Data creazione 24 settembre 2025
Il DM 07/08/2012, al paragrafo A.1.4 dell’allegato I, fra la documentazione da produrre con l’istanza di valutazione dei progetti per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, riporta “Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali, (quali ad esempio, portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, ecc …) e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nell’attività.”
Tale aspetto è stato ripreso dal DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.” e, successivamente, dal DM 03/08/2015 (cd Codice di prevenzione incendi)
Da notare come il DM 20/12/2012 riporta la frase “regola tecnica” riferita allo stesso decreto.
Esso indica, fra le altre cose, la documentazione da produrre in sede di esame progetto per gli impianti di protezione attiva antincendio, estendendo, di fatto, quanto era riportato dal paragrafo A.1.4 del DM 07/08/2012 anche alle attività regolate da specifiche disposizioni antincendio.
La “specifica d’impianto” è stata definita per la prima volta al punto 1.2 dell’allegato al DM 20/12/2012 ed è così espressa “Specifica dell’impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, l’estensione dettagliata dell’impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività;”.
La specifica d’impianto è diversa dal progetto dell’impianto che è definito, nello stesso decreto, come “Progetto dell’impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire;”.
Tale precisazione è necessaria per comprendere alcune “richieste” del decreto, infatti tale DM, al punto 3.1 dell’allegato, riporta che la documentazione da presentare, ai fini della valutazione progetto, è la specifica d’impianto e non il progetto dell’impianto, quest’ultimo potrà essere sviluppato successivamente in sede di progetto di dettaglio.
Il punto sopra indicato precisa che, se la norma impiegata è pubblicata dall’Ente di Normalizzazione Europea, il progetto può essere firmato da tecnico abilitato mentre, se la norma è pubblicata da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, il progetto deve essere a firma di professionista antincendio.
La specifica dell’impianto, come indicato nella definizione, è una sintesi dei dati tecnici, che però sono importanti perché vincoleranno la progettazione sulle prestazioni dell’impianto.
Per esempio, per una rete idranti, dovranno essere indicate:
- norma di riferimento
- livello di pericolosità, se previsto
- portata specifica
- pressione operativa
- caratteristica e durata dell’alimentazione
- estensione dell’impianto
- caratteristiche componenti
La specifica d’impianto prevede però, oltre allo schema a blocchi, “l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività”, tale attestazione non è superflua, infatti, per esempio, la sola affermazione “L’impianto è stato progettato secondo la norma UNI 10779” presupporrebbe che i valori riportati in tale norma siano idonei ad un corretto controllo/estinzione dell’incendio.
La norma UNI 10779 però, già alle prime pagine riporta “La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio”, e anche “Finalità della norma è stabilire le caratteristiche che una rete di idranti deve avere e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita. Non è invece compito della norma definire in alcun modo i casi in cui la rete di idranti deve essere realizzata né definirne la relativa tipologia di protezione. Tale decisione deve essere presa a seguito del processo di analisi e valutazione del rischio di incendio per l’attività in esame.”
In sintesi la norma UNI stabilisce le caratteristiche che una rete di idranti deve avere e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita, ma non come deve avvenire la protezione né le sue prestazioni.
Tali ultimi aspetti rivestono un ruolo importante in quanto i valori che riporta la norma sono quelli minimi, ma non è detto siano idonei.
I valori che usualmente si utilizzano (portata di 120 l/min e pressione residua di 0,2 MPa per idrante UNI 45, oppure 300 l/min e pressione residua di 0,3 MPa per idranti UNI 70) sono requisiti minimi, come indicato dalla stessa norma, essi sono indipendenti dal carico d’incendio e dalla sua distribuzione.
Ci si dovrebbe aspettare che, ad un basso carico d’incendio, corrisponda almeno la prestazione minima mentre, all’aumentare del carico d’incendio, una prestazione superiore, valutata, caso per caso, dal progettista.
Anche l’aspetto relativo all’area da proteggere è da considerare un valore minimo. La norma infatti, riporta
“Un fabbricato o un’area al chiuso, per i quali è richiesta la protezione contro l’incendio, sono considerati protetti se la rete idranti ordinaria è estesa all’intero fabbricato o area al chiuso, … omissis …, è raggiungibile con il getto d’acqua di almeno un apparecchio erogatore secondo i criteri nel seguito specificati.”. La norma prevede, come minimo, un erogatore, è onere del progettista valutare se alcune aree, con maggior carico d’incendio o con maggiore velocità di crescita dell’incendio, necessitino di una copertura con due o più idranti e/o, come detto prima, di portate superiore ai 120 l/min o 300 l/min.
L’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività, richiesta nella definizione della specifica d’impianto, di fatto implica che il progettista abbia effettuato la valutazione richiesta dalla norma e consideri idonee anche le prestazioni e la copertura previste.
Analogo ragionamento è valido per le altre norme, quale per esempio la UNI 9795 per gli IRAI, che nel “metodo tradizionale” assume maggiore rilevanza dato che, molte delle regole tecniche tradizionali, non sempre indicano chiaramente gli ambiti di installazione dell’impianto né le sue caratteristiche, ossia funzioni principali e secondarie, tali aspetti, per la definizione di specifica d’impianto, devono essere indicate in sede di progetto, sia dal codice che dal metodo tradizionale.
In conclusione, la definizione di specifica d’impianto, oltre ad indicare cosa inserire in sede di progetto in merito ad un impianto di protezione attiva antincendio impone al progettista di verificare la correttezza del dimensionamento dell’impianto stesso tramite l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al rischio di incendio presente nell’attività.

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