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DECRETO LEGISLATIVO

Decreto 25 novembre 2016 , n. 222.

(Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2016, n. 277 - S.O. n. 52/L)

 

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi

applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

Il Presidente della Repubblica

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Oggetto

 

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

 

Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

 

1. A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’articolo 19 -bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19 -bis , comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall’articolo 19 -bis , comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies , comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all’aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

 

Art. 3.

Semplificazione di regimi amministrativi

in materia edilizia

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

all’articolo 5:

al comma 2, lettera d) , le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse;

al comma 3, le parole «Ai fi ni del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

al comma 3, la lettera a) è soppressa;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

all’articolo 6:

al comma 1, lettera a) , le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore ariaaria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

al comma 1, dopo la lettera a) , è aggiunta la seguente: «a -bis ) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e) , sono aggiunte le seguenti:

«e -bis ) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

e-ter ) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater ) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies ) le aree ludiche senza fi ni di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

al comma 6, lettera a) , le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire;»;

dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis . (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico- edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fi ne lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

4.Le regioni a statuto ordinario:

possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.»

all’articolo 20:

al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

all’articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) , qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) , diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.»;

al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell’agibilità»;

i commi 3 e 5 sono abrogati;

al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23»;

all’articolo 23:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»;

prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) ;

gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e «segnalazione»;

all’articolo 23 -bis , le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6 -bis »;

l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità) . — 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

nuove costruzioni;

ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8 -bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;

gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6 - bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.»;

l’articolo 25 è abrogato;

all’articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato » sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

all’articolo 31, comma 9 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 33, comma 6 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 34, comma 2 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 35, comma 3 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 36, comma 1, le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 38, comma 2 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 39, comma 5 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 40, comma 4 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 44, comma 2 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 46, comma 5 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 48, comma 3 -bis , le parole «all’articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 23, comma 01»;

all’articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24»;

all’articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

all’articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 -bis »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62.»;

al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale » sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata è corredata da»;

dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8 - bis . Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell’ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24,»;

al comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità » sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 prevedono la verifica».

 

Art. 4.

Semplificazione di regimi amministrativi

in materia di pubblica sicurezza

 

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma dell’articolo 110 è sostituito dal seguente: «L’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

il secondo comma dell’articolo 110 è abrogato;

al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest’ultima produce anche gli effetti dell’autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

 

Art. 5.

Livelli ulteriori di semplificazione

 

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

 

Art. 6.

Disposizioni finali

 

1. L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

  

Per motivi legati alla capacità delle pagine web, le sezioni sono state suddivise in più pagine web alle quali si accede coi sottostanti link. N.d.R. 

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

SEZIONE II - EDILIZIA e SEZIONE III - AMBIENTE

 

 

 

TABELLA A

 

La presente Tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.

Quando la tabella indica la SCIA, si applica l’art. 19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora  l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Quando la tabella indica l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda.

 

SEZIONE I - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

      1.1 Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

      1.2 Esercizio di vicinato nel settore alimentare

      1.3 Media struttura di vendita NON alimentare

      1.4 Media struttura di vendita alimentare

      1.5 Grande struttura di vendita NON alimentare

      1.6 Grande struttura di vendita alimentare

      1.7 Commercio all’ingrosso NON alimentare

      1.8 Commercio all’ingrosso alimentare

      1.9 Vendita da parte di produttori agricoli

      1.10 Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

      1.11 Forme speciali di vendita

      1.11.1 Vendita in spacci interni

      1.11.2  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

      1.11.3  Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

      1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line

      1.12.5 (Da leggersi 1.11.5. N.d.A.) Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori

2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

      2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

      2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

      2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

      2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

3. ESERCIZI DI SOMMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

      3.1 Altre attività di somministrazione

4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

6. SALE GIOCHI

      6.1 Esercizio di sale giochi

      6.2 Esercizio di scommesse

7. AUTORIMESSE

8. DISTRIBUTORI  DI CARBURANTE

9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

11. PANIFICI

12. TINTOLAVANDERIE

13. ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

14. ALTRE ATTIVITÀ

 

  SEZIONE IIEDILIZIA

  SEZIONE III - AMBIENTE

 

 

 

SEZIONE I – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1 COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

1.

 

Apertura Trasferimento di sede Ampliamento  

SCIA

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

2.

 

Subingresso

  Comunicazione 

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

3.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

4.

 

Apertura Trasferimento di sede Ampliamento

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. 1 lett. d) e 7

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

5.

 

Subingresso

SCIA unica

 

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività  ricade in uno qualsiasi  dei  punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

6.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

  7.

Apertura
Ampliamento Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.  

Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8

  8.

Subingresso

in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

  9.

Apertura
Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

 10. 

Subingresso

in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

 11. 

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.4. Media struttura di vendita alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

 12. 

Apertura
Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.  

Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 13.

Subingresso

in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.

SCIA Unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 14.

Apertura
Ampliamento
Trasferimento di sede

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi SCIA per notifica sanitaria:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

15.

Subingresso

in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

SCIA Unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

16.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

17.

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. f) e 9

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

18.

Subingresso

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

19.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

20.

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. f) e 9

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

21.

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.

22.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.7. Commercio all’ingrosso NON alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

23.

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
Subingresso

Comunicazione

La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. a) e 5, c. 11

D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

 

a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento

 

 

 

 


b) Subingresso

 

 

 

 

 

 
 

a) SCIA unica

 

  

 

 

 

 

b) Comunicazione

 

 

 

 

 

 
 

a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

24.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.8. Commercio all’ingrosso alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

25.

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL e alla Camera di Commercio.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. 

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. a) e 5, c. 11

D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011.

 

SCIA unica

Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

26.

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

27.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

28.

Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.  

Comunicazione

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998) 

 

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

29.

Vendita al minuto di alcolici in:

a) esercizio di vicinato;

 


b) media o grande struttura di vendita;

 

c) in caso di attività commerciale già avviata. 

 

 
a) SCIA unica

 

 

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 
c) Comunicazione

 


a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;

c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.

La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell’attività).  

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

 30.

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:

a) esercizio di vicinato;

b) media o grande struttura di vendita;

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 


a) SCIA unica

 


b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

c) Comunicazione

 


 

 

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;


b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;



c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;

b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;

c) all’avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari(successivo a quello dell’attività).

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5

 

D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

31.

Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:

a) esercizio di vicinato;

 

 

b) media o grande struttura di vendita;

 

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

 

c) Comunicazione

 

 

 

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

 

c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

 

La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell’attività)

 

In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)

32.

Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:

 

a) esercizio di vicinato;

 

 

b) media o grande struttura di vendita.

 

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

 

c) Comunicazione

 

 

 

 

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

 

 

c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente all’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell’attività).

 

In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011

D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

33.

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:

a) esercizio di vicinato;

 

 

b) media o grande struttura di vendita.

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 


a) SCIA condizionata

 

 

b) Autorizzazione

 

 

 

c) Autorizzazione

 


a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

 

c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all’istanza;
c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell’attività)
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 290/2001, artt 21 e 22

D.Lgs n. 150/2012, art. 10

D.Lgs n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46

 

34.

Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale  in:

a) esercizio di vicinato;

 

 

 

 

b) media o grande struttura di vendita.

 

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 

 

 

a) SCIA condizionata

 

 

 

 

b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA

 

 


c) SCIA

 

 

 

 

 

  

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

 

c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.

La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente all’istanza
c) all’avvio dell’attività di vendita al minuto (successivo all’avvio dell’attività)

 

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

L. n. 281/1963

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46

Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

35.

Vendita di oggetti preziosi  in:

a) esercizio di vicinato;

 


b) media o grande struttura di vendita.

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 


a) SCIA condizionata


 

 b) Autorizzazione /silenzio-assenso

 

 

c) Autorizzazione /silenzio-assenso

 


a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi

 

c) autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA
b) contestualmente all’istanza
c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività).
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.
L’attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio- assenso

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

36.

Vendita di armi diverse da quelle da guerra  in:

 

 

a) esercizio di vicinato;

 

 

b) media o grande struttura di vendita.

 

 

c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 


a) SCIA condizionata

 

 

b) Autorizzazione

 

 


c) Autorizzazione

 

 

 


a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di armi diverse da quelle da guerra;

 

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;



c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

 

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all’istanza;
c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di armi diverse da quella da guerra (successivo a quello dell’attività)

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

37.

Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)

a) esercizio di vicinato;

 



b) media o grande struttura di vendita.

 

 



c) in caso di attività commerciale già avviata.

 

 

 

 


a) SCIA condizionata

 

 

b) Autorizzazione

 

 

 


c) Autorizzazione

 

 

 

 


a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

 

b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;



c) Autorizzazione per produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale
.

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all’istanza;
c) preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

 

 

1.11. Forme speciali di vendita 1

1.11.1 Vendita in spacci interni

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

38.

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

 

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi



a) settore non alimentare

 

b) settore alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a) SCIA

 


 
b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 16

D.Lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

39.

Subingresso

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi


a)  settore non alimentare


b) settore alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 


a) Comunicazione

 


b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria
:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

D.Lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

40.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 

1.11.2  Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

41.

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici

 

 a) in esercizio di vicinato:

    1. non alimentare
    2. alimentare

 

b) in media struttura di vendita:

   1. non alimentare

   2. alimentare

 

 

 

c) in grande struttura di vendita:

   1. non alimentare 

 
 2. alimentare

 

 

 

 

 

 

 


a)

1. SCIA
2. SCIA unica

 

b)

1. Autorizzazione /Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

2. Autorizzazione /Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

 

c)

1. Autorizzazione /Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

2. Autorizzazione /Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

 

 

 

 

 

 

 


a)

2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria

 

 


b)  e c)

2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:

a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL;

b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n.59/2010, art. 65, c. 1

D.Lgs. n.114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

42.

Subingresso

in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:

 

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

 

 

 

 

 

 

a) Comunicazione

b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 


 

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

43.

Cessazione

di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 

1.11.3  Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

44.

Avvio dell’attività

di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

a) settore non alimentare


b) 
settore alimentare

 

 


 
a) SCIA

 

b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

b) SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 17

D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

45.

Subingresso

nell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

 

a)  settore non alimentare

b) settore alimentare

 

 

 

 

 

a) Comunicazione

b) SCIA unica

 

 

 

 

 



b)
 Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5

D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

46.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

47.

Avvio

nell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

a)      settore non alimentare

b)      settore alimentare

 

 





a) SCIA

 b) SCIA unica

 

 

 

 

 


b)
 SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 18

D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1

D.Lgs. n. 70/2003, art. 6

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

48.

Subingresso

in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

 

 

 

 


a) Comunicazione


b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5

D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

49.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 

1.12.5 (Da leggersi 1.11.5. N.d.A.)  Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatorialimentare e non alimentare (quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

50. 

 

Avvio dell’attività

di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori



a) settore non alimentare

b)settore alimentare

 

 

 

 

 


a) SCIA

b) SCIA unica

 

 

 

 

 



b) SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n.114/1998, art. 19

D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati:

La comunicazione dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.
Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4

 

 51.

Subingresso

nell’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori

 

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

 

 

 

 

 

 

a) Comunicazione

b) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5

 

D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

 52.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA2

2.1. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

53.

Avvio

Autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.

D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3

 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

 54. 

Subingresso

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

 55.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

 

2.2. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

56.

Avvio

Autorizzazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

    57. 

Subingresso

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

58.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

 

2.3. Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

 59.

Avvio

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

60. 

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

61. 

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

 

2.4. Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

 62.    

Avvio

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

63.    

Subingresso

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

64.

Cessazione

Comunicazione

 

D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

 

 

3. ESERCIZI DI SOMMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

65.

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA

 

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone  tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali



a) 
se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione /silenzio-assenso (60 giorni) più SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



b) Autorizzazione più SCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.


b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria  più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti 

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

66.

Subingresso

in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

67.

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

68.

Subingresso

 

SCIA unica

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

3.1. Altre attività di somministrazione

(Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo)

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

69.

Attività di somministrazione al domicilio del consumatore

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)

D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2    

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari 

70.

 

Avvio
Ampliamento
Subingresso

 

dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime 

 

 

SCIA unica

SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Avvio
Ampliamento
Subingresso

 

dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime  in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447 /1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

71.

 

Avvio
Subingresso

 

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)

SCIA unica

SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.P.R. n. 235/2001, art. 2

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Avvio
Subingresso

 

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a) SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

D.P.R. n. 235/2001, art. 2

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

72.

 

Avvio
Subingresso
Ampliamento

 

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1

D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86

D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Avvio
SubingressoAmpliamento

 

dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione più SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Autorizzazione più SCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 447 del 1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

73.

 

Avvio
Subingresso
Ampliamento

 

dell’attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

SCIA unica

SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

 

 

Avvio
Subingresso
Ampliamento

 

dell’attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
 

b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

 

 

74.

Avvio
Subingresso
Ampliamento

 

delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico

SCIA unica

SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. h)

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

 

4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

75.

Strutture ricettive

 

 

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66

76.

 

 

Stabilimento balneare -

Avvio dell’attività

SCIA previa concessione demaniale

La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2

Stabilimento balneare -

Avvio dell’attività con somministrazione di cibi e bevande

SCIA unica previa concessione demaniale

SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

D. Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86

D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Stabilimento balneare -

Avvio dell’attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:


 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

  

 

 

 

a) SCIA unica previa concessione demaniale

 

 

 

 

 



b) SCIA condizionata previa concessione demaniale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

 

b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.

In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

L. n. 447 /1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

 

5. ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

77.

Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;


b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Comunicazione

 


b) Autorizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 


Ai fini dell’
impatto acustico:


a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.

 

b) L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

 

78.

 

Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

  

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;





b) 
in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

Autorizzazione

 

 

 

  

 

 

 

 




a) Autorizzazione più comunicazione

 

 



b) Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

79.

 

Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.

 

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:


a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

  

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

Autorizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

 

 

 

 

b) Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

 

 

 

 

 

 


 

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

80.

 

 

Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività.

 

 

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 


b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

Autorizzazione 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

 

 
 

b) Autorizzazione

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2,

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per l’attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

81.

 

Spettacolo viaggiante fino a 200 persone

 

 

 

 

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

Autorizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

 

 

b) Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 337/1968

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80

 

 

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

82.

 

Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone

 

 

 

 

 

 

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

Autorizzazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

a) Autorizzazione più comunicazione

 

 

 

 b) Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

L. n. 337/1968

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80

 

 

 

 

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

 

6. SALE GIOCHI

6.1. Esercizio di sale giochi

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

83.

 

Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario

 

Autorizzazione

 

L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

Messa in esercizio di ciascun apparecchio

Autorizzazione

L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi,deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38 c. 1

84.  

Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).

 

 

Autorizzazione

 

L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi  deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110

D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

 

6.2. Esercizio di scommesse

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

85.    

Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88

 

D.P.R. n. 151/2011

 

 

7. AUTORIMESSE3

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

86.

 

Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque

 

 

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 480/2001

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75

 

Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto75

 

 

 

8. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

87. 

Installazione ed esercizio di nuovo impianto;

Esercizio provvisorio;

Aggiunta carburanti in impianti esistenti.

Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3

D.P.R. n. 151/2011

 

 

Scarico acque, in caso di lavaggio auto

Autorizzazione

Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:

In caso di presenza di lavaggio auto,  l’istanza di AUA è presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.

La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

88.

Trasferimento di titolarità

Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità

Comunicazione

Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis

D.P.R. n. 151/2011

 

 

9. OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI4

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

89.

 

 

 

Esercizio di attività

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Con impatto acustico:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 




 

 

a) SCIA unica






 



b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 



a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.

 

b) SCIA per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D. Lgs. n. 112/1998, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg5

 

 

 

 

 

 

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

 

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

90.

 

Subingresso

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D.Lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R, n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

 

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54

 

 

10. ACCONCIATORI ED ESTETISTI 

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

91.

Apertura
Trasferimento di sede

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)

 

 

Apertura
Trasferimento di sede

 

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività

 

SCIA

 

 

 

 

SCIA condizionata

 

 

 

 

 

 

SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque:


L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

 


 

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4

 

92.

Attività di estetista

SCIA

 

L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

 

 

11. PANIFICI 

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

93.

 

 

 

 

 

 

 

Apertura
Trasferimento
Trasformazione

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione  dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione  dell’attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA di prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno6

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione  dell’attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissione in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II

D.P.R. n. 59/2003, art. 7 e Allegato I, lett. h)

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione  dell’attività e notifica sanitaria più  AUA per emissione in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D. Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)

Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività

SCIA condizionata

SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione  dell’attività e notifica sanitaria più  AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D. Lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013

 

 

 

12. TINTOLAVANDERIE

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

94.

Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica

SCIA

 

L. n. 84 2006

D. Lgs. n. 59/2010, art. 79

In caso di utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

SCIA unica

SCIA avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi.

 

La SCIA di prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151 151/2011 – Allegato I, punto 74

Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione

D.Lgs. n. 152/2006, art. 124

 

D.P.R. n. 59/2013

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso7

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissione in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V

 

 

13. ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

95.

 

 

 

 

 

Avvio dell’attività

SCIA

 

 

In caso di tipografie e litografie impatto acustico:

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;




b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

 

a) SCIA unica

 





b) SCIA condizionata

 

 

 

 

 

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.


b)
 SCIA per avvio dell’attività più  nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76

In caso di scarico di acque reflue industriali

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.

La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg8

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg

SCIA condizionata

 

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)

 

 

14. ALTRE ATTIVITÀ

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI  NORMATIVI

96.

Locali di stallaggio

SCIA

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all’art. 86 TULPS.

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4

97.

Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose

Comunicazione

È necessario, prima dell’avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110

98.

Autoscuole

SCIA

 

D.Lgs. n. 285/1992, art. 123

D.M. n. 317/1995  Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole

99.

Scuole nautiche

SCIA

 

D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.

100.

Centri di revisione di veicoli a motore

Autorizzazione più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8

D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69

101.

Facchinaggio

SCIA

La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3

L. n. 57/2001, art. 17

D.M. 221/2003

D.Lgs. n. 59/2010, art. 72

102.

 

Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo

SCIA unica

 

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell’ ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934

Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94

D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice Aziendale)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

Esercizio di una stalla di sosta

Autorizzazione

L’istanza è presentata al Comune competente.

D.P.R. n. 320/1954 art. 17

103.

Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

SCIA

La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3

D.P.R. n. 558/1999, art. 7

D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b)

D.M. n. 274/1997

L. n. 82/1994

104.

Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido, micronido, nido aziendale, ecc)

Autorizzazione (se prevista da legge regionale)

 

Autorizzazione del Comune su parere dell’ASL.

In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Norme regionali

Regolamentazione comunale

D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67

105.

Agenzie di pubblici incanti

Agenzie matrimoniali

Agenzie di pubbliche relazioni

Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5

106.

Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti

Autorizzazione

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6 

107.

Altre agenzie d’affari

Comunicazione

La Comunicazione è presentata al SUAP

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115

D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

 

 

 

 

 

1 La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10

2 La vendita di specifici prodotti,  ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10

3 Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934)- e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell’avvio dell’attività.

4 Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

5 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

6 La disciplina indicata sopra si applica quando le regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

7 La disciplina indicata sopra si applica quando le regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

8 La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)