Tranne casi particolari il sistema più utilizzato è il secondo, per i quale sono previsti diversi metodi di calcolo delle superfici (SE1, SE2 e SE3) ottenibili tramite diversi sistemi di apertura (tipi di impiego SEa, SEb, SEc, …).
Da sottolineare che anche per tale misura un valore chiave, insieme a 1200 MJ/m2, è quello di 600 MJ/m2 del carico d’incendio specifico e, come per le strategie S.6 e S.7, è necessario un monitoraggio di tali valori.
Una particolare attenzione va posta ai sistemi di apertura in quanto è da ricordare che essi devono essere prontamente apribili in caso di incendio. Su tale aspetto il chiarimento prot. n. 4096 del 12/03/2020, dettaglia sia la fase progettuale che quelle di SCIA e rinnovo.
Capitolo S.9 – Operatività antincendio
Tale misura, nel metodo tradizionale, è presente come accesso ai mezzi di soccorso e accostamento dell’autoscala.
Il codice amplia tale concetto prevedendo, a seconda del livello di prestazione, misure più semplici o più complesse, in particolare dettaglia maggiormente gli aspetti gestionali che, come detto prima, devono essere esplicitati nel capitolo S.5 in quanto, l’operatività antincendio, non può che essere legata alla gestione della sicurezza antincendio.
Capitolo S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Nel capitolo S.10 “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”, fra le altre cose, bisogna tener conto degli obiettivi prefissati al paragrafo S.10.5 che alla lettera e) riporta “consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;” abbinata alla frase del punto 1 del paragrafo S.10.6.1 “Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica devono possedere caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell’incendio e di messa in sicurezza dell’attività”.
Spesso, come misura di sicurezza contro le folgorazioni, in caso di intervento dei soccorritori che devono utilizzare getti d’acqua, viene previsto un sistema d’illuminazione di sicurezza con lampade autoalimentate a bassa tensione.
Alcune volte sono però utilizzati dei soccorritori CPSS che alimentano la rete dell’illuminazione di sicurezza a 230 V per cui, anche in caso di sezionamento della rete elettrica principale, permarrebbe il rischio di folgorazione.
Capitolo V.1 – Aree a rischio specifico
Un’area a rischio specifico è, come definito al paragrafo G.1.16, un “ambito dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività.”, ciò comporta che, rispetto al rischio presente nell’attività, alcune aree hanno delle peculiarità di rischio incendi che portano il progettista ad effettuare una valutazione apposita su tale ambito.
L’individuazione di tali aree può essere determinata da una regola tecnica verticale oppure dalla valutazione del rischio d’incendio del progettista, su tale aspetto il capitolo V.1 riporta alcuni criteri per effettuarne l’individuazione.
È quindi importante, come detto in precedenza, che, prima dell’attribuzione dei livelli di rischio incendio e delle relative misure, il progettista esegua una corretta valutazione del rischio incendio della struttura.
Capitolo V.2 – Aree a rischio per atmosfere esplosive
Oltre al rischio incendio, il codice di prevenzione incendi prevede che debba essere valutato specificatamente il rischio d’esplosione dovuto alla possibile formazione di atmosfere esplosive.
Tale aspetto, per le attività che non trattano esplosivi, è stato chiaramente espresso dal D. Lgs 08/03/2006, 139, che, al comma 2 dell’art. 13 riporta “2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e di esplosione …”.
Tale argomento prevede un’attenzione ed una conoscenza particolare del fenomeno e le risultanze devono portare, in fase di progetto, alla classificazione delle zone con presenza di atmosfere esplosive e i prodotti compatibili per essere impiegate in esse.
Capitolo V.1 – Vani degli ascensori
I vani degli ascensori rappresentano una via privilegiata per la propagazione degli incendi, infatti, per il DM 16/02/1982, elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi prima del DPR 01/08/2011, n. 151, essi rientravano fra le attività soggette.
Il DPR 151/2011 non ne prevede più l’assoggettabilità ma, ai fini antincendio, essi rappresentano un rischio aggiuntivo, per cui devono essere trattati in modo da ridurre tale rischio a livello accettabile.
Il capitolo V.1 prevede, sulla falsariga del DM 15/09/2005 per il metodo tradizionale, cinque tipologie di ascensori:
- SA: vani aperti
- SB: vani protetti
- SC: vani a prova di fumo
- SD: vani per ascensori antincendio
- SE: vani per ascensori di soccorso
per ognuno di essi sono previste diverse misure da adottare. È da tenere presente che le misure previste dal codice per tali tipologie non sono uguali a quelle delle analoghe individuate dal DM 15/09/2005 per cui le due classificazioni, e le relative misure, devono essere applicate nei rispettivi metodi (tradizionale e codice).

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