Individuazione attività di pubblico spettacolo


Se hai un minuto da dedicarci ci piacerebbe conoscere il tuo parere sul sito compilando il modulo a questo link.

(SOGGETTE AI CONTROLLI DELLE LOCALI COMMISSIONI DI VIGILANZA)

Individuazione e procedure di attività di Pubblico spettacolo coordinato completo

PROCEDURE  

Questa sezione si occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di  “pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.).

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali. Si dovrà tenere presente che non sempre essi sono così chiari. 

DETERMINAZIONE/INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI “PUBBLICO SPETTACOLO”

L’argomento è molto articolato e non esiste una lista “ufficiale” su cosa intendere per pubblico spettacolo e cosa no, di seguito si riporta un elenco ricavato dalle varie circolari e chiarimenti che si sono succeduti. 

L’art. 16 la circolare n° 16 del 15/02/1951 riporta la definizione di “locale”, nell’ambito del pubblico spettacolo, nel modo seguente “Con la locuzione “locale” si intende l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi”
In merito a cosa intendere per spettacoli e/o trattenimenti si veda il punto 4. della circolare n° 52, prot. n° 30431/4101 del 20/11/1982
Da precisare che, per tutti i locali di pubblico spettacolo, deve essere presente l’aspetto “pubblico”, sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata (v. circolare PS prot. n° 10.15506/13500 (19) del 19/05/1984).
Per individuare quali siano i locali da considerare di “pubblico spettacolo”, si deve cominciare dalla citata circolare 15/02/1951 n° 16 che, all’art. 17 riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei “locali” di competenza delle CVLPS

A) Locali da considerare pubblico spettacolo:

1.  secondo l’art. 17 della circolare n° 16 del 15/02/1951

  • teatri
  • cinematografi
  • cinema Teatri
  • altri locali di trattenimento: ove si tengono:
    • concerti
    • conferenze
    • trattenimenti danzanti
    • numeri di varietà su semplice pedana
    • spettacoli di burattini
    • spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc. nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, eccetera. (per le esposizioni, le mostre e le fiere è stato considerato, in seguito, che esse non si configurano quali attività di pubblico spettacolo)
  • circhi
  • serragli
  • stadi e
    • sferisteri
    • campi sportivi
    • luoghi per divertimento o spettacoli all’aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto:
      • spettacoli teatrali
      • spettacoli cinematografici
      • manifestazioni sportive, quali:
        • gioco del pallone
        • palle al cesto
        • atletismo,
        • corse di cavalli, 
        • corse ciclistiche,
        • corse automobilistiche,
        • gare di calcio, ecc.
  • baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti

2.  a seguito di circolari e chiarimenti

B) Locali da non considerare di pubblico spettacolo (Non di competenza della CVLPS):

C ) Casi dubbi di attività di pubblico spettacolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2013 tuttoprevenzioneincendi.it. Tutti i diritti riservati.
© 2024 tuttoprevenzioneincendi.it