Attività in proroga


Se hai un minuto da dedicarci ci piacerebbe conoscere il tuo parere sul sito compilando il modulo a questo link.

Per diverse attività, esistenti alla data di entrata in vigore della specifica regola tecnica di prevenzione, è stato previsto un periodo per la realizzazione delle misure antincendio previste.

Per molte di esse i termini per l’adeguamento sono stati prorogati più volte e con diverse norme per cui si ritiene utile riportare un riassunto dello situazione attuale del regime di proroga per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Attività in regime di proroga

AttivitàSottoattivitàData fine prorogaNorma di prorogaNote
66. Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto31/12/2024Legge 27/12/2017, n° 205 e s.m.i. (DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14)In possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio e previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi Piu misure gestionali previste dal c. 2 dell’art. 12-bis del DL 29/12/2022, n. 198 convertito con  L 24/02/2023
Rifugi alpini31/12/2023Legge 27/12/2017, n° 205 e s.m.i. (DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14) 
67. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presentiScuole di ogni ordine, grado e tipo31/12/2024Comma 2 dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 e s.m.i (DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14) 
Asili nido31/12/2024Comma 2-bis dell’art. 4 del DL 30/12/2016, n° 244 e s.m.i (DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023) 
Università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica31/12/2024Art. 2-ter del DL 30/12/2016, n° 244 (DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14)Devono essere rispettatte delle scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Tali misure e scadenze sono state determinate col DM 25/08/2022.
68. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;   (Adeguamento per punti del decreto)Art. 2 c. 1 DM 19/03/2015  

lett. c) scadenza 24/04/2023  

lett. d) scadenza 24/04/2026  

lett. e) scadenza 24/04/2028 (non aveva beneficiato dell’anno previsto dal DM 20/02/2020)
DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14 (più art. 1 DM 20/02/2020) Devono essere state  rispettate le misure di sicurezza previste per le due scadenze precedenti: lettere a) e b) dell’art. 2 c. 1 del DM 19/03/2015
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;   (Adeguamento per lotti del decreto)Art. 2 c. 2 DM 19/03/2015  

lett. c) scadenza 24/04/2023  

lett. d) scadenza 24/04/2026  

lett. e) scadenza 24/04/2028 (non aveva beneficiato dell’anno previsto dal DM 20/02/2020)
DL 29/12/2022, n. 198 e L 24/02/2023, n. 14 (più art. 1 DM 20/02/2020)Devono essere state  rispettate le misure di sicurezza previste per le due scadenze precedenti: lettere a) e b) dell’art. 2 c. 2 del DM 19/03/2015
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 e fino a 1.000 m2Art. 3 c.1 DM 19/03/2015  

lett. b) scadenza 24/10/2020  

lett. c) scadenza 24/10/2023    
Art. 1 DM 20/02/2020  Devono essere state  rispettate le misure di sicurezza previste per la scadenza precedente: lettera a) dell’art. 3 c. 1 del DM 19/03/2015
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1.000 m2Art. 3 c.4 DM 19/03/2015  

lett. c) scadenza 24/04/2020  

lett. d) scadenza 24/04/2023
Art. 1 DM 20/02/2020  Devono essere state  rispettate le misure di sicurezza previste per la scadenza precedente: lettera a) dell’art. 3 c. 4 del DM 19/03/2015
72. Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.Tutti31/12/2023Commi 566, 567 e 568 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n° 145 e s.m.i.Modalità e i tempi ancora da stabilire con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze
78. Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.Aerostazioni07/10/2023Art. 45-bis del DL 16/07/2020, n. 76 e s.m.i  Per i lavori previsti alla lettera c) dell’art. 6, comma 1,  del DM 17/07/2014
80. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 mGallerie ferroviarie31/12/2024comma. 17-bis dell’art. 13 del DL 31/12/2020, n. 183 e s.m.i.Tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al  precedente  art.  2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II del DM 28/10/2005

Copyright © 2013 tuttoprevenzioneincendi.it. Tutti i diritti riservati.
© 2024 tuttoprevenzioneincendi.it