(SOGGETTE AI CONTROLLI DELLE LOCALI COMMISSIONI DI VIGILANZA)
Individuazione e procedure di attività di Pubblico spettacolo coordinato completo
PROCEDURE
Questa sezione si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di “pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.).
È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali. Si dovrà tenere presente che non sempre essi sono così chiari.
DETERMINAZIONE/INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI “PUBBLICO SPETTACOLO”
L’argomento è molto articolato e non esiste una lista “ufficiale” su cosa intendere per pubblico spettacolo e cosa no, di seguito si riporta un elenco ricavato dalle varie circolari e chiarimenti che si sono succeduti.
L’art. 16 la circolare n° 16 del 15/02/1951 riporta la definizione di “locale”, nell’ambito del pubblico spettacolo, nel modo seguente “Con la locuzione “locale” si intende l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi”
In merito a cosa intendere per spettacoli e/o trattenimenti si veda il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982.
Da precisare che, per tutti i locali di pubblico spettacolo, deve essere presente l’aspetto “pubblico”, sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984).
Per individuare quali siano i locali da considerare di “pubblico spettacolo”, si deve cominciare dalla citata circolare 15/02/1951 n° 16 che, all’art. 17 riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei “locali” di competenza delle CVLPS
A) Locali da considerare pubblico spettacolo:
1. secondo l’art. 17 della circolare n° 16 del 15/02/1951
- teatri
- cinematografi
- cinema Teatri
- altri locali di trattenimento: ove si tengono:
- concerti
- conferenze
- trattenimenti danzanti
- numeri di varietà su semplice pedana
- spettacoli di burattini
- spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come
esposizioni, mostre, fiere, eccetera. (per le esposizioni, le mostre e le fiere è stato considerato, in seguito, che esse non si configurano quali attività di pubblico spettacolo)
- circhi
- serragli
- stadi e
- sferisteri
- campi sportivi
- luoghi per divertimento o spettacoli all’aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto:
- spettacoli teatrali
- spettacoli cinematografici
- manifestazioni sportive, quali:
- gioco del pallone
- palle al cesto
- atletismo,
- corse di cavalli,
- corse ciclistiche,
- corse automobilistiche,
- gare di calcio, ecc.
- baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti
2. a seguito di circolari e chiarimenti
- circoli o clubs privati svolgenti un’attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984)
- piscine aperte al pubblico anche senza spettatori (v. chiarimento prot. n° P104/4139 sott. 4 del 03/03/2003)
- studi televisivi con pubblico (v. chiarimento prot. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/05/2004)
- pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all’aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010)
- attività di intrattenimento e svago danzante svolte all’interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012)
- parco di divertimento (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013)
- competizioni velocistiche su piste e strade per auto e motoveicoli (es. rally automobilistico. V. circolare n° 68 del 02/07/1962 )
- attività di pubblico spettacolo saltuarie/periodiche nei bar o ristoranti (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013)
- attività di pubblico spettacolo stagionali (v. chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26/01/2007.)
- attività di “parchi avventura” (v. il chiarimento prot. n° 717 del 18/01/2018.)
B) Locali da non considerare di pubblico spettacolo (Non di competenza della CVLPS):
- gallerie, esposizioni, mostre e fiere (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002.)
- musei (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. Anche se i musei non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi per assimilazione alle mostre e gallerie)
- mercati (v. chiarimento prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/06/2002. Anche se i mercati non sono esplicitamente citati, essi vi vanno ricompresi assimilazione alle fiere. V. anche il chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010 sulle bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti nelle feste di paese)
- manifestazioni politiche e/o sindacali (v. chiarimento prot. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31/10/1997)
- feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l’esposizione e la vendita di prodotti (v. chiarimento prot. n° del 16096 del 15/11/2010)
- fabbricato ad uso acquario (v. chiarimento prot. n° 9518 del 08/07/2011.)
- attività di intrattenimento e svago danzante svolte all’interno degli stabilimenti balneari nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00 (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31/07/2012)
- sale giochi (v. circolare n° 22 MI.SA. del 14/12/1992)
- sale scommesse anche con slot-machines (v. chiarimento prot. n° 6245 del 10/05/2013)
- palestre (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999 – v. anche la lettera circolare prot. n° 559 del 13/11/1990 quale precedente interpretazioni che diceva diversamente)
- attività di pubblico spettacolo occasionali nei bar o ristoranti (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/003524/13500A(8) del 21/02/2013)
- scuole di danza (v. circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999)
- piscine annesse a strutture ricettive (v. lettera circolare prot. n° 559/C del 12/01/1995 e circolare/telex prot. n° 559/C. 12093.13500.C(32) del 01/06/1999)
- biblioteche con accompagnamento alla presentazione di libri con sussidi audio-video e/o musicali (v. nota PS prot. n° 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13/08/2019)
C ) Casi dubbi di attività di pubblico spettacolo
- sale di alberghi destinate a riunioni varie (v. chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015 – da decidere caso per caso – )
- manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante in base alle dimensioni piccole medie o grandi (V. nota PS prot. n° 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013 – da decidere caso per caso -)
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