La dichiarazione di conformità degli impianti riveste un aspetto molto importante nel procedimento della SCIA in quanto essa attesta l’idoneità dell’impianto alla regola d’arte.
Il tecnico asseveratore deve quindi verificare la “bontà” di tale dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dal DM 22/01/2008 n. 37.
Alcuni aspetti riportati nel decreto non sempre sono chiari al tecnico o all’installatore, per cui, di seguito, si rimarcano alcuni punti da tenere presente nel verificare l’adeguatezza della dichiarazione.
Consideriamo il modello riportato nel DM 37/2008, che va utilizzato solo per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 p. 2 e art. 2 del DM 22/01/2008 n° 37: (non va quindi utilizzato per gli impianti di controllo fumi)
Figura 1
Precisazioni alle note
1. In merito alla nota (2), relativa al rispetto di un progetto, deve essere riportato il nome del tecnico progettista, la sua qualifica e, quando ne ricorre l’obbligo, gli estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale.
2. È da ricordare che tutti gli impianti devono rispettare un progetto, questo può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice o, nei casi indicati al comma 2 dell’art. 5 del DM 37/08, da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza.
In particolare, per gli aspetti antincendio, il comma 2 alla lettera h) pone l’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) (impianti di protezione antincendio), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Tale comma precisa che il progetto redatto da professionista iscritto negli albi prefessionali è obbligatorio quando:
- vengono installati almeno 4 idranti o almeno 10 apparecchi di rilevamento, indipendentemente dall’assoggettamento al rilascio del certificato prevenzione incendi della struttura;
- l’attività è soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi, indipendentemente dal numero degli idranti o degli apparecchi di rilevamento.
3. deve essere verificato che la ditta installatrice abbia i requisiti per l’installazione per il tipo di impianto dichiarato ossia, per gli impianti di protezione antincendio, sia abilitata all’installazione degli impianti di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art. 1 del DM 37/08. A tal proposito si rimanda alla Lettera Circolare 14/04/2004 n° P749/4101 sott. 106/21.
4. Laddove l’impianto sia ampliamento di uno esistente, nella dichiarazione, e quindi nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto (comma 3 dell’art. 7 del DM 37/08).
5. Sarebbe opportuno che la dichiarazione di conformità si riferisse ad un solo impianto (come chiaramente espresso nella modulistica dei VVF per gli impianti)
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