La reazione al fuoco va certificata secondo la modulistica predisposta dal Corpo Nazionale VVF, essa è analoga al modello di cui al DM 22/01/2008 n. 37 per gli impianti.
Essendo un allegato dell’Asseverazione esso va compilato correttamente in ogni sua parte.
Figura 1
Note
1. Tale modello può essere firmato dal tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio.
2. Deve essere riportato di quante pagine è composta la dichiarazione e da quante tavole grafiche riepilogative. Non possono essere considerate tali quelle del progetto approvato. Si riporta in Fig. 2 un possibile esempio di tali tavola, non legata al modello sopra riportato (nella tavola sono anche indicate un esempio di porte resistenti al fuoco).
3. I prodotti devono essere individuati per gruppi riconducibili ad un prodotto tipo (nel modello sopra R1) e deve essere indicata la loro posizione e caratteristiche (nel caso di cui sopra la reazione al fuoco Cfl-s1)
4. Gli allegati previsti in questo punto non vanno consegnati al Comando VV.F. ma vanno a fare parte del fascicolo da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Si fa notare che questo modello introduce, quale documento da allegare, la DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista per i prodotti da costruzione.
In estrema sintesi
Dal 1° luglio 2013 entra in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione, CPR 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione) al quale si rimanda per maggiori approfondimenti, che sostituisce la vecchia Direttiva 89/106.
Alla luce di questa nuova regolamentazione per ogni prodotto si rende obbligatoria la cosiddetta DoP (Declaration of performance) o Dichiarazione di prestazione, che SOSTITUISCE la vecchia Dichiarazione di conformità.
Questa accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tutti i prodotti da costruzione, per i quali esistono le relative norme armonizzate europee, devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla marcatura CE e dalla relativa DoP. In mancanza di questi è illegale commercializzare i prodotti.
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