Aggiornamento: 28 Febbraio 2026
Le misure di prevenzione incendi sono delle strategie da applicare, qualora previste da una norma cogente, sia nelle attività soggette ai controlli di prevenzione che in quelle non soggette.
Nel seguito indicheremo:
- attività soggette: le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del DPR 151/2011;
- luoghi di lavoro: quelli di cui all’art. 62 del D. Lgs. 81/08;
- metodo tradizionale: metodo per l’applicazione delle misure antincendio prima dell’entrata in vigore del DM 03/08/2015;
- codice di prevenzione incendi (o codice): DM 3 agosto 2015;
- regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi;
- regola tecnica specifica: una norma che tratti, in modo specifico, di una data attività nel metodo tradizionale (p.e. il DM 26/08/1992 per le scuole, il DM 27/07/2010 per supermercati, …);
- regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi, riportata nel DM 03/08/2015, applicabile a tutte le attività (N.B.: è considerata regola tecnica orizzontale l’insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi del DM 03/08/2015)
- regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale (per esempio la RTV.3 quale misura tecnica per i vani degli ascensori; la RTV.8 specifica per le attività commerciali; …)
Le diverse possibilità che possono presentarsi nella scelta di una norma antincendio sono:
- Luoghi di lavoro, sia soggetti che non soggetti;
- Attività soggette ma non luoghi di lavoro (p.e. edifici civile abitazione con altezza antincendi > 24 m; autorimesse condominiali con superficie > 300 m2; …);
- Attività che non siano soggette né luoghi di lavoro (p.e. edifici civile abitazione con altezza antincendi compresa fra 12 m e 24 m; impianti di riscaldamento condominiali con potenza compresa fra 35 kW e 116 kW; autorimesse condominiali con superfice inferiore a 300 m2; …)
Nei luoghi di lavoro, oltre alle misure tecniche, è necessario applicare opportune misure gestionali, in esercizio e in emergenza, come indicato al comma 3 dell’art. 46 del D. Lgs. 81/08 che riporta:
“Articolo 46 – Prevenzione incendi
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.“
Tale comma sostanzialmente prevede che, nei luoghi di lavoro soggetti ai controlli di prevenzione incendi, debbano seguirsi le procedure previste per esse, mentre, per le altre, sarebbero stati emanati dei decreti riportanti misure e criteri antincendio.
Il primo decreto che ha riportato tutti gli aspetti indicati al comma 3 è stato il DM 10/03/1998, abrogato e sostituito dai decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 che si occupano, ciascuno, di aspetti specifici di detto comma.
Più in dettaglio gli argomenti trattati da tali decreti sono così suddivisi:
- DM 01/09/2021: metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- DM 02/09/2021:
- criteri per la gestione delle emergenze;
- caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e della sua formazione;
- DM 03/09/2021 (cd “Minicodice”):
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio.
Mentre le misure indicate nei decreti 1 e 2 settembre 2021 devono applicarsi in tutti i luoghi di lavoro, quelle previste nel DM 03/09/2021 riguardano solo le attività lavorative a basso rischio d’incendio, secondo la definizione riportata nell’allegato allo stesso decreto.
Per le attività, luoghi di lavoro o meno, soggette ai controlli di prevenzione incendi, esistono due corpi normativi, il metodo tradizionale, per il quale esiste una regola tecnica specifica (p.e. il DM 09/04/1994 per gli alberghi; il DM 22/02/2006 per gli uffici; il DM 08/11/2019 per gli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi; …) e il codice di prevenzione incendi che è composto, oltre che da proprie definizioni, da una parte definita come “regole tecniche orizzontali” (RTO, generali per tutte le attività comprese nel campo di applicazione del decreto) e da una parte definita come regole tecniche verticali (RTV, specifica per data attività, p.e. la RTV 4 per gli uffici; o per misure antincendio particolari; p.e. la RTV.13 per le chiusure d’ambito).
Entrambi i corpi normativi si applicano alle attività, che siano luoghi di lavoro o meno, purché compresi nel campo di applicazione della regola tecnica.
È da sottolineare che i due corpi normativi sono alternativi e non complementari, per cui, alcune misure previste in uno di essi, non sono “tout court” applicabile nell’altro e, mentre il codice contiene tutti gli aspetti per la sua applicazione, il metodo tradizionale si avvale di altri decreti per determinare alcuni parametri necessari per l’applicazione di alcune misure; per esempio il DM 09/03/2007 per il calcolo del carico d’incendio e la correlata resistenza al fuoco.
È opportuno precisare che:
- alcune attività, per esempio le strutture sanitarie e gli alberghi, …, sono dotate sia di una regola tecnica specifica che da una RTV del codice, sia per attività soggette che per quelle non soggette;
- alcune attività non soggette hanno una regola tecnica specifica ma non nella RTV del codice, p.e. le scuole;
- alcune attività soggette hanno sia una regola tecnica specifica che una RTV, ma non con lo stesso campo di applicazione, p.e. gli uffici che, nel metodo tradizionale, ne è previsto l’impiego oltre le 25 persone presenti, mentre, nella RTV, oltre i 300 occupanti;
- alcune attività soggette non sono munite di regola tecnica specifica né di RTV, p.e. le officine meccaniche, le logistiche, ….
La determinazione della norma da utilizzare non è quindi sempre di agevole effettuazione. Gli strumenti che guidano all’identificazione della corretta normativa sono l’articolo 2 del DM 03/08/2015 e l’articolo 3 del DM 03/09/2021.
Il primo determina quando applicare le misure del codice o quelle del metodo tradizionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di luoghi di lavoro o meno. Tale articolo, in un primo momento, era valido solo per le attività soggette, successivamente, con il comma 3 dell’articolo 3 del DM 03/09/2021, l’applicazione è stata estesa anche ad alcuni luoghi di lavoro non soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Il secondo guida all’individuazione della corretta norma da adottare nei luoghi di lavoro, indipendentemente che si tratti di attività soggette o meno.
Tale secondo articolo (articolo 3 del DM 03/09/2021) è quello che maggiormente guida alla corretta individuazione della norma da impiegare.
“Art. 3. – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.”
I commi dell’art. 3 vanno verificati in sequenza, ossia, se non si ricade nel comma precedente si verifica il successivo.
Comma 1: sostanzialmente afferma che se esiste una regola tecnica, specifica o RTV, essa va applicata, questa affermazione è precisata meglio di seguito.
Come detto, per regole tecniche, devono intendersi sia quelle del “metodo tradizionale”, specifiche per un’attività (p.e. DM 09/04/1994 per gli alberghi, DM 26/08/1992 per le scuole, DM 22/02/2006 per gli uffici …) che le RTV del DM 03/08/2015 (p.e. RTV.5 per gli alberghi, RTV.7 per le scuole, RTV.4 per gli uffici, …) da utilizzare assieme alle RTO dello stesso decreto; per cui, se esiste una regola tecnica, indipendentemente dal metodo, essa deve essere impiegata.
Va precisato che la regola tecnica va applicata alle attività che rientrano nel campo di applicazione della regola tecnica stessa; agli uffici con più di 25 persone presenti e con meno di 300 occupanti, per esempio, deve essere applicato il DM 22/06/2006 e non la RTV.4, in quanto questa ha come campo di applicazione gli uffici con oltre 300 occupanti.
Se per la stessa attività esiste sia una regola tecnica specifica che una RTV col codice, è facoltà del tecnico scegliere quale dei due metodi applicare. È da ricordare che, una volta individuato il metodo, esso deve essere applicato in modo esclusivo.
Comma 2: Se l’attività non rientra nel comma 1, ossia non ha una regola tecnica, specifica o RTV, si verifica se essa è definibile “a basso rischio d’incendio” secondo le caratteristiche indicate al punto 2, del paragrafo 1 “Campo di applicazione”, dell’allegato I al DM 03/09/2021. In caso affermativo si devono applicare le misure antincendio riportate nello stesso allegato I.
Comma 3: Se l’attività non ricade in nessuno dei due casi precedenti si devono applicare le misure antincendio riportate nel DM 03/08/2015 e, non esistendo una RTV, va applicata solo la RTO.
Comma 4: Tale comma dà la facoltà al progettista di applicare le misure antincendio previste dal DM 03/08/2015, al posto di quelle dell’allegato I del DM 03/09/2021, per le attività a basso rischio di incendio.
Il comma 3 dell’articolo 3 del DM 03/09/2021 è un comma importante in quanto fa superare, per i luoghi di lavoro, le limitazioni del campo di applicazione del codice che, come già detto, aveva, come campo di applicazione originario, solo le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Su tale punto, infatti, la Nota prot. n. 16700 del 08/011/2021 riporta “Inoltre il comma 3 dell’art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.”
Si può quindi dire che il DM 10/03/1998 non è stato sostituito, per le attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, solo dai decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 ma anche dalla RTO del codice di prevenzione incendi.
È da tenere presente che non sono più utilizzabili le definizioni di luoghi di lavoro a “basso”, “medio” ed “elevato” rischio d’incendio, in quanto, tali livelli, non sono più previsti per la determinazione delle misure antincendio.
Infatti, l’allegato I al DM 03/09/2021, definisce le attività a “basso rischio d’incendio”, in modo diverso da quello indicato dal DM 10/03/1998, mentre il codice di prevenzione incendi determina le misure da applicare in relazione ai profili di rischio.
Unico parallelo coi livelli basso, medio ed elevato, del DM 10/03/1998, sono i livelli di rischio 1, 2 e 3 previsti dal DM 02/09/2021 relativamente agli aspetti formativi e gestionali.
Per quanto sopra espresso, la suddivisione delle casistiche che si ritiene più opportuna considerare per una più agevole individuazione delle norme antincendio, ai diversi casi che si possono presentare, è la seguente:
1. Attività luoghi di lavoro, sia soggette che non soggette
Rappresentano la maggior parte dei casi che si possono presentare.
Qualora esistano sia una regola tecnica specifica che una RTV, il tecnico ha facoltà di scegliere il metodo tradizionale o il codice.
Se esiste una sola regola tecnica, specifica o RTV, si applica tale regola tecnica.
Se non esiste regola tecnica e l’attività può essere definita a basso rischio d’incendio, secondo la definizione del DM 03/09/2021, si applicano le misure previste dall’allegato I a tale decreto. In alternativa il professionista può scegliere di usare la RTO del codice.
Se non esiste regola tecnica, e l’attività non può essere definita a basso rischio d’incendio, secondo la definizione del DM 03/09/2021, si applica la RTO del codice.
Tale caso è riassunto nello schema seguente.
Schema di flusso 1: determinazione norma antincendio nei luoghi di lavoro (soggetti e non soggetti)

2. Attività soggette ma non luoghi di lavoro
Rappresentano una parte minima dei casi che si possono presentare, per esempio autorimesse condominiali con superficie superiore a 300 m2; edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 24 m; ….
Qualora esistano sia una regola tecnica specifica che una RTV, il tecnico ha facoltà di scegliere il metodo tradizionale o il codice.
Se esiste una sola regola tecnica, specifica o RTV, si applica tale regola tecnica.
L’eventualità di assenza di regole tecniche per tali casi è estremamente bassa. In assenza di regole tecniche, trattandosi di attività soggette, si ritiene coerente applicare il codice.
Il procedimento è riportato nello schema che segue.
Schema di flusso 2: determinazione norma antincendio nelle attività soggette non luoghi di lavoro

3. Attività non soggette né luoghi di lavoro
Rappresentano una parte residuale dei casi che si possono presentare, per esempio edifici di civile abitazione con altezza antincendi compresa fra 12 e 24 m; impianti di riscaldamento con potenzialità compresa fra 35 kW e 116 kW; autorimesse condominiali di superficie inferiore a 300 m2; ….
Qualora esistano sia una regola tecnica specifica che una RTV, il tecnico ha facoltà di scegliere il metodo tradizionale o il codice.
Se esiste una sola regola tecnica, specifica o RTV, si applica tale regola tecnica.
L’assenza di regole tecniche, trattandosi di attività non soggette né luoghi di lavoro, non obbliga all’applicazione di misure antincendio cogenti.
Di seguito il relativo schema di flusso.
Schema di flusso 3: determinazione norma antincendio nelle attività non soggette né luoghi di lavoro


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