Stralci delle norme interessate
- l’art. 14, comma 4, del D. L.gs 8/3/2006 n. 139 riporta “Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia”
- il DPR 07/09/2010 n° 160 riporta, all’art. 2 – Finalità e ambito di applicazione – : “1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59. – 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto.”
- l’art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP ) dello stesso DPR riporta: “ 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.”
- l’art. 5, comma 4 del DPR 07/09/2010 n° 160 riporta: “Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, commi 5 e 6.”
- la lett. e) dell’art. 1 del DPR 01/08/2011 n. 151 definisce: “SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;”
- l’art. 10 (Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive – SUAP -) del DPR 01/08/2011 n. 151 riporta “ 1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. – 2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. – 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
- La legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge “Misure per la crescita del paese”, aggiunge, all’art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis che riporta: “Lo Sportello Unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte”.
Si riporta di seguito la Fig. 1 dello schema semplificato di tale procedimento

Fig. 1
Note
1. Laddove sono previste procedure che interessano gli sportelli unici (SUAP o SUE) la documentazione, per qualunque amministrazione interessata, deve transitare esclusivamente tramite gli stessi (DPR 07/09/2010 n° 160 e art. 5 del DPR 06/06/2001 n° 380 e ss.mm.ii.) sia dall’utente verso le amministrazioni interessate che viceversa, secondo lo schema di Fig. 1.
2. Riscontrando anche quanto riportato nell’allegato al DPR 07/09/2010 n° 160 si deduce che la documentazione relativa alla prevenzione incendi deve pervenire ai Comandi VVF tramite SUAP o SUE in formato digitale e tramite pec.
3. In linea di massima il procedimento di prevenzione incendi per le attività in categoria A ricade nel procedimento automatizzato di cui al capo III del DPR 07/09/2010 n° 160 (fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto) mentre il procedimento ordinario, di cui al capo IV dello stesso DPR, si applica alle attività in categoria B e C.
4. Le verifiche effettuate sulla documentazione al momento della SCIA sono di tipo formale, per cui la veridicità e la bontà della stessa è in capo all’asseveratore ed al titolare dell’attività
5. La documentazione, nei formati previsti nell’allegato al DPR 07/09/2010 n° 160, deve essere firmata digitalmente, dall’estensore del documento, in formato .p7m (nota prot. n° 7227 del 21/03/2011 che riporta i formati accettati dai VV.F.) e trasmessa tramite pec.
6. I comuni possono avere uno sportello SUAP proprio, associato con altri comuni o in convenzione con le camere di commercio.
Il SUAP di appartenenza di un comune è reperibile al’indirizzo https://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap#nogo.
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