Le prime attività soggette a tali controlli sono state previste dal DPR 547/55 che rinviava ad un decreto la definizione delle stesse; il decreto con l’elenco delle attività è stato il DPR 689/59. Esso aveva, come campo di applicazione, i lavoratori subordinati nei luoghi di lavoro.

Successivamente, la legge 966/65, annunciò un altro elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, non necessariamente luoghi con presenza di lavoratori subordinati, mirato ad una sicurezza di tipo “sociale”. L’elenco delle attività soggette è stato inizialmente il decreto interministeriale 27/09/1965 n. 1973, sostituito poi dal DM 16/02/1982.

Da notare che le attività comprese nell’elenco del DPR 689/59 ed in quello del decreto 27/09/1965 prima, e nel  DM 16/02/82 poi, erano entrambi validi avendo campi di applicazione diversi.

Essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi significa l’obbligo di richiedere, da parte del titolare,  un controllo preventivo sui progetti e/o un sopralluogo mirato alla verifica del rispetto dell’applicazione delle norme specifiche.

Sia i pareri che i sopralluoghi espletati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) sono servizi a pagamento le cui tariffe sono determinate, da ultimo, dal DM 02/03/2012

La L. 7 dicembre 1984 n° 818 diede la possibilità del rilascio del Nulla Osta Provvisorio di prevenzione incendi (NOP) a a tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi di cui all’elenco allegato al DM 16/02/82, a condizione che le stesse avessero avuto in atto le misure minime essenziali, che di li a poco sarebbero state emanate col DM 8 marzo 1985.

Questa legge prevedette che alcuni tecnici, aventi le peculiarità riportate nel DM 25 marzo 1985, potessero rilasciare delle certificazioni idonee per l’ottenimento del NOP e del CPI (Certificato di Preevnzione Incendi). I nominativi di tali tecnici sono riportati in un elenco pubblicato periodicamente nella gazzetta ufficiale; tali elenchi, attualmente, sono previsti all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.

Oggi, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono quelle riportate nell’elenco di cui all’allegato I al DPR 151/2011 e si applica a tutti i settori (luoghi con lavoratori subordinati e no).

Le procedure amministrative per le valutazioni dei progetti, deposito della SCIA, ecc.., sono riportate nel DPR 151/2011 e nel DM 07/08/2011, di seguito se ne riporta uno schema esemplificato.

 

Categ. Attività

Procedure per tipo di richiesta

A

Art. 3 DPR 151/2011 -  Richiesta di valutazione progetto: Non prevista

Art. 4 DPR 151/2011 - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): Obbligatoria.

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della presentazione al locale Comando VV.F, l’apposizione del timbro di deposito, previa verifica formale della documentazione prevista dal DM 7/8/2012, consente l’inizio della attività.

  -  Il comando, entro 60 gg dalla presentazione della SCIA, può effettuare i controlli, attraverso visite tecniche, anche con metodo a campione.

Art. 5 DPR 151/2011 - Attestazione di rinnovo periodico: Obbligatoria

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della consegna dell’attestazione al locale Comando VV.F, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012, l’apposizione del timbro di deposito concretizza il rinnovo.

  -  Il rinnovo ha una durata di 5 anni tranne che per le att. di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del DPR 151/2011, per le quali la durata  è elevata a dieci anni.

Art. 7 DPR 151/2011 - Richiesta di deroga: Possibile se l’attività è disciplinata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Art. 8 DPR 151/2011 - Richiesta di Nulla Osta di fattibilità (NOF): Non prevista.

Art. 9 DPR 151/2011 - Richiesta di verifica in corso d’opera: Possibile su base volontaria.

  -  Da richiedere, ed effettuare, nel corso di realizzazione dell’opera.

Eventuali modifiche ad attività esistenti:

  -  se sono considerabili non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (non sostanziali) (allegato IV al DM 07/08/2012), vanno semplicemente comunicate all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico;

  -  se sono considerabili rilevanti ma non comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (allegato IV al DM 07/08/2012), va riattivata la procedura della SCIA

B

Art. 3 DPR 151/2011 -  Richiesta di valutazione progetto: Obbligatoria (Sia per il progetto di nuovi impianti o costruzioni che per modifiche degli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio)

  -  Da depositare prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

  -  Devono essere corredati dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012;

  -  Il Comando può richiedere documentazione integrativa entro 30 gg dal deposito;

 -  Il Comando esamina il progetto e si pronuncia entro 60 gg dal ricevimento della documentazione completa

Art. 4 DPR 151/2011 - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): Obbligatoria.

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della presentazione al locale Comando VV.F, l’apposizione del timbro di deposito, previa verifica formale della documentazione prevista dal DM 7/8/2012, consente l’inizio della attività.

  -  Il comando, entro 60 gg dalla presentazione della SCIA, può effettuare i controlli, attraverso visite tecniche, anche con metodo a campione.

Art. 5 DPR 151/2011 - Attestazione di rinnovo periodico: Obbligatoria

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della consegna dell’attestazione al locale Comando VV.F, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012, l’apposizione del timbro di deposito concretizza il rinnovo.

  -  Il rinnovo ha una durata di 5 anni tranne che per le att. di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del DPR 151/2011, per le quali la durata  è elevata a dieci anni.

Art. 7 DPR 151/2011 - Richiesta di deroga: Possibile se l’attività è disciplinata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Art. 8 DPR 151/2011 - Richiesta di Nulla Osta di fattibilità (NOF): Possibile su base volontaria.

  -  Da richiedere quale esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità;

  -  Devono essere corredati dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012

Art. 9 DPR 151/2011 - Richiesta di verifica in corso d’opera: Possibile su base volontaria.

  -  Da richiedere, ed effettuare, nel corso di realizzazione dell’opera.

Eventuali modifiche ad attività esistenti:

  -  se sono considerabili non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (non sostanziali) (allegato IV al DM 07/08/2012), vanno semplicemente comunicate all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico;

  -  se sono considerabili rilevanti ma non comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (allegato IV al DM 07/08/2012), va riattivata la procedura della SCIA senza avere eseguita la richiesta di valutazione progetto.

  -  se sono considerabili rilevanti e comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (allegato IV al DM 07/08/2012), va riattivata la procedura della richiesta di valutazione progetto

C

Art. 3 DPR 151/2011 -  Richiesta di valutazione progetto: Obbligatoria (Sia per il progetto di nuovi impianti o costruzioni che per modifiche degli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio)

  -  Da depositare prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

  -  Devono essere corredati dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012;

  -  Il Comando può richiedere documentazione integrativa entro 30 gg dal deposito;

 -  Il Comando esamina il progetto e si pronuncia entro 60 gg dal ricevimento della documentazione completa.

Art. 4 DPR 151/2011 - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): Obbligatoria.

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della presentazione al locale Comando VV.F, l’apposizione del timbro di deposito, previa verifica formale della documentazione prevista dal DM 7/8/2012, consente l’inizio della attività.

  -  Il comando, entro 60 gg dalla presentazione della SCIA, effettuare i controlli, attraverso visite tecniche.

  -  In caso di esito positivo viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi (CPI)

Art. 5 DPR 151/2011 - Attestazione di rinnovo periodico: Obbligatoria

  -  Da depositare prima dell’inizio dell’attività. A seguito della consegna dell’attestazione al locale Comando VV.F, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012, l’apposizione del timbro di deposito concretizza il rinnovo.

  -  Il rinnovo ha una durata di 5 anni tranne che per le att. di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del DPR 151/2011, per le quali la durata  è elevata a dieci anni.

Art. 7 DPR 151/2011 - Richiesta di deroga: Possibile se l’attività è disciplinata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Art. 8 DPR 151/2011 - Richiesta di Nulla Osta di fattibilità (NOF): Possibile su base volontaria.

  -  Da richiedere quale esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità;

  -  Devono essere corredati dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012

Art. 9 DPR 151/2011 - Richiesta di verifica in corso d’opera: Possibile su base volontaria.

  -  Da richiedere, ed effettuare, nel corso di realizzazione dell’opera.

Eventuali modifiche ad attività esistenti:

  -  se sono considerabili non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (non sostanziali) (allegato IV al DM 07/08/2012), vanno semplicemente comunicate all’atto dell’attestazione di rinnovo periodico;

  -  se sono considerabili rilevanti ma non comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (allegato IV al DM 07/08/2012), va riattivata la procedura della SCIA senza avere eseguita la richiesta di valutazione progetto.

  -  se sono considerabili rilevanti e comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (allegato IV al DM 07/08/2012), va riattivata la procedura della richiesta di valutazione progetto