Procedure di modifiche


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Premessa

L’aspetto relativo alle modifiche che si succedono nelle attività sono state molto semplificate dal DPR 151/2011 e, in misura maggiore, dal DM 07/08/2012.

In particolare sono state previste tre tipi di modifiche:

  1. modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio: comportano la produzione della documentazione della modifiche all’atto dell’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) – Sono quelle non comprese nei casi indicati nell’allegato IV del DM 07/08/2012. In tal caso deve essere barrata la casella specifica del modello MOD. PIN 3 – 2018 RINNOVO PERIODICO come indicato in figura 1.
  2. modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (sono quelle non comprese nell’allegato IV del DM 07/08/2012) e possono essere di due tipi (la loro individuazione all’interno dell’allegato andrebbe concordato preventivamente con il Comando VV.F.):
    • modifiche non comportanti aggravio di rischio: implicano solo la presentazione della SCIA completa di documentazione allegata;
    • modifiche comportanti aggravio di rischio: implicano la richiesta preventiva di valutazione progetto (se le attività sono comprese nelle categorie B e/o C) e la successiva presentazione della SCIA completa di documentazione allegata. Se l’attività ricade in categoria A si deposita solo la SCIA completa di documentazione.

Non sono previste procedure diverse da quelle sopra riportate, quindi le eventuali comunicazioni di modifiche, diverse da quelle sopra indicate, non comportano una presa d’atto da parte del Comando VV.F.

Figura 1

Si riporta in figura 2 riassuntivo di quanto esposto.

Figura 2

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