SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)


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Essendo la SCIA, assieme all’asseverazione, il vero documento autorizzativo, per la prevenzione incendi, per l’inizio dell’attività, si ritiene utile precisare alcuni aspetti del modello della SCIA necessari per una corretta compilazione. 

Figura 1

Figura 2

Note

1.   La SCIA deve essere riferita ad un progetto, ad un’attività in categora A o ad una modifica che non comporta aggravio di rischio per cui è necessario barrare almeno una delle caselle riportate (possono essere barrate  anche  due o tutte e tre).

La spunta riportata nella SCIA deve essere in linea con quella dell’asseverazione, che riporta lo stesso schema.

2.   Il titolare dell’attività deve siglare tutte le pagine  e firmare per esteso l’ultima.

3.   La documentazione da allegare deve essere solo la modulistica VV.F., del DM 22/01/2008 n. 37 più, eventualmente, altra, quale, per esempio, la dichiarazione sulle prestazione dell’alimentazione idrica antincendio qualora collegati ad un acquedotto.

4.   Devono essere riportate tutte le attività oggetto della SCIA e la distinta di pagamento; il NB precisa che ciò è obbligatorio.

5.   Si sottolinea che la verifica della SCIA è un atto formale e quindi non attesta la veridicità della documetazione allegata.

2 risposte a “SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)”

  1. Avatar Emanuele Daverio
    Emanuele Daverio

    Ringraziando per il prezioso supporto di questo sito,
    ne approfitto per chiedere una delucidazione… magari è già stato trattato in altre sezioni:
    se ho un’autorimessa con progetto approvato nel 2007 con il vecchio DM, posso oggi SCIAre con riferimento a quel progetto approvato, oppur edevo SCIAre con l’RTV autorimesse?
    grazie molte

    1. Avatar L R
      L R

      Il DM 15/05/2020, che riporta l’ultima versione della RTV.6 sulle autorimesse, riporta che se un’autorimessa sia già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del DPR 151/2011 (rispettivamente valutazione progetto, SCIA o deroga), non necessita di adeguamento.

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