In molti casi le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi devono rispettare comunque le misure antincendio e queste sono riportate in norme diverse a seconda delle circostanze.
Il caso più evidente è quello dei luoghi di lavoro, da intendere quelli ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs 81/08, per il quale l’art. 46 riporta:
“Articolo 46 – Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”
In esso, il comma 3, sostanzialmente prevede che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si seguano le procedure previste per esse mentre per le altre sarebbero stati emanati dei decreti riportanti misure antincendio.
Il primo decreto che riportava tutti gli aspetti indicati al comma 3 fu il DM 10/03/1998, che è stato abrogato e sostituito dai decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 e si occupano, ciascuno, di aspetti specifici del comma 3 citato; più in dettaglio gli argomenti trattati sono così suddivisi:
- DM 01/02/2021: metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- DM 02/09/2021:
- criteri per la gestione delle emergenze;
- caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione
- DM 03/09/2021:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
Le misure antincendio sono quindi riportate nell’allegato I al DM 03/09/2021, cd “minicodice”, mentre negli altri due sono comprese le misure manutentive e gestionali.
L’articolo che indica quale norma utilizzare per i luoghi di lavoro è l’art. 3 che DM 03/09/2021.
“Art. 3. – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.”
I commi dell’art. 3 vanno verificati in sequenza, ossia, se non si ricade nel comma precedente si verifica il successivo.
Comma 1, sostanzialmente afferma che se esiste una regola tecnica essa va applicata, precisiamo meglio.
Per regole tecniche devono intendersi sia quelle del metodo “tradizionale” specifiche per un’attività (p.e. DM 09/04/1994 per gli alberghi, DM 26/08/1992 per le scuole, DM 22/02/2006 per gli uffici …) che le RTV del DM 03/08/2015 (RTV.5 per gli alberghi, RTV.7 per le scuole, RTV.4 per gli uffici, …) da utilizzare assieme alle RTO dello stesso decreto.
Va precisato che la regola tecnica va applicata alle attività che rientrano nel suo campo di applicazione; agli uffici con più di 25 persone presenti e meno di 300, per esempio, deve essere applicato il DM 22/06/2006 e non la RTV.4 in quanto questa ha come campo di applicazione gli uffici con oltre 300 occupanti.
Comma 2, Se l’attività non rientra nel comma 1 si verifica se essa è definibile “a basso rischio d’incendio” secondo le caratteristiche indicate al punto 1, comma 2, dell’allegato I al DM 03/09/2021. In caso affermativo si devono applicare le misure antincendio riportate nello stesso allegato I.
Comma 3, Se l’attività non ricade in nessuno dei due casi si devono applicare le misure antincendio riportate nel DM 03/08/2015.
Comma 4, Tale comma dà la possibilità al progettista di applicare il DM 03/08/2015 alle attività a basso rischio di incendio al posto di quelle previste all’allegato I del DM 03/09/2021.
Si può quindi dire che il DM 10/03/1998 non è stato sostituito, per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, solo dai decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 ma anche dal codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015).
È da tenere presente che non sono più utilizzabili le definizioni di luoghi di lavoro a “basso”, “medio” ed “alto” rischio d’incendio in quanto tali livelli non sono più previsti per la determinazione delle misure antincendio. Infatti l’allegato I al DM 03/09/2021 definisce le attività a “basso rischio d’incendio”, in modo diverso da quello indicato dal DM 10/03/1998, mentre il codice di prevenzione incendi determina tali misure in relazione ai profili di rischio (p.e. A1, B2, …).
Unico parallelo coi livelli basso, medio ed elevato, del DM 10/03/1998 sono i livelli di rischio 1, 2 e 3 previsti dal DM 02/09/2021 relativi agli aspetti formativi e gestionali.
Il seguente schema riassume quanto sopra espresso.
A. Attività provviste di regola tecnica di prevenzione incendi | Si applicano le pertinenti regole tecniche. (Specifiche disposizioni antincendio o codice di prevenzione incendi) |
B. Attività “a basso rischio d’incendio“ (Punto 1, comma 2, dell’allegato I al DM 03/09/2021 ) | Si applicano le misure riportate nell’allegato I al DM 03/09/2021 |
C. Attività non ricadenti nelle casistiche A e B | Si applica il DM 03/08/2015 (c.d. Codice di prevenzione incendi) |
B’. In alternativa all’applicazione delle misure riportate nell’allegato I al DM 03/09/2021, possono essere utilizzate quelle del DM 03/08/2015 |
Nel caso di attività non soggette ai controlli di prevenzione che non siano anche luoghi di lavoro deve essere applicata la regola tecnica specifica qualora esistente, per esempio il DM 16/05/1987 n. 246 per gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 12 m. ed inferiore a 24 m.
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