Procedimenti amministrativi per il pubblico spettacolo


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Procedure sui Locali di Pubblico Spettacolo di competenza delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo coordinato completo

PREMESSA

Questa sezione si occupa degli aspetti procedurali del “pubblico spettacolo” trattato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.) e sottoposto ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS)

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla locale CVLPS è fissato dagli artt. 68 – 80 del RD 773/31

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa per cui il pubblico spettacolo non è da intendere, come tipologia né come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011.

Il pubblico spettacolo è legato alla prevenzione incendi in quanto i VV.F. sono componenti delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), che possono essere Prefettizie e Comunali (CPVLPS e CCVLPS; in generale CVLPS), e perché molti di loro sono soggette ai controlli di prevenzione incendi quando sono di tipo permanente e superano le 100 persone presenti. 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L’approfondimento di cui si tratta è relativo all’aspetto amministrativo/procedurale e non sulle misure tecniche di sicurezza.

Il pubblico spettacolo può essere di tipo permanente o temporaneo e per essi vi sono procedure diverse.

Per i procedimenti amministrativi si possono prospettare diversi casi:

A. Locali di pubblico spettacolo di tipo permanente:

1. capienza non superiore a 100 persone presenti: sono soggetti ai controlli della CVLPS col metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 ma non a quelli del DPR 151/2011. Per essi necessita:

  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
  • il parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell’art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.)

2. capienza superiore a 100 persone presenti e fino a 200: sono soggetti sia ai controlli della CVLPS, col metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635, che a quelli previsti del DPR 151/2011 per le attività in categoria B. Per essi necessita:

  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo 
  • procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 per le attività in categoria B (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF non vi è obbligo di sopralluogo che può essere a campione)
  • il parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 141 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell’art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.

3. capienza superiore a 200 persone presenti: sono soggetti sia ai controlli completi della CVLPS che a quelli previsti del DPR 151/2011 per le attività in categoria C. Per essi necessita:

  • Parere preventivo alla CVLPS
  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto
  • procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 per le attività in categoria C (richiesta di valutazione progetto preventiva e successivo deposito della SCIA prima dell’esercizio. Per i VVF vi è obbligo di sopralluogo con rilascio del CPI)


B. Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo (cd manifestazioni temporanee)

Essi sono soggette solo i controlli della CVLPS ma non a quelli del DPR 151/2011

Su cosa si debba intendere per “manifestazione temporanea” si rimanda al chiarimento prot. n° 5918 del 19/05/2015.

1. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (NB. Entro le ore 24 del giorno d’inizio e non entro 24 ore del giorno d’inizio):

  • la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (artt. 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e ss.mm.ii.)

2. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio (metodo semplificato di cui all’art. 141 del Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 e ss.mm.ii.), necessita:

  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sostituiti da una relazione tecnica di un professionista titolato iscritto al proprio albo
  • il parere preventivo alla CVLPS non è più necessario ai sensi del c. 2 dell’art. 1 del RD 06/05/1940, n° 635 come modificato dalla lettera c) del c.1 dell’art. 4 del D. Lgs 26/11/2016, n. 222.

3. Eventi oltre 200 partecipanti per qualsiasi orario di svolgimento. Per essi si applica la procedura normale prevista dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e dal Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635, per cui occorre:

  • Parere preventivo alla CVLPS
  • verifiche ed accertamenti della CVLPS sul posto prima dell’inizio dell’evento

Al fine di semplificare le procedure per alcuni spettacoli dal vivo è stato emanato il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 27/12/2024, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21/02/2025, n. 16) che riporta:
“Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo.
2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.”.

Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 27/12/2024, n. 201 come convertito, rende permanente, con alcune modifiche, il regime di semplificazione apportato dall’art. 38-bis del DL 16/07/2020, n. 76, emanato quale fase sperimentale prima del DL 27/12/2024, n. 201.


SCHEMA RIASSUNTIVO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(Per la procedura di semplificazione vedere il comma 2 dell’art. 7 del DL 27/12/2024, n. 201, convertito, con modificazioni, con L. 21/02/2025, n. 16)

Per il rilascio di eventuali licenze si applicano le procedure di cui agli artt. 68 e 69 del RD 773/313.

___________________ 
(1)   Stralcio art. 141, c. 2 del RD 635/40. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

 (2)   Stralcio art. 141, c. 1 del RD 635/40. Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

  1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
  4. accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

 (3)   Stralcio art. 68 del RD 773/31. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

   Stralcio art. 69 del RD 773/31. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

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