Asseverazione


L’asseverazione è, sostanzialmente, il documento che, assieme alla SCIA, consente, per gli aspetti di prevenzione incendi, l’inizio dell’attività.

Esso è il documento più importante in quanto “Assevera” che sono rispettate le misure di prevenzione incendi.

È il caso di rimarcare che con la vecchia normativa, il C.P.I. (e quindi il tecnico VV.F.) attestava, ad esempio, la conformità di un impianto antincendio secondo le UNI 10779, oppure la resistenza al fuoco R 90, ecc.., adesso il C.P.I. attesta che la prescrizione di resistenza al fuoco richiesta è stata effettivamente certificata.

Quindi l’onere, e la responsabilità, di certificare un impianto o un requisito antincendio è passato del tecnico VV.F. al libero professionista.

Figura 1

Figura 2

Note

1.   Il tecnico asseveratore non deve essere necessariamente iscritto negli elenchi del D. Lgs 139/06 (ex L. 818/84);

2.   L’asseverazione deve essere riferita ad un progetto, ad un’attività in categoria A o ad una modifica che non comporta aggravio di rischio per cui è necessario barrare almeno una delle caselle riportate (possono essere barrate  anche  due o tutte e tre)

La spunta riportata nell’asseverazione deve essere in linea con quella della SCIA, che riporta lo stesso schema.

3.   Il tecnico redige l’asseverazione sulla scorta delle normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini dell’asseverazione, dell’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate ai fini dell’asseverazione e delle certificazioni e delle dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata al modello. Si rimanda a quanto riportato all’inizio della pagina.

4.   L’asseverazione, che sostituisce nella prevenzione incendi la perizia giurata è (nel diritto) una dichiarazione/certificazione, nei modi previsti dalla legge, con cui ci si fa garanti della veridicità di quanto asserito in un testo, ad esempio una perizia legale, della correttezza della traduzione di un documento o della conformità di un progetto edilizio, urbanistico, ecc. alle norme vigenti in materia.

A tal proposito si vuole sottolineare che, l’art. 359 del Codice Penale (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità) riporta:

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.”

5.   La documentazione da allegare deve essere solo la modulistica VV.F., del DM 22/01/2008 n. 37 più, eventualmente, altra, quale, per esempio, la dichiarazione sulle prestazione dell’alimentazione idrica antincendio qualora collegati ad un acquedotto.

6.   Qualora vi fossero attività in categoria A o, rispetto al progetto approvato o alla precedente SCIA/CPI, modifiche non comportanti aggravio di rischio, i progetti specifici e/o le dichiarazioni di non aggravio, vanno allegati all’asseverazione ed indicate nei rispettivi campi, completi del numero di relazioni tecniche e di elaborati grafici.

7.   Qualora nel progetto oggetto di asseverazione fossero presenti strutture resistenti al fuoco (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura), le certificazioni specifiche effettuate con la modulistica VVF vanno indicate, come numero di modelli, nell’apposito spazio.

8.   Qualora nel progetto oggetto di asseverazione fossero presenti materiali classificati in classe di reazione al fuoco e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, essi vanno certificati con la modulistica VVF ed indicate, come numero di modelli, nell’apposito spazio.

9.   Tutte le pagine devono essere firmate o siglate dall’asseveratore.

10.   Le dichiarazioni di conformità relative agli impianti possono essere molteplici e, per la stessa tipologia di impianto, dichiarate in modo diverso.

Il modello precisa  “La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l’apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)”

Il modello prevede tre tipi di dichiarazioni/certificazioni:

  1. dichiarazione di conformità/rispondenza redatta su modello di cui al DM 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. e da indicare nella prima colonna (DC) – Da utilizzare nel caso di impianti previsti dal DM 37/08 quali impianti elettrici, idrici antincendio, di rivelazione di incendio, ecc.
  2. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento  redatta su modello DICH. IMP. e da indicare nella seconda colonna (DI) – Da utilizzare nel caso di impianti non previsti dal DM 37/08 quali quelli di controllo del fumo e calore (come precisato dalla nota prot. n° 14720 del 26/11/2012 ed al p. 3.2 del DM 20/12/2012).
  3. Certificazione di rispondenza e funzionalità redatta sul modello CERT. IMP e da indicare nella terza colonna (CI)  Da utilizzare in casi residuali. Il DM 20/12/2012 (p.3.2. dell’allegato) precisa che tale possibilità vale per per gli impianti privi di dichiarazione di conformità e realizzati prima dell’entrata in vigore dello stesso DM (4/4/2013)  .

 Per quanto espresso è necessario che tutti gli impianti siano stati realizzati sulla scorta di un progetto redatto da tecnico come espresso nei DM 22/01/2008 n. 37 e DM 20/12/2012

11.   Eventuale altra documentazione non contemplata al punto 4. del modello va indicato in questo punto. In esso vanno riportai, per esempio la dichiarazione sulle prestazione dell’acquedotto di alimentazione dell’impianto idrico antincendio (come previsto dalle norme UNI e dal DM 20/12/2012) o della documentazione prevista all’art. 1 del DM 27/01/2006 inerente l’idoneità  delle apparecchiature installate nei luoghi con rischio di formazione di atmosfere esplosive.

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